LA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico Bancario - «TUB»), nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; Visto il proprio «regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni», adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2006 - serie generale - supplemento ordinario; Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; Visto il proprio provvedimento del 9 luglio 2007, recante il 7° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»); Visto il proprio regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007; Visto il provvedimento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; Visti i propri provvedimenti del 5 dicembre 2007, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza», con riguardo ai procedimenti disciplinati dalle Istruzioni per le banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999); ii) 1° aggiornamento della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»); iii) 8° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»); iv) 2° aggiornamento della circolare n. 253 del 26 marzo 2004 («Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica»); Visto il proprio provvedimento del 25 gennaio 2008, recante «Disposizioni di vigilanza - Unita' organizzativa responsabile del riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito»; Visto il proprio provvedimento del 27 febbraio 2008, recante modifiche ai regolamenti del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare e del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio; Visti i propri provvedimenti del 28 febbraio 2008, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Banche di garanzia collettiva dei fidi»; ii) 9° aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria. 2. L'elenco in allegato, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre autorita' e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni. 3. Qualora piu' procedimenti amministrativi siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti ad un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione piu' lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituira' quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d'Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di conclusione di tutti i procedimenti stessi. 4. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.