IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,  n.
384; 
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                     EMANA il seguente decreto: 
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989,  N.
13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE  A  GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA',
L'ADATTABILITA' E LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA 
 
                               Art. 1 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le norme contenute nel presente decreto di applicano: 
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 
2) agli edifici di edilizia residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed
agevolata, di nuova costruzione; 
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui  ai  precedenti
punti 1) e 2) anche  se  preesistenti  alla  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici  di  cui  ai  punti
precedenti. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10,comma 3, del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato i rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:  - Per il testo dell'art. 1 della legge
          n. 13/1989 (Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e
          l'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici
          privati) vedasi il testo aggiornato della  legge  medesima,
          pubblicato  alla  pag.  51  di  questo  stesso  supplemento
          ordinario.  - Il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971
          (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
          5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)
          e'  il  seguente:   "Art.  27  (Barriere  architettoniche e
          trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di  relazione
          dei  mutilati  e  invalidi  civili  gli  edifici pubblici o
          aperti  al   pubblico   e   le   istituzioni   scolastiche,
          prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione
          dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del
          Ministero   dei   lavori   pubblici   del  15  giugno  1968
          riguardante la eliminazione delle barriere  architettoniche
          anche  apportando  le  possibili  e  conformi varianti agli
          edifici appaltati o gia' costituiti all'entrata  in  vigore
          della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in
          particolare i  tram  e  le  metropolitane  dovranno  essere
          accessibili  agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo
          pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso
          ai  minorati;  in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
          manifestazioni  o  spettacoli,  che   saranno   in   futuro
          edificati,  dovra'  essere  previsto e riservato uno spazio
          agli invalidi in carrozzella, gli alloggi situati nei piani
          terreni  dei  caseggiati dell'edilizia economica e popolare
          dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi  che
          hanno  difficolta'  di  deambulazione,  qualora ne facciano
          richiesta.  Le norme di attuazione  delle  disposizioni  di
          cui  al  presente articolo saranno emanate, con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della
          presente  legge".   -  Il  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  384/1978  reca:  "Regolamento di attuazione
          dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  a  favore
          dei  mutilati  e  invalidi  civili,  in materia di barriere
          architettoniche  e  trasporti  pubblici".    -   Il   testo
          dell'art.  32  della  legge  n.  41/1986 (Legge finanziaria
          1986) e' il seguente:  "Art. 32. - 1. A  decorrere  dal  1
          gennaio  1986,  l'ammontare delfondo di cui all'articolo 25
          della legge 27 dicembre 1977, n.  968,  e'  determinato  in
          lire  3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in
          quello   pluriennale   con   le   modalita'   di   cui   al
          quattordicesimo  comma  dell'articolo  19  della  legge  22
          dicembre 1984 n. 887.  2.  Gli  importi  di  cui  al  comma
          precedente  sono  assegnati,  entro  il  mese  di  marzo di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  del  tesoro,  di
          concerto  con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
          delle foreste, all'Istituto  nazionale  di  biologia  della
          selvaggina,  per  i  compiti  di  cui all'articolo 34 della
          legge 2 agosto 1967, n. 799.  E'  abrogata  la  lettera  a)
          dell'articolo  25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.  3.
          Il  fondo  previsto  dal  comma  6  dell'articolo   4   del
          decreto-legge  19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con
          modificazioni nella legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  e'
          elevato  a  decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30
          miliardi  a  lire  70  miliardi.   4.  Le  somme   di   cui
          all'articolo  4,  comma  26,  del decreto-legge 19 dicembre
          1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17
          febbraio   1985,   n.   17,  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio 1985 possono esserlo in  quello  successivo.
          5.  L'autorizzazione  di  spesa  di lire 2.477 miliardi per
          l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge  16  maggio
          1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione
          giovanile, e' ridotta di lire 350 miliardi.
