(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
DENOMINATA  «PORTOFINO» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982,
                               n. 979)


                              Titolo I


                        DISPOSIZIONI GENERALI


                               Art. 1.


                               Oggetto

    1.   Il   presente   regolamento   stabilisce  la  disciplina  di
organizzazione  dell'area  marina  protetta  «Portofino»,  nonche' la
normativa  di  dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita'
consentite  all'interno  dell'area  marina  protetta  medesima,  come
delimitata  ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 26 aprile
1999  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle
attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

                               Art. 2.


                             Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) «accesso»,  l'ingresso,  da  terra  e  da  mare, all'interno
dell'area  marina  protetta  delle  unita'  navali  al  solo scopo di
raggiungere  porti,  approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio o aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
      b) «accompagnamento  e  supporto  alle immersioni subacquee» le
attivita'  professionali  svolte dai centri di immersione autorizzati
dall'ente  gestore,  con  l'utilizzo  di  unita'  navali adibite allo
scopo,  a  supporto  delle  immersioni  subacquee  effettuate in modo
individuale  o  in  gruppo,  senza l'accompagnamento in immersione di
guide o istruttori;
      c) «alaggio»,  l'insieme delle operazioni per portare le unita'
navali a terra;
      d) «ancoraggio»,  l'insieme  delle operazioni per assicurare la
tenuta  al  fondale  delle  unita'  navali, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
      e) «attivita'  didattica  e  di divulgazione naturalistica», le
attivita'  professionali  svolte  da  operatori  iscritti a imprese e
associazioni,  con  l'utilizzo  di  unita' navali adibite allo scopo,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
      f) «balneazione»,  l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste  nel  fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche  con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti
e  che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa
fino alla massima escursione di marea;
      g) «campi  ormeggio»,  aree  adibite alla sosta delle unita' da
diporto,  attrezzate  con  gavitelli ancorati al fondale, disposti in
file  ordinate  e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche
detti campi boe;
      h) «centri  di  immersione»,  le  imprese  o  associazioni  che
operano  nel  settore  turistico-ricreativo  subacqueo  e che offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
      i) «imbarcazione»,  qualsiasi  unita'  da diporto, con scafo di
lunghezza  da  10  a  24  metri,  come  definito ai sensi del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
      j) «immersione    subacquea»,    l'insieme    delle   attivita'
effettuate,  in  modo  individuale  o  in  gruppo,  con l'utilizzo di
apparecchi  ausiliari  per  la  respirazione  (autorespiratori)  o in
apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
      k) «monitoraggio»,  la sorveglianza regolare dell'andamento dei
parametri  indicatori  dello  stato  e dei processi, finalizzata alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
      l) «natante»,   qualsiasi  unita'  da  diporto,  con  scafo  di
lunghezza  pari  o  inferiore  a 10 metri, come definito ai sensi del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
      m) «nave  da  diporto»,  qualsiasi unita' navale destinata alla
navigazione  da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
come  definito  ai  sensi  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
      n) «navigazione»,   il   movimento   via   mare   di  qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua;
      o) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per assicurare le
unita'  navali  a  un'opera  portuale  fissa,  quale banchina, molo o
pontile,   ovvero   a   un'opera   mobile,  in  punti  localizzati  e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
      p) «pesca  sportiva»,  l'attivita'  di pesca esercitata a scopo
ricreativo;
      q) «pesca  subacquea»,  l'attivita' di pesca, sia professionale
sia sportiva, esercitata in immersione;
      r) «pescaturismo»,  l'attivita'  integrativa alla piccola pesca
artigianale,  come  disciplinata  dal  decreto ministeriale 13 aprile
1999,  n.  293,  che  definisce  le  modalita'  per gli operatori del
settore  di  ospitare  a  bordo  delle  proprie imbarcazioni un certo
numero  di  persone,  diverse  dall'equipaggio, per lo svolgimento di
attivita' turistico-ricreative;
      s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata
a  scopo  professionale  per  mezzo  di imbarcazioni aventi lunghezza
inferiore  a  12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non
superiore  alle  10  TSL  e  15 GT, esercitata con attrezzi da posta,
ferrettara,  palangari,  lenze  e  arpioni, come previsto dal decreto
ministeriale  14 settembre  1999  e compatibilmente a quanto disposto
dal  regolamento  CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
      t) «transito»,  il  passaggio  delle  unita' navali all'interno
dell'area marina protetta;
      u) «unita'   navale»,   qualsiasi   costruzione   destinata  al
trasporto  per  acqua,  come  definito  all'art. 136 del codice della
navigazione;
      v) «visite   guidate  subacquee»,  le  attivita'  professionali
svolte  da  guide  o  istruttori  afferenti  ai  centri di immersione
autorizzati  dall'Ente  gestore,  con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite  allo  scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
      w) «zonazione»,  la  suddivisione  dell'area marina protetta in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

