Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
DENOMINATA «PORTOFINO» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982,
n. 979)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di
organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», nonche' la
normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita'
consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come
delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 26 aprile
1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle
attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno
dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di
raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le
attivita' professionali svolte dai centri di immersione autorizzati
dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo
scopo, a supporto delle immersioni subacquee effettuate in modo
individuale o in gruppo, senza l'accompagnamento in immersione di
guide o istruttori;
c) «alaggio», l'insieme delle operazioni per portare le unita'
navali a terra;
d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la
tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
e) «attivita' didattica e di divulgazione naturalistica», le
attivita' professionali svolte da operatori iscritti a imprese e
associazioni, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
f) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti
e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa
fino alla massima escursione di marea;
g) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da
diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in
file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche
detti campi boe;
h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che
operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di
lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita'
effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di
apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in
apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei
parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di
lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «nave da diporto», qualsiasi unita' navale destinata alla
navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua;
o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le
unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o
pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo
ricreativo;
q) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale
sia sportiva, esercitata in immersione;
r) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca
artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile
1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del
settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di
attivita' turistico-ricreative;
s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata
a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza
inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non
superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto
dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
t) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno
dell'area marina protetta;
u) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al
trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della
navigazione;
v) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali
svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione
autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3.
Finalita' e delimitazione dell'area marina protetta
Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina
protetta «Portofino» e le attivita' non consentite come previste agli
articoli 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta «Portofino», ai sensi
dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato
dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modifiche, e dell'art. 5 del decreto del 26 aprile 1999
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e' affidata al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta
del promontorio di Portofino».
2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento
ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge
31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa
in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore
a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e
dalla normativa vigente in materia.
Art. 5.
Responsabile dell'area marina protetta
1. Il responsabile dell'area marina protetta e' individuato e
nominato con provvedimento dell'ente gestore, tra soggetti aventi
adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia
di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene
conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta e'
rinnovabile.
4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le
seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento
dell'area marina protetta:
a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione
e valorizzazione dell'area marina protetta;
b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo;
c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i
competenti organi dell'ente gestore, con la commissione di riserva e
con il comitato tecnico scientifico;
d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante
l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e
privati;
f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attivita'
economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.
Art. 6.
Commissione di riserva
1. La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modifiche, da ultimo contenute nell'ari. 2, comma 339,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella
gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto
quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina
protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b) le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c) la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina
protetta;
f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina
protetta.
2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente
gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola
volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilita'
per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al
presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi
istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o
circostanze successivamente conosciuti.
3. La commissione e' convocata dal presidente ogni qualvolta lo
ritenga necessario. Il presidente e', comunque, tenuto a convocare la
commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della commissione avviene con lettera
raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa
documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso
a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la
relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data
fissata per la seduta.
5. I verbali della commissione sono inviati al responsabile
dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso
per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui
alla vigente normativa in materia di trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal
personale dell'ente gestore.
Art. 7.
Comitato tecnico scientifico
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina
protetta, e' istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di
ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al
responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.
2. Il comitato tecnico scientifico e' nominato dall'ente gestore
ed e' composto da:
a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;
b) un esperto qualificato designato dall'ente gestore;
c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in
carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico puo'
essere rinnovato.
4. Ai componenti del comitato tecnico scientifico viene
corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa,
nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di 1ª
fascia.
Titolo III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 8.
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta
1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Portofino, di
cui al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999.
Art. 9.
Disciplina delle attivita' di soccorso, soiveglianza e servizio
1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite
le attivita' di soccorso e sorveglianza nonche' le attivita' di
servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 10.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica
1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica e' consentita
previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile
scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione
esplicativa inerente i seguenti temi:
a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di
prelievo e di analisi;
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e
delle analisi;
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli
motivi di studio limitatamente alle zone B e C dell'area marina
protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta
coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore,
fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate
esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del
richiedente a fornire all'ente gestore una relazione
tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della
ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi
effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area
marina protetta.
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati
dall'ente gestore per le finalita' di monitoraggio e gestione
dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno
essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di
ricerca scientifica deve essere presentata almeno quindici giorni
prima della data prevista di inizio attivita'.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di
cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 11.
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche cinematografiche e
televisive
1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere
preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le
limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e
comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e
all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza puo' impedire l'esecuzione e la
prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le
giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale
e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina
protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico
e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni
istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine
dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e
audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina
protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e
televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al
decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 12.
