(all. 1 - art. 1)
                   REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
 (elenco delle modifiche approvate a decorrere dal 1° novembre 2007)

                               Art. 2.
                   Strutture didattiche di Ateneo

    2. Le   facolta'   attribuiscono,  con  la  delibera  annuale  di
programmazione,  ai  docenti,  ai  ricercatori  e  ai  tutor d'ambito
disciplinare  i  compiti  in ordine ai singoli insegnamenti, ai corsi
integrativi  erogabili,  a  scelta  dello studente, a distanza e/o in
presenza, nonche' alle attivita' di orientamento.
                               Art. 4.
                      Corsi e titoli di studio

    2. L'Universita'  rilascia  i  seguenti  titoli di studio: laurea
(L),  laurea  magistrale  (LM),  diploma  di  specializzazione  (DS),
dottorato  di  ricerca  (DR), master universitario (MU) di 1° e di 2°
livello.
    12. Per  i  fini  di  cui al decreto ministeriale 17 aprile 2003,
l'organizzazione  didattica  dei corsi di studio valorizza al massimo
le  potenzialita'  delle tecnologie informatiche ed in particolare la
multimedialita',   l'interattivita'   con   i   materiali  didattici,
l'interattivita'   umana,   l'adattivita'   del  percorso  formativo,
l'interoperabilita' dei sottosistemi.
    13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del
percorso  didattico  da  vincoli  di  presenza  fisica  o  di  orario
specifico.  Il  livello  di apprendimento e' monitorato costantemente
attraverso  i dati relativi al tracciamento delle attivita' on line e
attraverso i momenti di verifica intermedia e finale di profitto.
                               Art. 9.
                  Attivita' didattiche integrative

    1. Le    strutture    didattiche   dell'Universita',   anche   in
collaborazione con enti esterni, possono assicurare servizi didattici
integrativi opzionali e facoltativi, come:
    4. Le  singole  strutture  didattiche  organizzano  le  attivita'
integrative,  opzionali  e  facoltative,  sulla base di uno specifico
piano  mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori
ed  esterni  all'Universita'. Per queste attivita' l'Universita' puo'
stipulare  convenzioni  con  soggetti pubblici e privati, idonei allo
svolgimento delle attivita' stesse.
                      2. Regolamenti didattici.

                              Art. 10.
       Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio

    Comma 1:
      a) l'organizzazione  degli  insegnamenti  in moduli integrati e
coordinati,  comprensivi  di  parti  della  medesima  disciplina o di
discipline affini, affidate a docenti diversi e le relative attivita'
di tutoraggio;
                      3. Attivita' didattiche.

                              Art. 13.
            Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

    1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono
prevedere  l'articolazione  degli  insegnamenti  in  moduli didattici
anche  integrati  cosi' come previsto dal successivo art. 15 anche di
diversa   strutturazione,   con  attribuzione  dei  relativi  crediti
formativi.
    3. Le diverse modalita' comuni previste per l'attivita' didattica
in  rete  di  ogni  insegnamento  sono definite nel modello formativo
approvato  dall'Ateneo  e  nella carta dei servizi secondo i seguenti
principi:
    10. Le  risultanze  delle  attivita'  della  commissione  per  la
certificazione  dei  materiali  e  dell'osservatorio  di ateneo sulla
didattica sono trasmesse al senato accademico.
    11. Le  facolta',  nel  perseguire  i  propri fini istituzionali,
programmano e coordinano le attivita' didattiche al fine di:
      a) garantire allo studente la qualita' della didattica;
      b) favorire  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio secondo
quanto previsto dagli ordinamenti;
      c) assicurare   la  sostenibilita',  da  parte  dello  studente
dell'attivita'  programmata  per  ciascun  periodo  didattico  e  dei
relativi ritmi di lavoro;
      d) ridurre  o rimuovere le difficolta' che gli studenti possono
incontrare negli studi universitari;
      e) favorire  l'utilizzo  di modalita' di apprendimento aperto e
autonomo  idonee  alla  formazione  professionale,  anche  continua e
permanente, degli studenti, nella fattispecie gli studenti/lavoratori
e di utenti diversamente abili.
    12. Al  fine  di  sostenere  in  forme  opportune lo studio degli
studenti   l'Ateneo  organizza  servizi  opzionali/facoltativi.  Tali
servizi  possono essere erogati da docenti, da ricercatori o da tutor
d'ambito disciplinare dell'Ateneo stesso o da esperti esterni.
                              Art. 15.
                    Ulteriori attivita' formative

    1. L'attivita'  didattica  dei  corsi  di  studio delle facolta',
oltre  i corsi di insegnamenti ufficiali, possono prevedere seminari,
esercitazioni,  e  altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed
adeguate  al  conseguimento  degli  obiettivi formativi o dei singoli
insegnamenti  disciplinari o di ogni corso di studio. Per ciascuna di
tali tipologie sono indicati nei regolamenti didattici delle facolta'
l'assegnazione  di  crediti  formativi  e  il  tipo  di  verifica del
profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
    2. I  regolamenti  didattici di facolta' disciplinano le forme di
stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.
                              Art. 16.
                   Esami e verifiche del profitto

