XXXI 1o aprile 1988, Roma Accordo fra Italia e Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica e tecnologica (1). ACCORDO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, qui di seguito citati come le Parti: Desiderando rafforzare ulteriomente i solidi legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi; consapevoli del fatto che i progressi scientifici e tecnologici contribuiscono allo sviluppo economico e sociale nazionale ed al potenziamento delle risorse umane di entrambi i Paesi; Riconoscendo che la cooperazione internazionale costituisce un potenziale per l'espansione delle capacita' scientifiche e tecnologiche di tutti i Paesi; Affermando che la valida e positiva cooperazione raggiunta in base all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 22 luglio 1981, debba essere proseguita e rafforzata; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1 - Le Parti promuoveranno la cooperazione tra i due Paesi nella Scienza e nella Tecnologia. 2 - Gli obiettivi principali del presente Accordo sono di rafforzare le capacita' scientifiche e tecnologiche dei due Paesi e di ampliare ed estendere le relazioni tra le rispettive comunita' scientifiche e tecnologiche. Articolo II Ai sensi del presente Accordo, la cooperazione potra' svolgersi nei settori delle scienze biologiche, dei computers e dell'informazione, scienze della terra, scienze matematiche, chimiche e fisiche, in quelli dell'agricoltura, energia e della ricerca ad essa collegata, come la fusione e la fisica delle alte energie, nuovi materiali e superconduttori, spazio e astronomia, sanita', farmaci, alimentazione e biotecnologie, ambiente, oceanografia e mateorologia, ingegneria, ivi comprese microelettronica e telecomunicazioni, ed altre aree della scienza e della tecnologia di base ed applicata, e la relativa gestione, cosi' come potra' essere concordato tra le Parti. Articolo III Ai sensi del presente Accordo le attivita' di cooperazione potranno comprendere lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, scambi tra scienziati e altro personale di ricerca e tecnico, la condotta di progetti di ricerca congiunti o coordinati, la convenzione di seminari e di convegni, l'addestramento di scienziati e di tecnici, scambi di attrezzature e materiali o loro uso in comune, costruzione, proprieta' o uso in comune di strumenti ed impianti e quelle altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere reciprocamente concordate. (1) Entrata in vigore: 1o aprile 1988. Articolo IV In ottemperanza agli obiettivi del presente Accordo le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove opportuno, contatti diretti e cooperazione tra organismi governativi, universita', centri di ricerca, istituzioni, imprese ed altri organismi de due Paesi e la conclusione di accordi di attuazione tra loro per la condotta delle attivita' di cooperazione previste nel presente Accordo. Articolo V Gli accordi di attuazione potranno riguardare materie di cooperazione in aggiunta a quelle di cui all'Articolo II, le procedure da seguire, il trattamento della proprieta' intellettuale, il finanziamento ed altre materie pertinenti. Le Parti o gli organismi partecipanti in ciascun Accordo di attuazione saranno responsabili del coordinamento delle attivita' in esso previste. Articolo VI 1 - I rappresentanti delle due Parti si incontreranno, quando cio' sia necessario, al fine di discutere e promuovere l'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sui progressi dei programmi, progetti ed attivita' di interesse comune. Esperti o gruppi di esperti potranno essere designati dalle Parti o dai loro organismi partecipanti per discutere singole questioni. 2 - Ogni due anni le Parti effettueranno una verifica congiunta delle attivita' di cui al presente Accordo e dei suoi accordi di attuazione. Queste verifiche si svolgeranno alternativamente negli Stati Uniti ed in Italia. Articolo VII Il coordinamento e la promozione delle attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo verranno corati per conto del Governo della Repubblica Italiana, dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni Culturali, di concerto con il Ministro per il Coordinamento della Ricarca Scientifica e Tecnologica del Governo Italiano e per conto del Governo degli Stati Uniti dal Dipartimento di Stato, Bureau of Oceans and International Envitonmental and Scientific Affairs. Articolo VIII Salvo quanto diversamente previsto in un accordo di attuazione, ogni Parte o organismo partecipante sosterra' le spese per la propria partecipazione e quelle per il suo personale in relazione alle attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo. Qualora