IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
  Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 877;
  Visto  il  decreto  ministeriale concernente l'individuazione degli
autoservizi   internazionali  a  carattere  frontaliero  in  data  16
febbraio 1988;
  Sentito  il  parere della commissione di cui all'art. 4 della legge
n. 877/86 espresso nella riunione del 18 luglio 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono ammessi ai contributi dello Stato, previsti dalla legge 13
dicembre  1986,  n.  877,  per  il periodo 1› aprile 1972-31 dicembre
1986, i soggetti titolari:
   di  concessioni  di  autoservizi  pubblici  di  linea ordinari per
viaggiatori, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822
e successive modificazioni;
   di  autolinee  internazionali  a carattere frontaliero individuate
dal  relativo  decreto ministeriale, concesse ai sensi della legge 28
settembre  1939, n. 1822 e successive modificazioni, o autorizzate ai
sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972, della legge
8 aprile 1977, n. 144, nonche' in base ad accordi bilaterali;
   di autolinee ordinarie gia' di competenza statale, trasferite alle
regioni  a statuto ordinario o speciale, fino alla data di decorrenza
della competenza regionale.
  2. Sono esclusi dal contributo:
    a)   i   soggetti   nei  confronti  dei  quali  e'  stato  emesso
provvedimento  di  decadenza  ai  sensi  dell'art.  34 della legge 28
settembre  1939,  n.  1822;  in  tal  caso  non verra' corrisposto il
contributo  sulla  percorrenza relativa al solo servizio per il quale
sia  stata  dichiarata  la  decadenza  della concessione per tutto il
periodo  di contribuzione previsto dalla legge. Qualora nei confronti
dell'impresa  sia  stata  accertata  e pronunziata la decadenza della
gestione  a  causa  della perdita dei requisiti di idoneita' tecnica,
morale  e  finanziaria,  l'esclusione  dal contributo avverra' per la
totalita' dei servizi dei quali l'impresa e' concessionaria;
    b)  i  soggetti  che non hanno rispettato il contratto di lavoro,
fatte  salve  le  specifiche  clausole  ivi  contemplate,  e le leggi
sociali. A tal proposito i richiedenti dovranno allegare alla domanda
una  dichiarazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto,
attestante  la situazione di regolarita' dei versamenti alla data del
31 dicembre 1986.
  3.  Qualora  nel  periodo di tempo 1› aprile 1972-31 dicembre 1986,
sia  intervenuto  un  cambiamento di titolarita' concessionale di una
autolinea, il contributo verra' corrisposto:
   al  nuovo  titolare  per l'intero periodo in caso di variazione di
denominazione  nella titolarita' concessionale, purche' in questa sia
stata conservata una continuita' in almeno uno dei soci;
   al  nuovo  titolare  dalla  data di subentro in caso di cessione a
titolo oneroso;
   al  nuovo  titolare  per  tutto il periodo previsto dalla legge in
caso di cessione a titolo gratuito;
   fino alla data di esercizio ai titolari di autolinee non rinnovate
o  prorogate  per mancata iniziativa del concessionario (rinuncia) ma
nei  cui  confronti  non  sia  stata  pronunziata  decadenza, purche'
svolgano ancora attivita' di trasporto di persone.
  4.  Per  quanto disciplinato sub a) e b) del comma 2 comunque, sono
da  ritenere  regolarmente  gestite  le  autolinee  per  le quali nei
periodi considerati sono intervenuti gli annuali atti di proroga o di
rinnovo.
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  1822/1939  concerne  la concessione di
          servizi pubblici di linea ordinari per viaggiatori.
             -  Il  D.M.  16  febbraio  1988, n. 83, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67  del  21  marzo
          1988,  individua gli autoservizi internazionali a carattere
          frontaliero  aventi  titolo   al   contributo   finanziario
          previsto dalla legge n. 877/1986.

          Note all'art. 1:
             -  I contributi previsti dalla legge n. 877/1986 vengono
          concessi  in  relazione  alle   percorrenze   chilometriche
          effettuate  nel  periodo  di  riferimento 1› aprile 1972-31
          dicembre 1986.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1 della legge n.
          1822/1939, come  modificato  dall'art.  45  del  D.P.R.  28
          giugno 1955, n. 771:
             "Art.  1.  - Sono soggetti a concessione tutti i servizi
          pubblici  automobilistici  per  i  viaggiatori,  bagagli  e
          pacchi  agricoli  (autolinee)  di qualunque natura e durata
          che si effettuino ad itinerario  fisso,  anche  se  abbiano
          carattere saltuario.
             Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata
          idoneita'  morale  tecnica  e  finanziaria  che   risultino
          associate alla organizzazione sindacale competente.
             I  concessionari  hanno  l'obbligo  di  trasportare  gli
          effetti postali  su  richiesta  dell'Amministrazione  delle
          poste e delle telecomunicazioni".
             -  Il regolamento CEE n. 517/72 (G.U. CEE n. L 67 del 20
          marzo 1972) riguarda la fissazione di norme  comuni  per  i
          servizi  regolari  e  per  i servizi regolari specializzati
          effettuati con autobus fra gli Stati membri.
             -  La  legge  n.  144/1977  concerne  l'applicazione dei
          regolamenti della CEE relativi al trasporto di  viaggiatori
          su strada tra gli stati membri.
             -  Il testo dell'intero art. 34 della legge n. 1822/1939
          e' il seguente:
             "Art.  34.  -  Il  concessionario di autoservizi incorre
          nella decadenza della concessione quando:
               a)  venga  a  perdere  i requisiti di idoneita' di cui
          all'art. 1;
               b)  non  inizi  l'esercizio  nel termine prefissato o,
          iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo
          effettui  con  ripetute e gravi irregolarita' per cause non
          dipendenti da forza maggiore;
               c)  si  rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti
          postali;
               d)   ostacoli   provvedimenti   presi   dall'autorita'
          governativa a norma di legge;
               e)   si   renda   responsabile  di  gravi  e  ripetute
          irregolarita' di ordine amministrativo.
             Nel  caso  di  cui  alla lettera a) la decadenza decorre
          dalla data in cui il fatto  viene  accertato;  negli  altri
          casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due
          successive  diffide  intimate  al  concessionario   ed   e'
          operativa  dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima
          diffida".