ALLEGATO MINISTERO DELL'INTERNO Direzione generale dell'amministrazione civile Divisione enti locali Circolare MI.A.C. (78) 22 (9) Pos. 15900.15/25-bis, prot. n. 3045 Roma, 18 dicembre 1978 OGGETTO: Istituzione del libretto internazionale di famiglia. Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 18 novembre 1978 e di cui si allega copia, sono state stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale. L'istituzione di tale documento e' stata disposta in applicazione della Convenzione internazionale elaborata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8 luglio 1977, n. 487; ad ogni buon fine il testo della convenzione viene pure allegato alla presente circolare. La suddetta convenzione, prendendo le mosse da esperienze gia' fatte da vari Paesi aderenti, ha inteso introdurre negli Stati contraenti un documento avente rilevanza internazionale, che assume particolare valore sociale specialmente per i cittadini residenti all'estero. Infatti il libretto rilasciato dalla competente autorita' nazionale e' riconosciuto nell'ambito degli altri Stati aderenti alla convenzione ai fini della certificazione delle situazioni relative allo stato civile degli interessati. Esso, pertanto, puo' evitare continue richieste di certificati al Paese d'origine, ovviando al tempo stesso alle difficolta' derivanti dal fatto che in taluni Paesi l'esibizione di detto documento e' talvolta condizione indispensabile per la costituzione dei piu' vari rapporti di diritto pubblico e privato (ad es. contratti di locazione di abitazioni, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche ecc.). Poiche' la documentazione contenuta nel libretto di famiglia internazionale ha la stessa validita' dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorita' competenti, il documento in parola presenta indubbi vantaggi anche sul piano nazionale: esso, infatti, e' una raccolta di certificati di stato civile che consente di dimostrare, con un unico documento, la situazione dei componenti della famiglia per quanto riguarda il matrimonio, la nascita dei figli ed altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti nel libretto, come ad esempio il cambiamento di cognome, il divorzio, l'annullamento del matrimonio. Il libretto e' altresi' utile ai fini della dimostrazione del regime patrimoniale scelto dai coniugi, in quanto il succitato decreto ministeriale prevede espressamente l'indicazione di tale dato nella casella 19 dell'estratto dell'atto di matrimonio contenuto nel libretto. Il libretto di famiglia internazionale e' rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto qualora si tratti di matrimonio religioso o di matrimonio celebrato all'estero. Gli interessati tuttavia possono richiedere il rilascio del libretto anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto. Dell'eventuale rilascio del libretto di famiglia internazionale l'ufficiale di stato civile deve prendere nota a margine dell'atto di matrimonio. I comuni dovranno a loro cura e spesa fornire i libretti e numerarli progressivamente. I libretti dovranno essere rigorosamente conformi per quanto riguarda il contenuto, l'impaginazione e le dimensioni (cm 12 x 19,50) al modello allegato alla presente circolare che riproduce il testo riportato in allegato al citato decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata. Per ovvii motivi di uniformita' sul piano nazionale e per una migliore riconoscibilita' del documento all'estero si richiama l'attenzione sull'opportunita' che la copertina del libretto sia di carta telata e di colore eguale a quello dell'esemplare inviato in allegato, con le iscrizioni in nero. All'atto del rilascio i comuni potranno esigere dal richiedente un rimborso spese in misura non superiore a L. 500. Si prega di comunicare quanto sopra alle amministrazioni comunali, richiamando la particolare attenzione dei signori sindaci sull'importanza del nuovo documento e sulla necessita' che siano rigorosamente osservate le istruzioni sopraindicate e tutte le altre prescrizioni risultanti dal testo della convenzione e del decreto ministeriale.