(Allegato tecnico)
                          ALLEGATO TECNICO 
 
                 A) MEZZI DI MOVIMENTAZIONE SEMOVENTI 
1. NORME DI PROGETTO. 
   1.1 I mezzi di movimentazione semoventi possono  essere  allestiti
con  ralla  sollevabile  e/o  con  gancio;   l'altezza   massima   di
sollevamento della ralla, riferita alla posizione di  altezza  minima
definita da vincoli meccanici, non potra' eccedere 0,80 m. 
   1.2 Gli organi di agganciamento, ralla e ganci, devono  rispondere
alle norme in vigore per gli autoveicoli. Organi di agganciamento  di
tipo diverso possono essere ammessi purche' approvati dalla Direzione
generale M.C.T.C. in conformita' alle norme che la medesima Direzione
e' autorizzata ad emanare. 
   1.3 Le masse da considerare in sede di progetto sono quelle per le
quali il costruttore richiede il riconoscimento. 
   1.4 La struttura della  ralla  sollevabile  deve  rispondere  alle
seguenti norme di progetto: 
    1.4.1 Il calcolo  delle  parti  costituenti  la  strutturra  deve
prendere in esame tutte le sollecitazioni verticali  e  longitudinali
che su  di  esse  si  determinano  in  relazione  al  carico  massimo
verticale ed allo sforzo di trazione applicati  alla  ralla;  debbono
altresi' essere prese in considerazione quelle trasversali  calcolate
al limite di ribaltamento. 
   Il calcolo deve essere eseguito  per  le  posizioni  di  minima  e
massima elevazione della ralla. 
    1.4.2 Il coefficiente di sicurezza  derivante  dal  calcolo  deve
risultare non inferiore a 3, sia rispetto al  carico  di  snervamento
che rispetto al 75% del carico di rottura dei materiali. 
    1.4.3 I perni delle articolazioni della struttura  devono  essere
progettati in conformita' delle norme CNR - Costruzioni  di  acciaio,
istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione (ex CNR UNI
10011 - 73). 
    1.4.4 Dispositivi meccanici o idraulici debbono  poter  garantire
il bloccaggio della ralla in qualsiasi posizione di elevazione. 
   1.5 Il progetto deve  comprendere  i  calcoli  di  verifica  della
stabilita' del mezzo rispetto al ribaltamento laterale per i  carichi
verticali  e  longitudinali  applicati  alla  ralla;  l'accelerazione
centripeta di calcolo non dovra' risultare inferiore a 1,5 m/s2. 
   Per i mezzi dotati di ralla sollevabile, la verifica va effettuata
anche nella condizione di massima elevazione della ralla. 
   1.6 Il progetto deve inoltre contenere i calcoli di  verifica,  in
tiro e in spinta, durante la fase di avviamento e di frenatura, della
stabilita'  longitudinale  dei  mezzi,  applicando  agli  organi   di
agganciamento sforzi pari alla massa movimentata supposta soggetta ad
accelerazioni o decelerazioni pari a 2 m/s2. 
   Per i mezzi con ralla sollevabile, la verifica va effettuata anche
alla massima elevazione di detto dispositivo. 
   1.7 I mezzi devono essere  allestiti  con  sospensioni  elastiche;
possono essere concesse deroghe ai sensi dell'art. 50 del testo unico
circolazione  stradale   soltanto   per   mezzi   insuscettibili   di
sviluppare, per costruzione, velocita' superiore a 25 km/h. 
2. CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE. 
   2.1 I mezzi  di  movimentazione  semoventi  devono  rispettare  le
seguenti norme: 
    2.1.1  La  velocita'  massima   per   costruzione   deve   essere
determinata  secondo  quanto  disposto  al  punto  1.1  dell'allegato
tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985. 
    2.1.2 I rapporto di  movimentazione  massimo,  riferito  al  peso
aderente, non puo' eccedere il valore 3. 
    2.1.3 Sull'asse di direzione deve gravare un carico non inferiore
al 25% del peso complessivo del veicolo. 
    2.1.4 Per i mezzi destinati alla  movimentazione  di  rimorchi  o
semirimorchi il passo non puo' eccedere 3,20 m ed il raggio minimo di
volta non deve essere superiore a 7,0 m. 
    2.1.5 I mezzi di movimentazione possono essere allestiti  con  un
gancio anteriore e uno posteriore per poter operare sia in traino che
in spinta. 
    2.1.6 Il propulsore deve avere una potenza non superiore a  2  kW
per tonnellata di massa  complessiva  del  complesso  costituito  dal
mezzo di movimentazione e dal veicolo movimentato. 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE. 
   3.1 I mezzi i movimentazione  semoventi  debbono  rispondere  alle
prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto  ministeriale
14 giugno 1985; non si applica quanto previsto  al  primo  comma  del
punto 3.1 dell'allegato tecnico al medesimo decreto. 
   3.2 I mezzi  suddetti  debbono  inoltre  essere  equipaggiati  con
giunti normalizzati CUNA o rispondenti alle norme ISO. 
   3.3 L'efficienza del dispositivo  di  frenatura  di  stazionamento
deve  essere  verificata   anche   con   agganciato   al   mezzo   di
movimentazione, il massimo carico movimentabile, limitando in  questo
caso la pendenza al 12%. 
   3.4 La verifica della visibilita' deve essere  effettuata  con  il
sedile di guida posto nella condizione  di  marcia  prevista  per  la
circolazione stradale. 
4. DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 
   4.1 Sul quadro di guida o su apposito quadro purche' ben  visibile
dall'operatore, deve essere prevista una idonea  spia  per  segnalare
che la ralla si trova in  posizione  diversa  da  quella  di  altezza
minima. 
   4.2 Le spie devono essere provviste del dispositivo  di  controllo
di funzionamento. 
   4.3 I posti in  cabina  devono  essere  provvisti  di  cintura  di
sicurezza o sistemi di ritenuta equivalenti  ad  almeno  3  punti  di
attacco. 
   Gli attacchi devono essere verificati per una decelerazione pari a
5 g. 
   4.4 I comandi dei circuiti idraulici del o dei sistemi  di  lavoro
debbono essere protetti contro azionamenti involontari  e  muniti  di
apposite targhette contenenti le istruzioni di manovra e di impiego. 
 
