AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
 
                               Art. 1.
 
             Finanziamento del contratto per il personale
                             della scuola
 
  1.  Per  il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei
contratti per il personale della scuola per il triennio  1988-90,  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  976  miliardi  nel 1988, lire 4.700
miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le  somme  predette
sono   iscritte  in  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,   alla   cui
ripartizione  fra  i  pertinenti  capitoli  di  spesa si provvede con
decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
    a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:
    1)  quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1988, parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Provvidenze  in  favore  del  personale
della scuola";
    2)  quanto  a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del  decreto-legge
30  luglio  1988,  n.  303,  concernente  "Disposizioni in materia di
aliquote  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   dell'imposta   di
fabbricazione  su  taluni  prodotti  petroliferi  e  dell'imposta  di
consumo sul gas metano usato come combustibile";
    b)   per   lire   4.700   miliardi   e   lire   5.605   miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:
    1)  quanto  a  lire  485  miliardi  per l'anno 1989 ed a lire 786
miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per  gli
anni  medesimi  dello  stanziamento  iscritto  al capitolo 6856 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,
utilizzando  per  l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze in favore
del personale della scuola" per lire 485 miliardi e per  l'anno  1990
gli  accantonamenti  "Provvidenze  per il personale della scuola" per
lire  482  miliardi;  "Misure  di  sostegno  delle  associazioni   ed
istituzioni   senza  scopo  di  lucro  che  perseguono  finalita'  di
interesse  collettivo"  per  lire  190   miliardi   e   "Disposizioni
finanziarie  per i comuni e le province (comprese comunita' montane)"
per lire 114 miliardi;
    2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi
per l'anno 1990, mediante riduzione di pari  importo,  per  gli  anni
medesimi,  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)";
    3)  quanto  a  lire  3.711  miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043
miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303,
concernente "Disposizioni in materia  di  aliquote  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  dell'imposta  di  fabbricazione su taluni prodotti
petroliferi e dell'imposta di  consumo  sul  gas  metano  usato  come
combustibile".
  3.  Al  restante  onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire
913 miliardi per l'anno 1990  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
presente decreto.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.