    1. La   valutazione  degli  studenti  e'  svolta  da  commissioni
composte   di   professori  universitari,  ricercatori  e  docenti  a
contratto, e da cultori delle materie.
    2. Le  prove delle verifiche intermedie di profitto consistono in
una o piu' tipologie seguenti:
      test     (scelta    multipla,    vero/falso,    corrispondenza,
sostituzione), con domande a diversa difficolta',
      simulazioni,
      costruzione di mappe concettuali,
      realizzazioni di elaborati scritti come saggi brevi;
      progetti di gruppo,
      seminari.
    Le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di  profitto finali
prevedono che:
      le prove scritte siano svolte presso o la sede dell'Universita'
o  presso  le  sedi esterne con modalita' definite dal regolamento di
ateneo sugli esami;
      per  le  sedi  esterne  lo svolgimento delle prove scritte puo'
avvenire  o  con  l'osservanza  dei  principi  fissati per i concorsi
pubblici  per  l'accesso  al pubblico impiego che si svolgono in piu'
sedi  o  mediante  lettura  del  tema  da  parte della commissione in
videoconferenza  secondo modalita' definite nel regolamento di ateneo
sugli esami;
      le  prove  orali in presenza mediata via video-conferenza siano
svolte presso le sedi esterne dell'Universita';
      le  prove  orali in presenza fisica siano svolte presso la sede
dell'Universita';
      l'Universita'  assicura  le  necessarie garanzie di svolgimento
delle   prove  (identita',  autonomia,  rispetto  delle  disposizioni
normative   sull'effettuazione  delle  prove)  secondo  le  modalita'
previste nel regolamento di ateneo sugli esami.
    3. La valutazione finale del profitto dello studente terra' conto
di  tutto  il  lavoro  svolto,  ovvero  dei  risultati delle prove di
verifica  di  profitto  intermedie nel caso siano state svolte, della
qualita'  della partecipazione alle attivita' on line e dei risultati
della prova di profitto finale.
    4.  A  seconda  della tipologia e della durata degli insegnamenti
impartiti, il regolamento di ateneo sugli esami stabilisce il tipo di
prove  di  verifica  che  determinano per gli studenti il superamento
dell'esame   e   l'acquisizione  dei  crediti.  La  votazione  finale
complessiva  viene  espressa  in  trentesimi.  Il  riconoscimento  di
idoneita' e' riportato nel libretto personale dello studente.
    5.  La  composizione  delle  commissioni  degli esami di profitto
finali e' definita in base ai seguenti principi:
      a) la  commissione  di  valutazione per gli esami, proposta dal
docente titolare del corso di insegnamento e nominata dal Preside, e'
composta  da  almeno  due  docenti, il primo dei quali e' di norma il
titolare dell'insegnamento che svolge le funzioni di presidente della
commissione, il secondo e' un altro docente (professore, professore a
contratto) o ricercatore o cultore della materia del medesimo settore
scientifico  disciplinare  in  cui  la  disciplina oggetto d'esame e'
inserita o di settore scientifico disciplinare affine;
      b) la  commissione  e'  responsabile  della  valutazione  della
preparazione del candidato.
    8. Ciascun  insegnamento  prevede  prove  di  profitto (verifiche
intermedie  e  finale)  che  si  struttureranno  secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di ateneo sugli esami.
    13. La  verifica  e  la  certificazione  degli  esiti  formativi,
riguardanti le attivita' on line e' realizzata mediante il sistema di
tracciamento  automatico  delle  attivita' formative e consiste nella
registrazione  delle  attivita'  di  monitoraggio didattico e tecnico
(quantita'  e  qualita'  delle  interazioni  rispetto  alle  scadenze
didattiche,  di  consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi
dati  saranno  resi  disponibili  al  docente  e allo studente per le
attivita' di valutazione finale e di autovalutazione.
                              Art. 17.
       Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

    5.  Per  il  conseguimento  della  laurea i regolamenti didattici
possono  prevedere  la discussione o di un elaborato scritto o di una
prova   espositiva   multimediale   finalizzata   a   dimostrare   il
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  qualificanti  del corso.
Negli  stessi  regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova
abilitativi di conoscenza della lingua straniera.
    6.  Per  il  conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento
prevede  la  presentazione  di  una  tesi  scritta, elaborata in modo
originale  dallo studente sotto la guida di un relatore affiancato da
un correlatore.
                              Art. 18.
        Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

    Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro
votazione  in  centodecimi  e  possono, all'unanimita', attribuire la
lode  al  candidato  che  ha  riportato  il massimo dei voti. Il voto
minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi. Con
la concessione della lode la commissione, sempre all'unanimita', puo'
proporre  la  dignita'  di  stampa  della  tesi quando la prova abbia
raggiunto risultati di eccellenza e di originalita'.
    8.  I  titoli  accademici vengono conferiti dal rettore visti gli
atti della carriera universitaria dello studente.
    9. Il diploma attestante il conseguimento del titolo e' integrato
da  un  supplemento  che  riporta  le  informazioni  principali sulla
carriera  universitaria  dello  studente,  per  gli  effetti previsti
dall'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004.
                              Art. 38.
                        Tutela della privacy

    1.  Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4,
del  decreto  ministeriale  17 aprile  2003  e  successive normative,
l'«Universita'  telematica  delle scienze umane» garantisce la tutela
dei  dati  personali anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.