                  B) MEZZI DI MOVIMENTAZIONE TRAINATI 
1. NORME DI PROGETTO. 
   1.1 I mezzi di movimentazione trainati sono soggetti alle norme di
progetto di cui alla  precedente  lettera  A),  punto  1,  in  quanto
applicabili. 
   1.2 Il progetto deve contenere  il  calcolo  del  carico  dinamico
massimo  sugli  organi   di   accoppiamento   ottenuto   secondo   le
prescrizioni del punto 4.3 della tabella CUNA NC 038 - 03. 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE. 
   2.1 I mezzi i movimentazione trainati debbono essere  equipaggiati
con giunti normalizzati CUNA o rispondenti alle norme ISO. 
   2.2 I mezzi suddetti  debbono  essere  dotati  di  dispositivi  di
frenatura rispondenti alle prescrizioni della  direttiva  comunitaria
n. 71/320/CEE. 
   2.3  I  mezzi  debbono  essere  dotati   di   barra   paraincastro
rispondente alle prescrizioni del decreto ministeriale 14 giugno 1985
nonche', ove ritenuto necessario, di  protezioni  laterali  lungo  le
fiancate. 
   2.4 Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante  gialla  deve
essere ripetuto sul veicolo trainato quando per l'analogo dispositivo
applicato sul mezzo di lavoro e movimentazione  semovente  non  siano
rispettate le prescrizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato  tecnico
al decreto ministeriale 14 giugno 1985. 
 
          Nota all'allegato tecnico:
             La direttiva comunitaria n. 71/320/CEE e' stata recepita
          con  D.M.   5  agosto  1974,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974.