IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per l'emissione del bollettino di conto corrente  postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  giugno 1988, n. 207, con cui i
predetti termini  sono  stati  prorogati,  per  l'anno  1988,  al  15
settembre  e  al  15  ottobre  per  la  generalita'  delle  camere di
commercio e al 15 luglio e al 15 settembre  per  le  camere  indicate
all'art. 1, secondo comma, del decreto medesimo;
  Considerato  che  non e' possibile rispettare da parte delle camere
di commercio i predetti termini in  quanto,  in  attesa  che  venisse
stabilito dalla legge per il finanziamento delle camere di commercio,
in corso di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  l'incremento
annuo  per il 1988 degli importi del diritto annuale non si e' potuto
procedere alle operazioni  tecniche  che  precedono  l'emissione  dei
bollettini  di  conto  corrente  postale  per  la riscossione di tale
diritto;
  Considerate le particolari esigenze delle camere di commercio delle
province ove sono presenti in numero notevole imprese stagionali  che
operano  nei  soli  mesi  estivi  per  cui  e'  opportuno  anticipare
l'emissione dei bollettini di conto corrente postale  onde  favorirne
il ricevimento da parte di dette imprese;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Salvo quanto disposto al seguente comma del presente articolo, i
termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17
settembre  1987,  n.  407,  entro  cui  si provvede all'emissione dei
bollettini di conto corrente  postale  e  al  pagamento  del  diritto
annuale   sono   posticipati,  per  l'esazione  del  diritto  annuale
relativamente all'anno 1988, rispettivamente al 31 ottobre  e  al  30
novembre.
  2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di  Agrigento,  Ancona,  Ascoli  Piceno,  Bari,  Belluno,
Bolzano,  Brindisi,  Ferrara,  Forli',  Gorizia,  Imperia, La Spezia,
Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara,  Messina,  Perugia,  Pesaro,
Ravenna,  Savona,  Trieste,  Udine,  Venezia ed ai soggetti tenuti al
pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui
al   precedente   comma   1   sono  fissati,  per  l'anno  in  corso,
rispettivamente al 15 settembre e al 15 ottobre.
  3.  I  soggetti  che,  per  l'anno  1988,  non  abbiano ricevuto il
bollettino prima degli ultimi dieci giorni utili per  l'effettuazione
del  pagamento  ai  sensi  dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad
acquisirne copia  presso  la  camera  di  commercio  territorialmente
competente.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante
          "Disposizioni in materia di  finanza  locale",  cosi'  come
          modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere gli  interventi  promozionali  in  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto  annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte agli albi e  ai  registri  tenuti  dalle  predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali, societa'  di  persone,  societa'  cooperative,
          consorzi:   L.   20.000;   societa'  con  capitale  sociale
          deliberato fino a 200 milioni:  L.   30.000;  societa'  con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200 milioni, a un
          miliardo:  L.  40.000;  societa'   con   capitale   sociale
          deliberato  da  oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000,
          con un aumento  di  L.  10.000  per  ogni  10  miliardi  di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
             Nel  caso  che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali o di altre  attivita'  economiche  in  province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Le   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti dovranno essere effettuati entro  trenta  giorni
          dal   termine   indicato  nei  bollettini  (comma  abrogato
          dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v.  appresso)).
             Per   l'importo   non   pagato  nei  tempi  e  nei  modi
          prescritti,  si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni
          mese  di  ritardo  o  frazione di mese superiore a quindici
          giorni".
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987
          (Misure urgenti per la corresponsione a  regioni  ed  altri
          enti  di  somme  in sostituzione di tributi soppressi e del
          gettito ILOR,  nonche'  per  l'assegnazione  di  contributi
          straordinari  alle  camere  di  commercio) convertito nella
          legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente:
             "3.  Per  l'anno  1987, il diritto annuale istituito con
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, da
          ultimo modificato dall'art. 5, comma  19,  della  legge  28
          febbraio  1986,  n.   41,  e'  aumentato,  fermi restando i
          criteri   di   arrotondamento,   nelle   seguenti    misure
          commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a
          carico delle ditte individuali, delle societa' di  persone,
          delle  societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento
          per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della
          riscossione,  da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini
          di conto corrente postale, sono stabiliti con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786
          del 1981 e' abrogato".
             - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita'
          per la riscossione da  parte  delle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura del diritto annuale
          di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786,  convertito  nella  legge  26  febbraio 1982, n. 51, e
          successive  modificazioni)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre
          1987).
             -  Il D.M. 7 giugno 1988, n. 207 (Rinvio dei termini per
          la riscossione da parte  di  alcune  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura del diritto annuale a
          carico  delle  ditte  che  svolgono  attivita'   economiche
          iscritte  o  annotate nei registri delle ditte tenuti dalle
          stesse) e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale, n. 141 del 17 giugno 1988.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 17 settembre
          1987, n.  407, e' il seguente:
             "1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento
          entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo  dei  bollettini
          di  conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera
          di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura
          della  stessa,  a  ciascuna sede e unita' locale sulla base
          delle risultanze del registro delle ditte".