Disciplina dell'attivita' di balneazione
1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione e' consentita, nel rispetto
delle ordinanze degli Uffici circondariali marittimi.
Art. 13.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali
1. In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee
individuali notturne.
3. Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza
autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione
dell'Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al
successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con
autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi
da pesca a posta fissa.
4. Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono
consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad eccezione del
sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi»,
esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall'Ente gestore:
1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e
culturale).
5. Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono
libere.
6. Le immersioni subacquee individuali, con o senza
autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono
essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) in caso di immersioni effettuate da persona singola,
esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e
di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di
un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado,
individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore,
in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in
possesso di brevetto almeno di secondo grado;
c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo
degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza
interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
7. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili,
con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da
subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente,
accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in
presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado
in numero di uno ogni 5 subacquei.
8. L'Ente gestore puo' autorizzare immersioni subacquee
individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90
subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.
9. L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee
individuali autorizzate dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli
singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con
le seguenti modalita':
a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare
l'immersione;
b) per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito;
c) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli
Abissi», l'ormeggio e' consentito esclusivamente ai natanti,
ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;
d) l'accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le
immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare
alla linea di costa.
10. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a
supporto delle immersioni subacquee individuali e' consentita alla
velocita' massima di 5 nodi.
11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione
alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento
istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di
immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita'
subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi
provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee,
eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno
per ciascun sito.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale
utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i
richiedenti devono:
a) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28;
b) indicare le caratteristiche del natante utilizzato per
l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di
secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta.
13. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono
rispettare il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito il contatto con il fondo marino,
l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi
materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e
archeologica;
b) non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini,
introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere
comportamenti che disturbino gli organismi;
c) il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e
tempi strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso
sommerso;
d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea
quanto piu' possibile aderente al corpo;
e) e' fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale
Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta
di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione
subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle
persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione
dell'Ente gestore.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di
cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 14.
Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B sono vietate le attivita' di didattica subacquea
di primo livello.
3. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee
svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i
seguenti siti:
1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e
culturale).
4. Nelle zone B, le visite guidate subacquee, presso i siti di
cui al precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei
autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente
secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni
autorizzato;
b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o
istruttore del centro di immersioni autorizzato;
c) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu' di 24
subacquei contemporaneamente;
d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo il sito di immersione «Cristo degli Abissi», presso il quale le
immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito
dei mezzi nautici.
5. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee
notturne, svolte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente
gestore, esclusivamente presso i seguenti siti:
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
11) Testa del Leone;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
18) Faro;
20) Altare.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte
dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono
essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di
livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla
didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del
centro di immersione.
7. Le unita' navali utilizzate per lo svolgimento delle visite
guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri,
salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per
le quali non sia intervenuto cambiamento di proprieta'.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite
alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita alla velocita'
massima di 5 nodi.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da
parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati
dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e
appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti
modalita':
a) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli
Abissi» e' consentito ai natanti, ormeggiati «poppa-prua» fra i
gavitelli installati a tale scopo;
b) la sosta e' consentita per il tempo strettamente sufficiente
per effettuare l'immersione;
c) in zona B l'accesso ai gavitelli deve avvenire con
navigazione perpendicolare alla linea di costa.
11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai
centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole
dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le
caratteristiche ambientali dei sito di immersione e le norme di
comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e
agli organismi.
12. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di
condotta di cui al precedente art. 13, comma 13.
13. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione,
deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente
gestore, gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e/o
degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di
immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro
dovra' essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita'
preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato
all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati
contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le
finalita' istituzionali.
14. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite guidate
subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi
predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed
il controllo.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e
l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo,
i centri di immersione richiedenti devono:
a) risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina
protetta e in quelli viciniori alla data del 26 aprile 1999, o
essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti gia' operanti
nei Comuni dell'area marina protetta alla data del 1° agosto 1998;
b) risultare in possesso di specifici requisiti di
compatibilita' ambientale, individuati dall'Ente gestore con
successivo provvedimento;
c) risultare titolari di una sede operativa nei comuni
ricadenti nell'area marina protetta;
d) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate
per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
e) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28.
16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione
alle esigenze di tutela ambientale sottese ai provvedimento
istitutivo, il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle
visite guidate subacquee e' stabilito dall'Ente gestore in 6 per
ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata
e debitamente autorizzata dall'Ente gestore. Le unita' inserite nella
predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data
dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate
di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche.