                               Art. 3.


         Finalita' e delimitazione dell'area marina protetta

    Sono  fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina
protetta «Portofino» e le attivita' non consentite come previste agli
articoli 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.

                              Titolo II


              ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA


                               Art. 4.


                 Gestione dell'area marina protetta

    1.  La  gestione  dell'area marina protetta «Portofino», ai sensi
dell'art.  19  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, come integrato
dall'art.  2,  comma 37,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, e
successive  modifiche,  e  dell'art. 5 del decreto del 26 aprile 1999
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e' affidata al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta
del promontorio di Portofino».
    2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
      a) il  rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento
ed  utilizzo  delle  risorse  umane, ai sensi dell'art. 8 della legge
31 luglio 2002, n. 179;
      b) il  rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa
in materia di segnalazione delle aree marine protette.
    3.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  previa  messa  in  mora  dell'ente  gestore, puo' revocare con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza,  inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore
a  quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e
dalla normativa vigente in materia.

                               Art. 5.


               Responsabile dell'area marina protetta

    1.  Il  responsabile  dell'area  marina protetta e' individuato e
nominato  con  provvedimento  dell'ente  gestore, tra soggetti aventi
adeguate  competenze  professionali e specifica esperienza in materia
di  gestione,  sulla  base  dei  requisiti  stabiliti con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    2.  L'incarico  di  responsabile  dell'area marina protetta viene
conferito  dall'ente  gestore, previa valutazione di legittimita' del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita'
stabilite  con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
    3.  L'incarico  di  responsabile  dell'area  marina  protetta  e'
rinnovabile.
    4.  Al  responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le
seguenti  funzioni  relative  all'organizzazione  ed al funzionamento
dell'area marina protetta:
      a) curare  la predisposizione del programma annuale di gestione
e valorizzazione dell'area marina protetta;
      b) curare  la  predisposizione  del  bilancio  preventivo e del
conto consuntivo;
      c) raccordare   lo   svolgimento   delle  sue  funzioni  con  i
competenti  organi dell'ente gestore, con la commissione di riserva e
con il comitato tecnico scientifico;
      d) curare    l'attuazione   delle   direttive   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare per il
perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
      e) promuovere   l'attivazione   di   progetti   anche  mediante
l'acquisizione  di  finanziamenti  pubblici  nazionali,  comunitari e
privati;
      f) promuovere   iniziative   per   lo   sviluppo  di  attivita'
economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
      g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
    5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

                               Art. 6.


