(all. 16 - art. 1)
                                 XXXI
                         1o aprile 1988, Roma
Accordo  fra  Italia  e  Stati  Uniti  d'America  sulla  cooperazione
scientifica e tecnologica (1).
                               ACCORDO
Il  Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America, qui di seguito citati come le Parti:
Desiderando  rafforzare  ulteriomente  i  solidi legami di amicizia e
cooperazione tra i due Paesi; consapevoli del fatto che  i  progressi
scientifici  e  tecnologici  contribuiscono allo sviluppo economico e
sociale nazionale ed al potenziamento delle risorse umane di entrambi
i Paesi;
Riconoscendo   che  la  cooperazione  internazionale  costituisce  un
potenziale  per   l'espansione   delle   capacita'   scientifiche   e
tecnologiche di tutti i Paesi;
Affermando  che  la  valida e positiva cooperazione raggiunta in base
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo
degli   Stati   Uniti  d'America  sulla  Cooperazione  Scientifica  e
Tecnologica,  firmato  a  Roma  il  22  luglio  1981,  debba   essere
proseguita e rafforzata;
Hanno convenuto quanto segue:
                              Articolo 1
1  -  Le  Parti  promuoveranno  la cooperazione tra i due Paesi nella
Scienza e nella Tecnologia.
2  - Gli obiettivi principali del presente Accordo sono di rafforzare
le capacita' scientifiche e tecnologiche dei due Paesi e di  ampliare
ed  estendere le relazioni tra le rispettive comunita' scientifiche e
tecnologiche.
                             Articolo II
Ai  sensi  del presente Accordo, la cooperazione potra' svolgersi nei
settori delle scienze biologiche, dei computers e  dell'informazione,
scienze  della  terra,  scienze  matematiche,  chimiche e fisiche, in
quelli dell'agricoltura, energia e della ricerca ad  essa  collegata,
come  la  fusione  e  la fisica delle alte energie, nuovi materiali e
superconduttori, spazio e astronomia, sanita', farmaci, alimentazione
e  biotecnologie,  ambiente, oceanografia e mateorologia, ingegneria,
ivi comprese microelettronica  e  telecomunicazioni,  ed  altre  aree
della  scienza e della tecnologia di base ed applicata, e la relativa
gestione, cosi' come potra' essere concordato tra le Parti.
                             Articolo III
Ai  sensi  del presente Accordo le attivita' di cooperazione potranno
comprendere lo scambio di informazioni scientifiche  e  tecnologiche,
scambi  tra  scienziati  e  altro  personale di ricerca e tecnico, la
condotta  di  progetti  di  ricerca  congiunti   o   coordinati,   la
convenzione  di seminari e di convegni, l'addestramento di scienziati
e di tecnici, scambi di  attrezzature  e  materiali  o  loro  uso  in
comune,  costruzione,  proprieta'  o  uso  in  comune di strumenti ed
impianti  e  quelle  altre  forme  di  cooperazione   scientifica   e
tecnologica che possano essere reciprocamente concordate.
(1) Entrata in vigore: 1o aprile 1988.
                             Articolo IV
In   ottemperanza  agli  obiettivi  del  presente  Accordo  le  Parti
incoraggeranno e faciliteranno, ove  opportuno,  contatti  diretti  e
cooperazione   tra  organismi  governativi,  universita',  centri  di
ricerca, istituzioni, imprese ed altri organismi de due  Paesi  e  la
conclusione  di  accordi di attuazione tra loro per la condotta delle
attivita' di cooperazione previste nel presente Accordo.
                              Articolo V
Gli accordi di attuazione potranno riguardare materie di cooperazione
in aggiunta a quelle di cui all'Articolo II, le procedure da seguire,
il  trattamento  della  proprieta' intellettuale, il finanziamento ed
altre materie pertinenti.
Le   Parti  o  gli  organismi  partecipanti  in  ciascun  Accordo  di
attuazione saranno responsabili del coordinamento delle attivita'  in
esso previste.
