(Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale-art. 1)
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E  TRANSITORIE  DEL  CODICE  DI
                          PROCEDURA PENALE 
 
                               Art. 1 
   (Determinazione del distretto di corte di appello piu' vicino) 
  1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo  11  del  codice,
per determinare il distretto di corte di appello piu' vicino si tiene
conto  della  distanza  chilometrica  ferroviaria,  e  se  del   caso
marittima, tra i capoluoghi di distretto.