                       Commissione di riserva

    1.  La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare ai sensi
dell'art.  28,  comma 3,  della  legge  31 dicembre  1982,  n. 979, e
successive  modifiche,  da  ultimo  contenute nell'ari. 2, comma 339,
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella
gestione  dell'area,  formulando  proposte  e  suggerimenti per tutto
quanto  attiene  al  funzionamento  ed alla gestione dell'area marina
protetta ed esprimendo il proprio parere su:
      a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
      b) le  proposte  di modifica ed aggiornamento della zonazione e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
      c) la  proposta  di regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
      d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
      e) le  relazioni  sul funzionamento e lo stato dell'area marina
protetta;
      f) gli  atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina
protetta.
    2. Il  parere della commissione di riserva e' reso nel termine di
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta da parte dell'ente
gestore;    decorso    tale    termine,    l'ente   gestore   procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie,  non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui al
presente  comma,  tale  termine  puo'  essere interrotto per una sola
volta  e,  in  tal  caso,  il parere deve essere reso definitivamente
entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi istruttori
integrativi  forniti  dall'ente  gestore. Resta salva la possibilita'
per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al
presente  comma,  per  la  necessita'  di ottenere ulteriori elementi
istruttori   conseguentemente   all'emersione   di   nuovi   fatti  o
circostanze successivamente conosciuti.
    3.  La  commissione e' convocata dal presidente ogni qualvolta lo
ritenga necessario. Il presidente e', comunque, tenuto a convocare la
commissione  per  esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
    4.   La   convocazione  della  commissione  avviene  con  lettera
raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa
documentazione,  almeno  dieci giorni prima della data fissata per la
seduta.  In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso
a  mezzo  telegramma  o  fax,  contenente  l'ordine  del  giorno e la
relativa  documentazione,  inviato almeno tre giorni prima della data
fissata per la seduta.
    5.  I  verbali  della  commissione  sono  inviati al responsabile
dell'area  marina  protetta  che  ne  cura  la  trasmissione all'ente
gestore  e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
    6.  Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso
per   le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute,  previa
presentazione  della documentazione giustificativa, nei limiti di cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
    7.  Le  funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal
personale dell'ente gestore.

                               Art. 7.


                    Comitato tecnico scientifico

    1.  Ai  sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina
protetta, e' istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di
ausilio,   in  materia  tecnico  scientifica,  all'ente  gestore,  al
responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.
    2.  Il comitato tecnico scientifico e' nominato dall'ente gestore
ed e' composto da:
      a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;
      b) un esperto qualificato designato dall'ente gestore;
      c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
    3. I  componenti  del  comitato  tecnico scientifico rimangono in
carica  per  un  periodo  non  superiore  a tre anni. L'incarico puo'
essere rinnovato.
    4.   Ai   componenti   del  comitato  tecnico  scientifico  viene
corrisposto  un  rimborso  per  le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute,  previa presentazione della documentazione giustificativa,
nei  limiti  di  cui alla vigente normativa in materia di trattamento
economico  di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di 1ª
fascia.

                             Titolo III


          DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
                     DELLE ATTIVITA' CONSENTITE


                               Art. 8.


Zonazione  e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
                              protetta

    1.  Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Portofino, di
cui al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999.

                               Art. 9.


   Disciplina delle attivita' di soccorso, soiveglianza e servizio

    1.  Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite
le  attivita'  di  soccorso  e  sorveglianza  nonche' le attivita' di
servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

                              Art. 10.


          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

    1.  Nelle  zone  A,  B  e  C la ricerca scientifica e' consentita
previa autorizzazione dell'ente gestore.
    2.  Alla  richiesta  di  autorizzazione, per lo svolgimento delle
attivita'  di  cui  al  comma precedente,  avanzata  dal responsabile
scientifico   della  ricerca,  deve  essere  allegata  una  relazione
esplicativa inerente i seguenti temi:
      a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
      b) parametri analizzati;
      c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di
prelievo e di analisi;
      d) mezzi  ed  attrezzature  utilizzati  ai  fini del prelievo e
delle analisi;
      e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
    3.  Il  prelievo  di  organismi e campioni e' consentito per soli
motivi  di  studio  limitatamente  alle  zone  B e C dell'area marina
protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore.
    4.  I  programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta
coordinati  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore,
fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
    5.  Le  autorizzazioni  di  cui  ai  commi 1  e 3 sono rilasciate
esclusivamente   a   fronte  di  una  dichiarazione  di  impegno  del
richiedente    a    fornire    all'ente    gestore    una   relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca,  nonche'  copia  delle  pubblicazioni  risultate dagli studi
effettuati  in  cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area
marina protetta.
    6.  Nell'ambito  dei  programmi di ricerca scientifica realizzati
dall'ente  gestore  per  le  finalita'  di  monitoraggio  e  gestione
dell'area  marina  protetta,  specifici incarichi di ricerca potranno
essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
    7.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad eseguire l'attivita' di
ricerca  scientifica  deve  essere  presentata almeno quindici giorni
prima della data prevista di inizio attivita'.
    8.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di
cui  al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.