                             Articolo VI
1  -  I  rappresentanti delle due Parti si incontreranno, quando cio'
sia necessario, al fine di discutere e  promuovere  l'attuazione  del
presente  Accordo  e  per  scambiarsi  informazioni sui progressi dei
programmi, progetti ed  attivita'  di  interesse  comune.  Esperti  o
gruppi  di  esperti  potranno essere designati dalle Parti o dai loro
organismi partecipanti per discutere singole questioni.
2 - Ogni due anni le Parti effettueranno una verifica congiunta delle
attivita'  di  cui  al  presente  Accordo  e  dei  suoi  accordi   di
attuazione.  Queste  verifiche  si svolgeranno alternativamente negli
Stati Uniti ed in Italia.
                             Articolo VII
Il  coordinamento  e la promozione delle attivita' di cooperazione di
cui al presente Accordo verranno corati per conto del  Governo  della
Repubblica  Italiana,  dal  Ministero degli Affari Esteri - Direzione
Generale delle Relazioni Culturali, di concerto con il  Ministro  per
il  Coordinamento della Ricarca Scientifica e Tecnologica del Governo
Italiano e per conto del Governo degli Stati Uniti  dal  Dipartimento
di  Stato,  Bureau  of  Oceans  and  International  Envitonmental and
Scientific Affairs.
                            Articolo VIII
Salvo  quanto diversamente previsto in un accordo di attuazione, ogni
Parte o organismo partecipante sosterra'  le  spese  per  la  propria
partecipazione  e  quelle  per  il  suo  personale  in relazione alle
attivita' di cooperazione di cui al  presente  Accordo.  Qualora  una
Parte  o  un  suo  organismo  desiderino utilizzare servizi tecnici o
professionali messi a disposizione all'altra Parte,  il  sostenimento
delle  spese, sia dirette che indirette, dovra' essere concordato tra
gli organismi interessati.
                             Articolo IX
Le  attivita'  di  cooperazione  di  cui  al presente Accordo saranno
soggette alla disponibilita' di fondi  stanziati  e  dovranno  essere
intraprese in conformita' alle leggi ed alle normative applicabili in
ciascun Paese.
                              Articolo X
Gli  scienziati,  gli  esperti  tecnici,  gli  enti governativi e gli
organismi di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali potranno,
in  casi  adeguati e previa approvazione di entrambe le Parti, essere
invitati  a  partecipare,  a  proprie  spese,  e  salvo  diversamente
concordato, alle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo.
Altre   organizzazioni,  quali  consorzi,  scuole  superiori,  centri
scientifici   ed   istituzioni   di   portata   internazionale,    ma
essenzialmente  con  base  in  ovvero  patrocinati da una delle Parti
possano  essere  considerate  organizzazioni  nazionali  della  parte
patrocinante ai fini della partecipazione alle attivita' previste dal
presente Accordo.
                             Articolo XI
Le  informazioni  scientifiche  e  tecnologiche  non  concernenti  la
proprieta' e risultanti da attivita' di cooperazione svolte ai  sensi
del  presente  Accordo  dovranno  essere  messe a disposizione, salvo
quanto altrimenti concordato  in  un  accordo  di  attuazione,  della
Comunita'  Scientifica  Mondiale,  attraverso i canali abituali ed in
conformita' alle normali procedure degli organismi partecipanti.
                             Articolo XII
Ciascuna  Parte  dovra' compiere, entro i limiti consentiti dalle sue
leggi e dai suoi regolamenti applicabili, ogni possibile  sforzo  per
risolvere  positivamente le questioni fiscali relative alle attivita'
di cooperazione e per facilitare l'ingresso e  l'uscita  dal  proprio
territorio  del  personale  impiegato  e delle attrezzature usate nei
progetti e nei programmi di cui al presente Accordo.
                            Articolo XIII
Nulla  di  quanto contenuto nel presente Accordo sara' inteso in modo
tale  da  arrecare  pregiudizio  ad  altre  intese  di   cooperazione
scientifica e tecnica tra le due Parti.
