IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie; Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, e' stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente. 2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto. 3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'. L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare. 4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi: a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati; b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi; c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 291/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche', per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacita' lavorativa; b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie; c) una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge. 2. Il Ministro della sanita', entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate". - La legge n. 381/1970 reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti". - La legge n. 382/1970 reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". - La legge n. 118/1971 reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 118/1971, come modificato dall'art. 6 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi".