La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune. 2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) non aver superato il settantesimo anno di eta'; c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: L'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, e' trascritto nella nota all'art. 7.