                             Articolo XIV
Gli organismi ed i partecipanti che desiderino usufruire del presente
Accordo adotteranno, nel  loro  accordo  di  attuazione,  un  accordo
integrativo  che  regoli  termini  e  condizioni  e conferisca con un
giusto criterio i diritti  per  invenzioni,  copyright,  progetti  ed
altre proprieta' intellettuali risultanti dalla ricerca scientifica e
tecnologia da essi svolta in collaborazione. Tale accordo integrativo
stabilira'  le  procedure  in  base  alle  quali  gli  organismi ed i
partecipanti   potranno   esercitare   i   diritti   di    proprieta'
intellettuale sui quali hanno convenuto.
E'   comune   intendimento   delle  Parti  che  gli  organismi  ed  i
partecipanti abbiano la possibilita' di  concordare  disposizioni  in
materia  di  proprieta'  intellettuale  adatte  all'oggetto specifico
della loro cooperazione.
I  partecipanti  non potranno usufruire del presente Accordo fintanto
che non avranno firmato un patto sulla  proprieta'  intellettuale  ed
espletato  ogni  altra formalita' legale o amministrativa di entrambe
le Parti.
Nei  loro accordi integrativi, stipulati agli effetti di cui al comma
1  del  presente  Articolo,  i  partecipanti  dovranno  espressamente
convenire  che,  salvo  che  essi abbiano specificamente stabilito in
modo diverso, i loro  rapporti  verranno  regolati  conformemente  ai
successivi Articolo XV e XVI.
                             Articolo XV
Ai  fini  del  presente  Accordo  per invenzione si intende qualsiasi
invenzione  realizzata  durante,  ovvero  nell'ambito  del   presente
Accordo,  ovvero  degli  accordi  di attuazione, che e' o puo' essere
prevettabile o altrimenti tutelabile in base al diritto statunitense,
italiano  o  di  ogni  altro  paese  terzo. Per realizzata si intende
concepita ovvero realmente messa in pratica per la  prima  volta.  Il
possesso  dei  diritti  fra  una  Parte  ed  i  suoi cittadini verra'
stabilito conformemente alle leggi ed  alla  prassi  nazionale  della
Parte.
Fatti  salvi gli acccordi di attuazione, il partecipante che realizza
un'invenzione comunichera'  all'altro  partecipante  le  informazioni
relative  all'invenzione e qualsiasi brevetto od altra protezione che
desideri  ottenere  e  fornira'  la  documentazione  necessaria  alla
determinazione  dei diritti dell'altro partecipante per l'invenzione.
Il partecipante che  effettua  la  comunicazione  puo'  chiedere  per
iscritto  all'altro  partecipante  di ritardare la pubblicazione o la
pubblica divulgazione di tali informazioni. Salvo quanto diversamente
concordato  per  iscritto,  tale limitazione non superera' i sei mesi
dalla data della comunicazione di tale informazione. Le comunicazioni
avverranno  tramite  gli organismi governativi competenti oppure come
designato negli accordi di attuazione.
Ad  eccezione  di  quanto altrimenti specificatamente stabilito negli
accordi di attuazione, i partecipanti adotteranno adeguate misure per
assicurare  i  copyright  alle  opere  create  ai  sensi del presente
Accordo, in conformita' con le rispettive leggi nazionali.
                             Articolo XVI
Qualsiasi  informazione  riservata,  come  qui  di seguito riportato,
fornita ai sensi dell'Accordo o degli Accordi  di  attuazione,  sara'
protetta.  La  decisione  di  presentare  o fornire tali informazioni
verra' presa solo con accordo scritto dei partecipanti e, nel caso di
attivita'  condotte  in  collaborazione con un organismo governativo,
previo  esame  dell'organismo  governativo  competente  ovvero  degli
esperti  designati dalle Parti, ovvero come altrimenti concordato per
iscritto dalle Parti. Ogni Parte, organismo e  partecipante  fornira'
completa  protezione  a  tali  informazioni in conformita' con le sue
leggi, normative e prassi amministrative.