          6.   L'importo  degli  interessi  per  ritardato  pagamento
          spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla  Cassa  depositi  e
          prestiti  ai  sensi  dell'articolo  19,  tredicesimo comma,
          della legge 22  dicembre  1984,  n.   887,  concernente  le
          modalita'  di versamento alla Cassa stessa delle annualita'
          di  contributo  dovute  dallo  Stato,  e'  forfettariamente
          determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto
          il 31 dicembre 1984. Il predetto  importo  e'  iscritto  in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno 1986.
          7.  L'importo  massimo  delle  garanzie  per  il rischio di
          cambio  che  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          accordare   nell'anno  1986  per  le  occorrenze  in  linea
          capitale  su  prestiti  esteri  contratti  in   base   alla
          legislazione  vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
          8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo
          comma, del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
          successive   modificazioni,   concernenti   il  periodo  di
          presentazione dei conti delle somme erogate  da  parte  dei
          funzionari  delegati,  sono  sostituite  con le altre "ogni
          semestre".
          9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della
          legge 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.
          10.  L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e'
          sostituito dal seguente:
          "A  decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della
          spesa  occorrente  per   il   funzionamento   della   Corte
          costituzionale  e'  annualmente  iscritto e' nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro".
          11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio
          1973, n.  17, e' sostituito dal seguente:
          "A  decorrere  dall'anno  1986  l'assegnazione al Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro per le spese  del  suo
          funzionamento   e'  annualmente  iscritta  nello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro".
          12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  23  agosto
          1946, n. 154, e' sostituito dal seguente:
          "All'ufficio  italiano  dei cambi, per l'espletamento delle
          funzioni di vigilanza e di controllo in  materia  valutaria
          affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,
          convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo'  essere
          corrisposto  un  contributo  annuo  nella misura che verra'
          determinata  annualmente  con  decreto  del  Ministero  del
          tesoro".
          13.  L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'
          sostituito dal seguente:  "I  titoli  di  spesa  collettivi
          rimasti  parzialmente  insoluti  alla  data del 31 dicembre
          sono trasportati, per loro integrale importo, all'esercizio
          successivo".
          14.  Il  comma  precedente  si  applica  amche per i titoli
          collettivi emessi nell'anno 1985.
          15.  E'  autorizzato  in  favore  dell'Ente  per  le  ville
          vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971,
          n.  578,  un  contributo  straordinario  di lire 2 miliardi
          annui,  per  il  triennio  1986-1988,  da  destinare   agli
          interventi di cui all'articolo 2, lettere a ), b e c) della
          stessa legge n. 578 del 1971.
          16.  Per  l'anno  1986  le  economie  risultanti  dal conto
          consuntivo della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  (CONSOB)  sono  versate  ad  apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          possono  essere  riassegnate,  in  tutto  o  in  parte,  al
          bilancio della Commissione stessa con decreti del  Ministro
          del tesoro.
          17.  Le  disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla
          autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma
          della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate
          negli anni successivi.
          18.  Per  il  finanzimento  delle  iniziative  del Comitato
          costituito  presso  il  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita'
          di  trattamento  e  uguaglianza  tra  i  lavoratori  e   le
          lavoratrici,  e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6
          miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di
          lire 2 miliardi annui.
          19.  E'  autorizzata  a  favore  dell'Associazione  per  lo
          sviluppo  dell'industria  nel   Mezzogiorno   (SVIMEZ)   la
          concessione  di  un  contributo  di  lire 3.000 milioni per
          l'anno  1986.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          corrispondente  dello  stanziamento  di  cui all'articolo 4
          della  legge  1   dicembre  1983,  n.  651,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
          20.  Non possono essere approvati progetti di costruzione o
          ristrutturazione di opere pubbliche che non siano  conformi
          alle   disposizioni   del   decreto  del  Presidente  della
          repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,   in   materia   di
          superamento  delle  barriere  architettoniche.  Non possono
          altresi'  essere  erogati  dallo  Stato  o  da  altri  enti
          pubblici  contributi o agevolazioni per la realizzazione di
          progetti in contrasto con  le  norme  di  cui  al  medesimo
          decreto.
