IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge  9  giugno 1964, n. 615, sulla "Bonifica sanitaria
degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla  brucellosi"  e   le
successive modifiche o integrazioni;
  Vista  la  legge  23  gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7
marzo 1985, n. 98;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23
dicembre 1975, n. 745;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, concernente lo stato giuridico  del  personale  delle  unita'
sanitarie locali;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale,  per  il  triennio  1985-1987,  relativa  al  computo  del
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale";
  Vista  la  legge  8  aprile  1988,  n.  109,  con la quale e' stato
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge  8  febbraio
1988,  n.  27,  recante misure urgenti per le dotazioni organiche del
personale degli ospedali  e  per  la  razionalizzazione  della  spesa
sanitaria;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985,  riguardante la
profilassi obbligatoria: procedure  amministrativo-contabili  per  la
liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto  il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, relativo alla
produzione, acquisto, distribuzione ed  impiego  di  vaccini  per  la
profilassi  immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987), e successive  modifiche
o integrazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   ottobre   1986,  recante
"Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernenti  i
piani  nazionali  di  profilassi  della  tubercolosi  bovina  e della
brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Compensi ai  veterinari
operatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre
1986);
  Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con  la  quale  vengono
dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante
"Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985  concernente
il   piano  nazionale  per  il  controllo  ed  il  risanamento  degli
allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica";
  Considerato  che  le spese per le profilassi vaccinali obbligatorie
contro le malattie infettive e diffusive degli animali previste dalla
citata  legge  n.  34/1968,  quelle  per  l'attuazione della bonifica
sanitaria degli allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla  brucellosi
previste   dalla   legge   n.   615/1964  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  e  quelle  per  l'attuazione  del  risanamento   degli
allevamenti   dalla   leucosi  bovina  enzootica  gravano  sul  Fondo
sanitario nazionale (cap. 5941 - Min. tesoro);
  Ritenuta  la  necessita',  ai  fini  dell'attuazione  dei  piani di
profilassi e di risanamento in argomento, di adeguare e di uniformare
le  misure  dei  compensi  per  le  prestazioni  rese  dai veterinari
operatori stabilite con i sopracitati decreti ministeriali 16 ottobre
1986, 12 marzo 1987, n. 147 e 25 settembre 1987, n. 432;
  Atteso   che  le  prestazioni  in  argomento  rese  dai  veterinari
dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali  costituiscono   compiti
d'istituto  e  come  tali sono retribuite con i trattamenti economici
previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9  della  legge
n. 93/1983, e successive modifiche o integrazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno 1988 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
sostengono, con i fondi alle medesime assegnati a  valere  sul  Fondo
sanitario  nazionale  -  parte  corrente  (cap.  5941 - Ministero del
tesoro) le spese:
   per  l'acquisto  e  l'impiego  dei prodotti immunizzanti necessari
alle  profilassi  vaccinali  obbligatorie  nei  confronti   dell'afta
epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio
ematico nonche' di altre malattie infettive e diffusive, disposte  ai
sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34;
   per  lo  svolgimento  dei  piani  nazionali  di  profilassi  dalla
tubercolosi bovina e  dalla  brucellosi  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina,  disposti  ai  sensi  della  legge  9 giugno 1964, n. 615, e
successive modifiche o integrazioni;
   per  l'esecuzione  del  piano  nazionale  per  il  controllo ed il
risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina  enzootica.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  833/1978  concerne  l'istituzione  del
          Servizio sanitario nazionale.
             -  La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per la
          profilassi  della  peste  bovina,   della   pleuropolmonite
          contagiosa  dei  bovini, dell'afta epizootica, della morva,
          della peste equina, della peste suina classica e  africana,
          della  febbre  catarrale  degli  ovini  e di altre malattie
          esotiche".
             -  La  legge  n. 98/1985 riguarda la modifica all'art. 1
          della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante  norme  per  la
          corresponsione  delle indennita' dovute agli allevatori per
          l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di
          infezioni  o  contaminazione  nonche' norme sull'assunzione
          del relativo onere a totale carico dello Stato.
             -  La  legge  n.  503/1970  riguarda l'ordinamento degli
          istituti zooprofilattici sperimentali.
             -  La  legge  n.  745/1975  concerne il trasferimento di
          funzioni statali alle regioni e norme di principio  per  la
          ristrutturazione      regionalizzata     degli     istituti
          zooprofilattici sperimentali.
             -  La  legge n. 93/1983 e' la "Legge-quadro sul pubblico
          impiego".