17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta
possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai
fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina
protetta predisposto dall'Ente gestore.
19. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita'
subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la
capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con
successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee
guidate.
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al
presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 15.
Disciplina delle attivita' di accompagnamento e supporto alle
immersioni subacquee
1. Nella zona A sono vietate le attivita' di accompagnamento e
supporto alle immersioni.
2. Nelle zone B sono consentite le attivita' di accompagnamento e
supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati,
esclusivamente presso i siti individuati al precedente art. 14,
comma 3.
3. Ai subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o
in gruppo, svolte con l'accompagnamento e il supporto dei centri di
immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori,
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 2,
3, 5, 7, 8 e 13.
4. Le immersioni subacquee individuali o in gruppo svolte con
l'accompagnamento il supporto dei centri di immersione ma senza la
presenza in immersione di guide o istruttori, possono essere svolte
esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno
di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta, individuato dal responsabile
dell'unita' navale;
b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni
subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla
precedente lettera a);
c) in caso di immersioni effettuate da persona singola, questa
deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo
degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza
interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
5. Ai centri di immersione impegnati in attivita' di
accompagnamento e supporto alle immersioni si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14 e 18.
6. il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione,
deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente
gestore:
a) gli estremi dell'unita' navale;
b) i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di
secondo grado, che abbiano dichiarato di conoscere l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta;
c) i nominativi dei partecipanti e i relativi brevetti di
immersione;
d) la data, l'orario e il sito di immersione.
7. Il registro di cui al precedente comma 6 dovra' essere tenuto
aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o
al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro
il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno
utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni
subacquee si applica quanto previsto dai precedente art. 14,
comma 15.
Art. 16.
Disciplina della navigazione da diporto
1. Nell'area marina protetta e' vietato l'utilizzo di moto
d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico
e sport acquatici similari.
2. Nell'area marina protetta e' vietata la navigazione alle navi
da diporto.
3. Nell'area marina protetta e' vietato l'accesso, il transito e
la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da
gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente
Autorita' marittima.
4. Nella zona A e' vietata la libera navigazione.
5. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a
remi, a pedali o con propulsori elettrici;
6. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso e la navigazione a
motore ai natanti nonche' alle imbarcazioni che attestino il possesso
di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
c) utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.
7. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso alle imbarcazioni non
in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente
comma 6, ai solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le
aree di ormeggio regolamentato.
8. La navigazione a motore e' consentita, nel rispetto delle
disposizioni degli Uffici circondariali marittimi, a velocita' non
superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.
9. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di
qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di
rifiuti solidi o liquidi.
10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente
Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta
«Portofino».
Art. 17.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio
1. In zona A non e' consentito l'ormeggio.
2. In zona B l'ormeggio e' consentito a natanti e imbarcazioni,
limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente
gestore:
a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;
b) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di
lunghezza inferiore ai 7,5 metri;
c) nella Cala degli Inglesi, ai natanti;
d) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle
imbarcazioni.
3. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da
diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
4. In zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle
imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente
attrezzati dall'Ente gestore.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza
autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la
permanenza di unita' navali non ormeggiate;
c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al
gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere
effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria
categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
e) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od
ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere
individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo
ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza
di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle
direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti
interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio
dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo,
commisurato:
alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita'
navale di cui al successivo comma 12;
alla durata della sosta.
8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio
nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui
al successivo art. 28.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio
nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono
effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta,
secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore,
i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di
uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
10. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela
ambientale, l'Ente gestore puo' limitare l'accesso alle zone di
ormeggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al
presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 18.
Disciplina dell'attivita' di ancoraggio
1. Nelle zone A e B l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.
2. Nella zona C l'ancoraggio e' consentito a natanti e
imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente
segnalate:
a) nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da
cima tarozzata nei periodo 1° marzo - 31 ottobre e da boa cilindrica
luminosa di colore giallo con cartello «divieto d'ancoraggio», nel
periodo 1° novembre - 28 febbraio);
b) nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore
rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a
campo ormeggio;
d) alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra
Punta Cannette e la Tonnarella, all'interno della linea virtuale
congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i
cartelli «divieto d'ancoraggio alle imbarcazioni».
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al
presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 19.
Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica
1. Nella zona A l'attivita' didattica e di divulgazione
naturalistica non e' consentita.
2. Nelle zone B e C l'attivita' didattica e di divulgazione
naturalistica e' subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte
dell'Ente gestore.
3. L'Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza
nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione
naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di
realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attivita'
didattiche o divulgative.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e
di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai
fini' dello svolgimento dell'attivita' formativa.
