IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                e con
            IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista  la  legge  5 novembre  1971,  n.  1086, recante norme per la
disciplina  delle  opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e da struttura metallica;
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
  Vista  la  legge  21 giugno  1986,  n.  317  recante  «Procedura di
informazione  nel  settore  delle  norme  e regolamentazioni tecniche
delle  regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in
attuazione  della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante  «Regolamento  di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni  e  agli  enti  locali  in  attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
  Vista   la  legge  17 luglio  2004,  n.  186,  di  conversione  del
decreto-legge  28 maggio  2004,  n.  136  ed in particolare l'art. 5,
comma  1,  che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile,  di  normative  tecniche,  anche  per  la verifica sismica ed
idraulica,  relative  alle costruzioni, nonche' per la progettazione,
la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche sismico ed idraulico, delle
dighe  di  ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre  2005,  con  il  quale  sono  state  approvate le «Norme
tecniche per le costruzioni»;
  Visto  l'art.  14-undevicies  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115,  convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168,
che  inserisce  il  comma  2-bis  all'art. 5 del citato decreto-legge
28 maggio  2004,  n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio  2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una
fase  sperimentale  di  applicazione  delle  norme tecniche di cui al
comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata  in  vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in
alternativa,  della  normativa  precedente sulla medesima materia, di
cui  alla  legge  5 novembre  1971,  n. 1086, e alla legge 2 febbraio
1974,  n.  64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque,
quanto  previsto  dall'applicazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»,
  Considerata  la  necessita'  di procedere al previsto aggiornamento
biennale  delle  «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato
decreto ministeriale 14 settembre 2005;
  Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore  dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007
si  e'  espresso  favorevolmente  in  ordine  all'aggiornamento delle
«Norme  tecniche  per  le  costruzioni»,  di  cui  al  citato decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
  Vista  la  nota  del  7 agosto  2007,  n.  2262,  con  la  quale il
Presidente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso
all'Ufficio   legislativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  il
suddetto  aggiornamento  delle  «Norme  tecniche  per le costruzioni»
licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
  Visto  l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380,  che  dispone  che  in tutti i comuni della
Repubblica  le  costruzioni  sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate  in  osservanza  delle  norme  tecniche riguardanti i vari
elementi   costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per  le
infrastrutture,  di  concerto con il Ministro dell'interno qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
  Visti  gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune
funzioni   mantenute  allo  Stato,  quali  la  predisposizione  della
normativa  tecnica  nazionale  per  le  opere  in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali
per  l'individuazione  delle  zone sismiche, sia realizzato di intesa
con  la  Conferenza  unificata,  tramite  decreti  del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
  Visto   il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  espresso  con  nota  prot.  n.  DPC/CG/75468 del
12 dicembre  2007,  ai  sensi del citato art. 5, comma 2, della legge
17 luglio  2004,  n.  186, di conversione del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136;
  Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del  citato  art.  52  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
  Vista  l'intesa  con  la Conferenza unificata resa nella seduta del
20 dicembre  2007,  ai  sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto
legislativo  n.  112/1998  e  83  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 380/2001;
  Vista  la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il
Ministero   dello   sviluppo  economico  ha  comunicato  la  notifica
2007/0513/I,  contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria
ai  sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la
misura  proposta  presenterebbe  aspetti  che  possono  eventualmente
creare  ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta'
di  stabilimento  degli  operatori di servizi nell'ambito del mercato
interno;
  Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di
uno  Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento
contenente  le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data
in  cui  la  Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di
regola   tecnica,  termine  fissato  al  20 marzo  2008,  e  comporta
l'obbligo  di  riferire  alla  Commissione sul seguito che si intende
dare al parere stesso;
  Ritenuto,  tuttavia,  di procedere all'approvazione tecniche per le
costruzioni,  ad  esclusione  delle  tabelle  4.4.III  e 4.4.IV e del
Capitolo   11.7,   concernenti   il   legno,   oggetto   del   parere
circostanziato   sopra  citato,  in  considerazione  dell'urgente  ed
indefettibile  aggiornamento  delle  Norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  testo  aggiornato  delle  norme  tecniche per le
costruzioni,  di  cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge
2 febbraio  1974,  n.  64, al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380,  ed  alla  legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  del  decreto-legge  28 maggio  2004, n. 136, allegato al
presente  decreto,  ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo  11.7.  Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con
il decreto ministeriale 14 settembre 2005.