IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche; Viste le segnalazioni pervenute di una sempre piu' intensa ed indiscriminata pesca del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus), che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita delle specie predette, oltre a creare un grave problema ambientale collegato con l'eliminazione del substrato calcareo e la distruzione delle biocenosi esistenti; Viste le proposte motivate scientificamente ed avanzate dal Laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Universita' di Bologna in Fano e dalla Stazione zoologica di Napoli per una corretta gestione della risorsa; Ritenuta la necessita' di prevedere un tempestivo intervento a tutela della specie, per garantire le condizioni necessarie per il suo insediamento e per il suo accrescimento, nonche' di seguire nel tempo l'evoluzione della consistenza della risorsa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, che ha espresso, nella seduta del 13 luglio 1988, parere favorevole alla regolamentazione della pesca dei datteri a titolo di sperimentazione e studio, per un periodo di tempo determinato; Decreta: Art. 1. E' vietato per un periodo di due anni pescare con qualunque sistema di pesca il dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e il dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane. E' vietato detenere e commerciare esemplari di tali specie, salvo si tratti di partite di importazione corredate dei prescritti documenti doganali e sanitari.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 32 della legge n. 936/1965 e' il seguente: "Art. 32. - Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di esse". - La commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella seduta del 13 luglio 1988, considerata l'eccessiva e indiscriminata pesca del dattero di mare e del dattero bianco che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita della specie, ha approvato all'unanimita' il provvedimento.