IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare immediata e piena attuazione agli accordi contrattuali per il pubblico impiego, definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativamente al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri, dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonche' di emanare disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale ministeriale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. 2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'. 3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.