          21.  Per  gli  edifici  pubblici  gia' esistenti non ancora
          adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
          repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati
          da  parte  delle  Amministrazioni   competenti   piani   di
          eliminazioni  delle  barriere architettoniche entro un anno
          dalla entrata in vigore della presente legge.
          22.  Per  gli  interventi  di competenza dei comuni e delle
          province, trascorso  il  termine  previsto  dal  precedente
          comma  21,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano, nominano un commissario per l'adozione  dei  piani
          di   eliminazione  delle  barriere  architettoniche  presso
          ciascuna amministrazione.
          23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
          la Cassa depositi e prestiti  mette  a  disposizione  degli
          enti  locali, per la contrazione dei mutui con finalita' di
          investimenti, una quota pari all'1 per cento  e'  destinata
          ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
          rinnovamento  in  attuazione  della  normativa  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
          384.  Per gli  anni  successivi  la  quota  percentuale  e'
          elevata al 2 per cento.
          24.  A  decorrere  dall'anno  1986, una quota pari al 5 per
          cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello
          stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve
          essere  destinata  ad  interventi  di  ristrutturazione  ed
          adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.  384. La
          quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del  medesimo  Ministero  con   contestuale
          riduzione  dello  stanziamento  del  richiamato capitolo n.
          8405.  25. Una quota pari all'1  per  cento  dell'ammontare
          dei  mutui  autorizzati  dall'articolo  10, comma 13, della
          presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e'
          destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle
          barriere architettoniche nelle  strutture  edilizie  e  nel
          materiale  rotabile appartenenti all'Ente medesimo.  26. Il
          contributo ordinario annuo concesso al comune  di  Roma  ai
          sensi  dell'articolo  1  della  legge  25 novembre 1964, n.
          1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35,
          diciassettesimo  comma,  della  legge  27 dicembre 1983, n.
          730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari
          che  il  comune  sostiene  in dipendenza delle esigenze cui
          deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica,
          e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario
          1986, a lire 35 miliardi".  - Il testo dell'art.  31  della
          legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il
          seguente:  "Art. 31 (Definizione degli interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono  cosi'  definiti:     a)  interventi  di  manutenzione
          ordinaria,  quelli  che riguardano le opere di riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle  necessarie  ad integrare in efficienza gli impianti
          tecnologici  esistenti;    b)  interventi  di  manutenzione
          straordinaria,  le  opere  e  le  odifiche  necessarie  per
          rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali   degli
          edifici,  nonche'  per  realizzare  ed  integrare i servizi
          igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino  i
          volumi  e  le  superfici delle singole unita' immobiliari e
          non comportino modifiche delle destinazioni  di  uso;    c)
          interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,
          quelli rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
          assicurarne    la   funzionalita'   mediante   un   insieme
          sistematico di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi
          tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
          consentano destinazioni d'uso con  essi  compatibili.  Tali
          interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino e
          il  rinnovo  degli  elementi   costitutivi   dell'edificio,
          l'inserimento  degli  elementi  accessori  e degli impianti
          richiesti dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli
          elementi estranei all'organismo edilizio;  d) interventi di
          ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
          organismi  edilizi mediante un insieme sistematico di opere
          che possono portare un organismo edilizio  in  tutto  o  in
          parte  diverso  dal precedente. Tali interventi comprendono
          il  ripristino  o  la  sostituzione  di   alcuni   elementi
          costitutivi  dell'edificio,  la eliminazione, la modifica e
          l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;  e) interventi
          di   ristrutturazione   urbanistica,   quelli   rivolti   a
          sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con
          altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
          edilizi anche con la modificazione del disegno  dei  lotti,
          degli  isolati  e  della rete stradale.  Le definizione del
          presente  articolo  prevalgono  sulle  disposizioni   degli
          strumenti  urbanistici  generali e dei regolamenti edilizi.
          Restano ferme le  disposizioni  e  le  competenze  previste
          dalle  leggi  1   giugno  1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, 1
          n.1497 e successive modificazioni edintegrazioni".