5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e
di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di
cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali in zona
B, per il tempo strettamente necessario per io svolgimento
dell'attivita' formativa, esclusivamente presso i seguenti siti di
ormeggio:
8) Secca Gonzatti;
11) Testa del Leone;
19) Isuela.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area
marina protetta i soggetti richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate
per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica
le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto
istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 20.
Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva
1. La pesca subacquea in apnea e' vietata in tutta l'area marina
protetta.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca
subacquea all'interno dell'area marina protetta non sono consentiti.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca
sportiva.
4. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca sportiva.
5. Nelle zone B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, ai
soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa
Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta
«Portofino», previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti
attrezzi:
a) da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con
ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con
mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non piu'
di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello
specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero
massimo di 1 attrezzo a persona;
c) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento
spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo
antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo
a persona;
d) con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di
100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una
profondita' non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del
Sindaco» e ad una profondita' non inferiore a 50 m da «Casa del
Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo
antistante Cala dell'Oro;
e) da natante a motore, in navigazione, a velocita' non
superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino, che abbiano
ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra
Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di
Portofino;
6. Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a
distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai
precedenti articoli 13 e 14, dovra' essere calato un'ora dopo il
tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
7. Nella zona C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai
residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure
alla data di istituzione dell'area marina protetta «Portofino»,
previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne
anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18
mm e lenze per cefalopodi;
b) da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con
mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a
18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c) da natante, con correntine a non piu' di 3 ami di lunghezza
non inferiore a 18 mm;
d) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento
spostamento a remi del natante;
e) con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di
100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei
tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa
sino all'inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il
palangaro dovra' essere calato ad una profondita' non inferiore a 40
metri;
f) mediante non piu' di n. 5 nattelli di superficie, con non
piu' di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
g) da natante a motore, in navigazione, a velocita' non
superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino che abbiano ami
di lunghezza non inferiore a 18 mm.
8. Nella zona C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai
soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina
protetta, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti
attrezzi:
a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne
anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18
mm;
b) da natante, con bolentino e canna da bolentino, con
mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a
18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca
sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell'area
marina protetta, l'Ente gestore rilascia un massimo di 120
autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con
palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle
associazioni di categoria.
10. E' vietato l'uso di esche e di sistemi di pesca cha
consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e
misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'area
protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovra' essere
segnalata tempestivamente all'Ente gestore.
11. La quantita' del prodotto pescato non puo' superare i 3 chili
al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato
dalla cattura di un singolo esemplare.
12. Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari e'
tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa
rilasciata dall'Ente gestore il galleggiante dell'attrezzo di pesca,
pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato
ad opera delle autorita' competenti.
13. Il pescatore sportivo autorizzato all'attivita' di pesca con
palangari, trama e nattelli, e' tenuto alla compilazione del registro
delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall'Ente gestore,
riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di
pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il
registro dovra' essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a
richiesta all'Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla
scadenza dell'autorizzazione.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di
pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti
devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto
di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al
successivo art. 28.
15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente
gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di
disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al
presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 21.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale
1. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca a strascico e
con reti derivanti.
2. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca
professionale.
3. Nelle zone B e C e' consentita esclusivamente la piccola pesca
artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino
e Santa Margherita Ligure nonche' alle imprese e alle cooperative di
pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
4. Nella zona B la piccola pesca artigianale e' consentita
esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita':
a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea
di costa;
b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di
lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondita'
non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad
una profondita' non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta
del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala
dell'Oro.
5. Nella zona C la piccola pesca professionale e' consentita con
i seguenti attrezzi e modalita':
a) rete da posta fissa;
b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di
lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50
m dalla costa;
c) mediante «Tonnarella» e «Mugginara», nel periodo marzo -
ottobre, nei siti tradizionali in prossimita' di Porto Pidocchio;
d) nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a
distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai
precedenti articoli 13 e 14, dovra' essere calato un'ora dopo il
tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
6. Nelle zone B e C e' inoltre consentita l'attivita'
professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa
autorizzazione da parte dell'Ente gestore, con i modi e i tempi
stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica
licenza, che abbiano gia' svolto tale attivita' di pesca, autorizzata
dal medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali prima
della data 31 dicembre 2004.
7. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di
qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di
rifiuti solidi o liquidi.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di
pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima
della data prevista di inizio attivita'.