una Parte o un suo organismo desiderino utilizzare servizi tecnici o professionali messi a disposizione all'altra Parte, il sostenimento delle spese, sia dirette che indirette, dovra' essere concordato tra gli organismi interessati. Articolo IX Le attivita' di cooperazione di cui al presente Accordo saranno soggette alla disponibilita' di fondi stanziati e dovranno essere intraprese in conformita' alle leggi ed alle normative applicabili in ciascun Paese. Articolo X Gli scienziati, gli esperti tecnici, gli enti governativi e gli organismi di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali potranno, in casi adeguati e previa approvazione di entrambe le Parti, essere invitati a partecipare, a proprie spese, e salvo diversamente concordato, alle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo. Altre organizzazioni, quali consorzi, scuole superiori, centri scientifici ed istituzioni di portata internazionale, ma essenzialmente con base in ovvero patrocinati da una delle Parti possano essere considerate organizzazioni nazionali della parte patrocinante ai fini della partecipazione alle attivita' previste dal presente Accordo. Articolo XI Le informazioni scientifiche e tecnologiche non concernenti la proprieta' e risultanti da attivita' di cooperazione svolte ai sensi del presente Accordo dovranno essere messe a disposizione, salvo quanto altrimenti concordato in un accordo di attuazione, della Comunita' Scientifica Mondiale, attraverso i canali abituali ed in conformita' alle normali procedure degli organismi partecipanti. Articolo XII Ciascuna Parte dovra' compiere, entro i limiti consentiti dalle sue leggi e dai suoi regolamenti applicabili, ogni possibile sforzo per risolvere positivamente le questioni fiscali relative alle attivita' di cooperazione e per facilitare l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio del personale impiegato e delle attrezzature usate nei progetti e nei programmi di cui al presente Accordo. Articolo XIII Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sara' inteso in modo tale da arrecare pregiudizio ad altre intese di cooperazione scientifica e tecnica tra le due Parti. Articolo XIV Gli organismi ed i partecipanti che desiderino usufruire del presente Accordo adotteranno, nel loro accordo di attuazione, un accordo integrativo che regoli termini e condizioni e conferisca con un giusto criterio i diritti per invenzioni, copyright, progetti ed altre proprieta' intellettuali risultanti dalla ricerca scientifica e tecnologia da essi svolta in collaborazione. Tale accordo integrativo stabilira' le procedure in base alle quali gli organismi ed i partecipanti potranno esercitare i diritti di proprieta' intellettuale sui quali hanno convenuto. E' comune intendimento delle Parti che gli organismi ed i partecipanti abbiano la possibilita' di concordare disposizioni in materia di proprieta' intellettuale adatte all'oggetto specifico della loro cooperazione. I partecipanti non potranno usufruire del presente Accordo fintanto che non avranno firmato un patto sulla proprieta' intellettuale ed espletato ogni altra formalita' legale o amministrativa di entrambe le Parti. Nei loro accordi integrativi, stipulati agli effetti di cui al comma 1 del presente Articolo, i partecipanti dovranno espressamente convenire che, salvo che essi abbiano specificamente stabilito in modo diverso, i loro rapporti verranno regolati conformemente ai successivi Articolo XV e XVI. Articolo XV Ai fini del presente Accordo per invenzione si intende qualsiasi invenzione realizzata durante, ovvero nell'ambito del presente Accordo, ovvero degli accordi di attuazione, che e' o puo' essere prevettabile o altrimenti tutelabile in base al diritto statunitense, italiano o di ogni altro paese terzo. Per realizzata si intende concepita ovvero realmente messa in pratica per la prima volta. Il possesso dei diritti fra una Parte ed i suoi cittadini verra' stabilito conformemente alle leggi ed alla prassi nazionale della Parte. Fatti salvi gli acccordi di attuazione, il partecipante che realizza un'invenzione comunichera' all'altro partecipante le informazioni relative all'invenzione e qualsiasi brevetto od altra protezione che desideri ottenere e fornira' la documentazione necessaria alla determinazione dei diritti dell'altro partecipante per l'invenzione. Il partecipante che effettua la comunicazione puo' chiedere per iscritto all'altro partecipante di ritardare la pubblicazione o la pubblica divulgazione di tali informazioni. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tale limitazione non superera' i sei mesi dalla data della comunicazione di tale informazione. Le comunicazioni avverranno tramite gli organismi governativi competenti oppure come designato negli accordi di attuazione. Ad eccezione di quanto altrimenti specificatamente stabilito negli accordi di attuazione, i partecipanti adotteranno adeguate misure per assicurare i copyright alle opere create ai sensi del presente Accordo, in conformita' con le rispettive leggi nazionali. Articolo XVI Qualsiasi informazione riservata, come qui di seguito riportato, fornita ai sensi dell'Accordo o degli Accordi di attuazione, sara' protetta. La decisione di presentare o fornire tali informazioni verra' presa solo con accordo scritto dei partecipanti e, nel caso di attivita' condotte in collaborazione con un organismo governativo, previo esame dell'organismo governativo competente ovvero degli esperti designati dalle Parti, ovvero come altrimenti concordato per iscritto dalle Parti. Ogni Parte, organismo e partecipante fornira' completa protezione a tali informazioni in conformita' con le sue leggi, normative e prassi amministrative. Le informazioni da proteggere saranno quelle riservate opportunamente accertate e che suddisfino tutte le seguenti condizioni: (A) Sono solitamente considerate riservate da fonti governative o commerciali; (B) Non sono generalmente note o pubblicamente disponibili da parte di altre fonti; (C) Non sono state precedentemente rese disponibili dal proprietario a terzi se non con l'obbligo della riservatezza, e (D) Non sono gia' in possesso della Parte ricevente o del partecipante se non con l'obbligo della riservatezza. Qualsiasi informazione da proteggere verra' opportunamente segnalata prima della sua presentazione, in base alla cooperazione, ed il partecipante che fornisce l'informazione riservata ovvero asserisce che l'informazione deve essere protetta e' responsabile della sua segnalazione. Le informazioni non segnalate saranno considerate informazioni da non proteggere ad eccezione di quanto disposto dalla leggi delle Parti. Gli accordi di attuazione possono contenere ulteriori dettagli sulle disposizioni relative alla segnalazione, accettazione ovvero al rifiuto di informazioni riservate, nonche' sulle procedure per la soluzione dei disaccordi relativi alle informazioni che devono essere protette in base al presente Articolo. Articolo XVII Le Parti assicureranno adeguate ed effettiva protezione alla proprieta' intellettuale creata ovvero presentata ai sensi dell'Accordo ovvero dei relativi accordi di attuazione, in conformita' con le rispettive leggi e gli accordi internazionali di cui l'Italia e gli Stati Uniti sono o saranno parte. Ogni Parte, organismo governativo competente e partecipante adottera' tutte le misure necessarie ed adeguate per fornire la collaborazione di autori inventori, necessaria per ottemperare alle disposizioni del presente Accordo. Ogni Parte o partecipante si assume la sola responsabilita' di qualsiasi riconoscimento o indennizzo eventualmente dovuti al suo personale in conformita' con le proprie leggi e normative, sempre che il presente Articolo non dia alcun diritto a detto riconoscimento o indennizzo. Altre questioni o problemi concernenti il trattamento delle informazioni, invenzioni o altri diritti di proprieta' intellettuale non contemplati dal presente Accordo, ovvero ogni disaccordo fra le Parti che osservano il presente Accordo verranno risolti tramite consultazioni fra le Parti o i loro organismi governativi competenti. Articolo XVIII Nessuna disposizioni dell'Accordo richiede alle Parti di modificare le proprie leggi interne relative alle questioni trattate dall'Accordo. Articolo XIX 1 - Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma e restera' in vigore per cinque anni a meno che una delle due Parti non lo denunci prima, notificandolo per iscritto con sei mesi di anticipo all'altra Parte. Esso potra' essere ampliato ovvero emandato previo accordo scritto tra le Parti. 2 - I progetti o programmi avviati in base ad intese o ad accordi di attuazione precedenti che non siano stati portati a termine al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere portati avanti alle condizioni inizialmente concordate e non saranno pregiudicati dal presente Accordo. 3 - La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' il completamento di qualsiasi progetto o programma che sia stato avviato in base al presente Accordo o ad accordi di attuazione e non sia stato completato al momento della denuncia del presente Accordo. Fatto a Roma il 1 Aprile 1988 in due originali il lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI REPUBBLICA ITALIANA STATI UNITI D'AMERICA (firma illeggibile) (firma illegibile)