LA BANCA D'ITALIA

  Visti  gli  articoli 2,  comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro
i  quali  debbono  concludersi i procedimenti di propria competenza e
individuano le relative unita' organizzative responsabili;
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico Bancario - «TUB»), nella parte in cui prevede che
la  Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il
responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58  (Testo  unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca
d'Italia  la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione
degli atti e dei procedimenti di competenza;
  Visto  l'art.  24  della  legge  28 dicembre 2005, n. 262, il quale
prevede,  tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti
all'emanazione  di  provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili,  i  principi  sull'individuazione  e  sulle funzioni del
responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso  agli  atti  amministrativi  recati dalla legge 7 agosto
1990,  n.  241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca
d'Italia   disciplina   con  propri  regolamenti  l'applicazione  dei
principi   previsti  dal  medesimo  articolo,  indicando  i  casi  di
necessita'  e  di  urgenza  o  le  ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi;
  Visto  il proprio «regolamento recante l'individuazione dei termini
e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei  procedimenti
amministrativi   di   competenza   della   Banca   d'Italia  relativi
all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in  materia bancaria e
finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e successive modificazioni», adottato con provvedimento del
27 giugno 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  159  dell'11 luglio 2006 - serie generale - supplemento
ordinario;
  Visto  il  proprio  provvedimento  del  21 dicembre  2007,  che  ha
integrato  il  regolamento  in  relazione al trasferimento alla Banca
d'Italia  delle  competenze  e  dei  poteri dell'Ufficio italiano dei
cambi;
  Visto  il  proprio  provvedimento  del 9 luglio 2007, recante il 7°
aggiornamento  della  circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni
di  vigilanza  per  gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale»);
  Visto  il  proprio  regolamento in materia di vigilanza prudenziale
per le SIM del 24 ottobre 2007;
  Visto  il  provvedimento  della  Banca  d'Italia e della CONSOB del
29 ottobre  2007, recante il regolamento in materia di organizzazione
e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o
di gestione collettiva del risparmio;
  Visti   i   propri   provvedimenti  del  5 dicembre  2007,  recanti
rispettivamente: i)  «Disposizioni di vigilanza - Semplificazione dei
procedimenti   amministrativi   di   vigilanza»,   con   riguardo  ai
procedimenti  disciplinati  dalle Istruzioni per le banche (circolare
n.  229  del 21 aprile 1999); ii) 1° aggiornamento della circolare n.
263   del   27 dicembre   2006   («Nuove  disposizioni  di  vigilanza
prudenziale per le banche»); iii) 8° aggiornamento della circolare n.
216  del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale»);  iv)  2° aggiornamento
della  circolare  n.  253 del 26 marzo 2004 («Istruzioni di vigilanza
per gli istituti di moneta elettronica»);
  Visto   il  proprio  provvedimento  del  25 gennaio  2008,  recante
«Disposizioni  di  vigilanza  - Unita' organizzativa responsabile del
riconoscimento  delle  agenzie  esterne  di valutazione del merito di
credito»;
  Visto  il  proprio  provvedimento  del  27 febbraio  2008,  recante
modifiche ai regolamenti del 4 agosto 2000 in materia di intermediari
del  mercato mobiliare e del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva
del risparmio;
  Visti   i   propri  provvedimenti  del  28 febbraio  2008,  recanti
rispettivamente: i)  «Disposizioni  di vigilanza - Banche di garanzia
collettiva dei fidi»; ii) 9° aggiornamento della circolare n. 216 del
5 agosto   1996   («Istruzioni  di  vigilanza  per  gli  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale»);
                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza
della   Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
  2.  L'elenco  in  allegato,  che  costituisce  parte integrante del
regolamento,   contiene   i  procedimenti  di  vigilanza  e  le  fasi
procedimentali   svolte   dalla   Banca   d'Italia   nell'ambito   di
procedimenti  di  competenza  di  altre  autorita'  e  individua, per
ciascuno   di   essi,  oltre  all'unita'  organizzativa  responsabile
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale, il
relativo  termine  di  conclusione. Per i procedimenti per i quali il
termine  non  sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale
il termine di centoventi giorni.
  3.  Qualora  piu'  procedimenti  amministrativi  siano connessi, in
quanto  caratterizzati  da  dipendenza  causale  ovvero  attinenti ad
un'operazione  economico-finanziaria unitaria, si applica per tutti i
procedimenti   il  termine  di  conclusione  piu'  lungo  tra  quelli
stabiliti  per  i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di
conclusione  di  qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla
legge,  tale  termine  costituira'  quello  di conclusione di tutti i
procedimenti  connessi.  Per  tali  procedimenti,  la Banca d'Italia,
nella   comunicazione   di   avvio   del  procedimento,  dichiara  la
connessione  e  indica  il  termine  unico  di conclusione di tutti i
procedimenti stessi.
  4.  Per  i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si
applicano  gli stessi termini indicati per il procedimento principale
o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.