9. I soggetti legittimati alle attivita' di piccola pesca
professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i
periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno
dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali
comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto
dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai
soggetti stessi.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente
gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di
disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse
ittiche.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di
cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Art. 22.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo
1. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo,
con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale
al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla
piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purche' in
possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di
pescaturismo.
3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori.
4. I soggetti legittimati alle attivita' di pescaturismo sono
tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni relative alle
attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area
marina protetta.
5. L'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva, nel
rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le
misure per lo svolgimento e la promozione delle attivita' di
pescaturismo cosi' come definite dalla normativa vigente.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al
presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.
Titolo IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «PORTOFINO»
Art. 23.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita'
consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di
istituzione dell'area marina protetta «Portofino».
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere
adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca
previsto dal presente Regolamento.
3. li titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso
di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo
esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o
controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina
protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 24.
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'Ente gestore
dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso
gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili
anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'Ente gestore
conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni
(dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a
seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. lI rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti
articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi
rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a) le generalita' del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la
presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento
per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
e) la formula prescelta per il pagamento dei corrispettivo per
l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze
correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o
disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita'
consentite nell'area marina protetta «Portofino».
6. E' facolta' dell'Ente gestore, per accertate esigenze di
carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a
far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga
alle disposizioni dei presente Regolamento, particolari
autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 25.
Documentazione da allegare
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di'
autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 26.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 24 sono
esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle
informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 24 e dei
criteri di cui al successivo art. 27.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro
massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo
diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da
visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente
riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta
(balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva,
immersioni individuali), l'Ente gestore provvede ad evadere le
richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione
dell'autorizzazione richiesta.
Art. 27.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine
conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate
all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli,
e' effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialita'
ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione,
definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e
delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle
attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore
potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei
comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle
attivita' d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste
avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina
protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior
numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il
decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi
scaturenti dalla legge n. 394/91.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle
attivita' d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste
avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento
delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite
convenzioni.
6. L'Ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via
informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle
attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
delle attivita' consentite.
7. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e
circostanziata motivazione:
a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le
finalita' dell'area marina protetta;
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste
dalla normativa vigente di settore, dai decreto istitutivo e dal
presente Regolamento;
c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi
turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita'
di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come
l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'Ente
gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al
provvedimento.
9. lI provvedimento di autorizzazione verra' materialmente
rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e
dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 28.
Art. 28.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al
versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti
di segreteria di cui ai successivi commi e' stabilita dall'Ente
gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dai
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito
al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al
successivo comma 5.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo
svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e
l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo,
e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri
di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e
attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee
nell'area marina protetta e' disposto su base annuale e triennale. Il
richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al
momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo dei corrispettivo
entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la
richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare
precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio
dell'autorizzazione e' stabilito in misura ridotta, secondo modalita'
definite annualmente dall'Ente gestore.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per
l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera,
settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto
dell'unita' navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la
riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla
sosta, l'Ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi
incaricati a tale scopo.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le
attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina
protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del
periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nell'area marina
protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione della
tipologia di pesca.
9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai
precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che
attestino il possesso dei requisiti di eco- compatibilita' richiamati
al precedente art. 16.
10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati
con differenti modalita' indicate dall'Ente gestore con successivo
provvedimento.
11. L'Ente gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di
servizi che ne facciano richiesta all'uso dei marchio registrato
dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita',
determinandone l'eventuale corrispettivo.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
Monitoraggio e aggiornamento
1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle
condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e
delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area
marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni,
l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti
la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di
tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del
presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche
dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.
Art. 30.
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla
Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti
locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il
personale dell'Ente gestore che svolge attivita' di servizio,
controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 31.
Pubblicita'
1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato
in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali
delle sedi dell'Area marina protetta, nonche' nella presso le sedi
legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali
del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo
dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli
informativi e di linee guida del presente Regolamento di
organizzazione e dei decreto istitutivo dell'area marina protetta
presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con
sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a
qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del
flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale
munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e
mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e
del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben
visibile agli utenti.
Art. 32.
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni, salvo che il fatto sia
disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive mod ificazioni e
integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione
dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del
titolare dell'impresa e dei direttore dei lavori in caso di
costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al
suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno
degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni
previste, compreso l'eventuale utilizzo improprio della
documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le
autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente
dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui
al comma 1, redatto dalle Autorita' preposte alla sorveglianza
dell'Area marina protetta, dovra' essere immediatamente trasmesso
all'Ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
ai presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta.