IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  cattolica del "Sacro Cuore" di Milano e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella tabella 1 (art. 27), ruolo dei professori universitari fascia
dei professori straordinari e ordinari, nell'annotazione  di  cui  al
punto 4), relativa ai posti di ruolo convenzionati per la facolta' di
agraria, nell'ultimo  comma  la  denominazione  dell'insegnamento  di
"valutazione   zootecnica   degli   alimenti"  cambia  in  quella  di
"nutrizione ed alimentazione animale".