Le informazioni da proteggere saranno quelle riservate opportunamente
accertate e che suddisfino tutte le seguenti condizioni:
(A)  Sono  solitamente  considerate  riservate da fonti governative o
commerciali;
(B)  Non  sono generalmente note o pubblicamente disponibili da parte
di altre fonti;
(C)  Non sono state precedentemente rese disponibili dal proprietario
a terzi se non con l'obbligo della riservatezza, e
(D)   Non   sono  gia'  in  possesso  della  Parte  ricevente  o  del
partecipante se non con l'obbligo della riservatezza.
Qualsiasi  informazione da proteggere verra' opportunamente segnalata
prima della sua presentazione,  in  base  alla  cooperazione,  ed  il
partecipante  che  fornisce l'informazione riservata ovvero asserisce
che l'informazione deve essere protetta  e'  responsabile  della  sua
segnalazione.
Le informazioni non segnalate saranno considerate informazioni da non
proteggere ad eccezione di quanto disposto dalla leggi  delle  Parti.
Gli  accordi di attuazione possono contenere ulteriori dettagli sulle
disposizioni  relative  alla  segnalazione,  accettazione  ovvero  al
rifiuto  di  informazioni  riservate,  nonche' sulle procedure per la
soluzione dei disaccordi relativi alle informazioni che devono essere
protette in base al presente Articolo.
                            Articolo XVII
Le   Parti   assicureranno  adeguate  ed  effettiva  protezione  alla
proprieta'  intellettuale   creata   ovvero   presentata   ai   sensi
dell'Accordo   ovvero   dei   relativi   accordi  di  attuazione,  in
conformita' con le rispettive leggi e gli accordi  internazionali  di
cui l'Italia e gli Stati Uniti sono o saranno parte.
Ogni Parte, organismo governativo competente e partecipante adottera'
tutte le misure necessarie ed adeguate per fornire la  collaborazione
di autori inventori, necessaria per ottemperare alle disposizioni del
presente Accordo.  Ogni  Parte  o  partecipante  si  assume  la  sola
responsabilita'    di    qualsiasi    riconoscimento   o   indennizzo
eventualmente dovuti al suo personale in conformita' con  le  proprie
leggi  e  normative,  sempre  che  il presente Articolo non dia alcun
diritto a detto riconoscimento o indennizzo.
Altre   questioni   o   problemi  concernenti  il  trattamento  delle
informazioni, invenzioni o altri diritti di proprieta'  intellettuale
non  contemplati  dal presente Accordo, ovvero ogni disaccordo fra le
Parti che osservano il  presente  Accordo  verranno  risolti  tramite
consultazioni fra le Parti o i loro organismi governativi competenti.
                            Articolo XVIII
Nessuna  disposizioni  dell'Accordo richiede alle Parti di modificare
le  proprie  leggi   interne   relative   alle   questioni   trattate
dall'Accordo.
                             Articolo XIX
1  -  Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma e
restera' in vigore per cinque anni a meno che una delle due Parti non
lo denunci prima, notificandolo per iscritto con sei mesi di anticipo
all'altra Parte. Esso potra' essere ampliato ovvero  emandato  previo
accordo scritto tra le Parti.
2  - I progetti o programmi avviati in base ad intese o ad accordi di
attuazione precedenti che  non  siano  stati  portati  a  termine  al
momento  dell'entrata  in vigore del presente Accordo potranno essere
portati avanti alle condizioni inizialmente concordate e non  saranno
pregiudicati dal presente Accordo.
3   -   La  denuncia  del  presente  Accordo  non  pregiudichera'  il
completamento di qualsiasi progetto o programma che sia stato avviato
in  base  al  presente  Accordo  o ad accordi di attuazione e non sia
stato completato al momento della denuncia del presente Accordo.
Fatto  a Roma il 1 Aprile 1988 in due originali il lingua italiana ed
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DEGLI
REPUBBLICA ITALIANA                       STATI UNITI D'AMERICA
(firma illeggibile)                         (firma illegibile)