IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  26 luglio 1988, n. 291, recante
misure urgenti in materia di finanza pubblica per  l'anno  1988,  che
delega  il  Governo  ad  emanare  norme per provvedere alla revisione
delle categorie delle minorazioni  e  malattie  invalidanti  previste
dalle  leggi  26  maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971,  n.
118,  e successive modificazioni, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie;
  Considerato  che  in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2
della citata legge n. 291 del 1988, e' stato inviato  lo  schema  del
presente  decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Le  minorazioni  congenite od acquisite, di cui all'articolo 2,
secondo comma, della legge 30 marzo 1971,  n.  118,  comprendono  gli
esiti  permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali
che comportano un danno funzionale permanente.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  della  riduzione  della capacita'
lavorativa,  le  infermita'  devono  essere  accertate  da   apposite
indagini  cliniche,  strumentali  e  di  laboratorio,  allo  scopo di
determinare  la  entita'  delle  conseguenze  e   delle   complicanze
anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
  3.  La  dizione  diagnostica  deve  essere espressa con chiarezza e
precisione in modo da consentire l'individuazione  delle  minorazioni
ed  infermita'  che, per la loro particolare gravita', determinano la
totale incapacita' lavorativa, o che, per  la  loro  media  o  minore
entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento  diagnostico  deve  essere  effettuato dalle strutture
periferiche del  Servizio  sanitario  nazionale  o  da  quelle  della
sanita' militare.
  4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita'
lavorativa deve basarsi:
     a)  sull'entita'  della perdita anatomica o funzionale, totale o
parziale, di organi od apparati;
     b)  sulla  possibilita'  o  meno dell'applicazione di apparecchi
protesici che garantiscano in modo totale o  parziale  il  ripristino
funzionale degli organi ed apparati lesi;
     c)   sull'importanza   che  riveste,  in  attivita'  lavorative,
l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge n. 291/1988 (Misure
          urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), e'
          il seguente:
             "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', di concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  del
          tesoro,  sentite le competenti commissioni permanenti delle
          Camere,  norme  aventi  valore  di  legge   ordinaria   per
          provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni
          e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970,
          n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382,
          e successive  modificazioni,  30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive  modificazioni, nonche', per tali categorie, dei
          benefici previsti dalla legislazione  vigente.  Tali  norme
          devono  ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  una  maggiore  specificazione  delle minorazioni e
          delle malattie invalidanti che diano luogo  alla  riduzione
          della capacita' lavorativa;
               b)  una  migliore  corrispondenza delle percentuali di
          invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie;
               c)  una  piu'  idonea  determinazione  della riduzione
          della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento  dei
          benefici previsti dalla legge.
             2.   Il   Ministro   della   sanita',   entro  due  mesi
          dall'emanazione delle norme delegate di  cui  al  comma  1,
          approva,  con proprio decreto, una nuova tabella indicativa
          delle percentuali  di  invalidita'  per  le  minorazioni  e
          malattie invalidanti previste da tali norme delegate".
             -  La  legge  n.  381/1970 reca: "Aumento del contributo
          ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale  per  la
          protezione  e  l'assistenza  ai  sordomuti  e  delle misure
          dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
             - La legge n. 382/1970 reca: "Disposizioni in materia di
          assistenza ai ciechi civili".
             -  La  legge n. 118/1971 reca: "Conversione in legge del
          decreto-legge 30 gennaio 1971,  n.  5,  e  nuove  norme  in
          favore dei mutilati ed invalidi civili".
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 118/1971, come
          modificato  dall'art.  6  del  presente  decreto,   e'   il
          seguente:
             "Art.  2  (Nuove  norme e soggetti aventi diritto). - Le
          disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno
          efficacia  fino  al 30 aprile 1971. A partire dal 1› maggio
          1971,  in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili   si
          applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
             Agli   effetti  della  presente  legge,  si  considerano
          mutilati  ed  invalidi  civili  i  cittadini   affetti   da
          minorazioni   congenite  o  acquisite,  anche  a  carattere
          progressivo,   compresi   gli   irregolari   psichici   per
          oligofrenie   di   carattere   organico   o  dismetabolico,
          insufficienze mentali derivanti  da  difetti  sensoriali  e
          funzionali  che  abbiano  subito  una  riduzione permanente
          della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo  o,  se
          minori  di  anni  18, che abbiano difficolta' persistenti a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
            Ai  soli  fini  dell'assistenza  socio-sanitaria  e della
          concessione   dell'indennita'   di   accompagnamento,    si
          considerano     mutilati    ed    invalidi    i    soggetti
          ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta'  persistenti
          a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
             Sono  esclusi  gli  invalidi  per  cause  di  guerra, di
          lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti  per  i
          quali provvedono altre leggi".