NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 1 (Determinazione del distretto di corte di appello piu' vicino) 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, per determinare il distretto di corte di appello piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.