                              Art. 11.


Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche cinematografiche e
                             televisive

    1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
    2.   Le   riprese  fotografiche,  cinematografiche  e  televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente   interesse   pubblico   all'informazione,  devono  essere
preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
    3.  Le  riprese  sono  consentite  secondo  le  disposizioni e le
limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e
comunque  senza  arrecare  disturbo  alle specie animali e vegetali e
all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
    4.  Il  personale  di  vigilanza  puo' impedire l'esecuzione e la
prosecuzione  delle  attivita'  di  cui  al presente articolo, ove le
giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale
e  culturale  nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina
protetta.
    5.  L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico
e   audiovisivo   professionale   prodotto,   per   motivate  ragioni
istituzionali   e   previo   consenso   dell'autore,  anche  al  fine
dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
    6.  La  pubblicazione  e  produzione  dei materiali fotografici e
audiovisivi  deve  riportare  per  esteso  il  nome  dell'area marina
protetta.
    7.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e
televisive  le  disposizioni  di  cui  al  presente  Regolamento e al
decreto istitutivo dell'area marina protetta.

                              Art. 12.


              Disciplina dell'attivita' di balneazione

    1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
    2.  Nelle  zone  B e C la balneazione e' consentita, nel rispetto
delle ordinanze degli Uffici circondariali marittimi.

                              Art. 13.


          Disciplina delle immersioni subacquee individuali

    1. In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
    2.  Nelle  zone  B  e  C non sono consentite immersioni subacquee
individuali notturne.
    3.   Nelle   zone   B,   le  immersioni  subacquee  diurne  senza
autorespiratore  sono  consentite,  previa  specifica  autorizzazione
dell'Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al
successivo  comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con
autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi
da pesca a posta fissa.
    4.  Nelle  zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono
consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad eccezione del
sito   di  interesse  storico  e  culturale  «Cristo  degli  Abissi»,
esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall'Ente gestore:
      1) Punta Chiappa Levante;
      2) Punta della Targhetta;
      3) Grotta dell'Eremita;
      4) Punta della Torretta;
      5) Punta dell'Indiano;
      6) Dragone;
      7) Colombara;
      8) Secca Gonzatti;
      9) Targa Gonzatti;
      10) Scoglio del Raviolo;
      11) Testa del Leone;
      12) Scoglio del Diamante;
      13) Relitto Mohawk Deer;
      14) Cala Inglesi Est;
      15) Punta Vessinaro;
      16) Casa del Sindaco;
      17) Chiesa di San Giorgio;
      18) Faro;
      19) Isuela;
      20) Altare;
      21)   Cristo   degli   Abissi  (sito  di  interesse  storico  e
culturale).
    5.  Nella  zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono
libere.
    6.   Le   immersioni   subacquee   individuali,   con   o   senza
autorespiratore,  presso i siti di cui al precedente comma 4, possono
essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalita':
      a) in   caso  di  immersioni  effettuate  da  persona  singola,
esclusivamente  se  in possesso di brevetto almeno di secondo grado e
di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
      b) in  caso  di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di
un  subacqueo  in  possesso  di  brevetto  almeno  di  secondo grado,
individuato  all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore,
in  un  numero  di  subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in
possesso di brevetto almeno di secondo grado;
      c) in  ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di  100  metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo  il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo
degli  Abissi»,  presso il quale le immersioni devono svolgersi senza
interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
    7.  Le  immersioni subacquee individuali per le persone disabili,
con  o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da
subacqueo  disabile  con  brevetto di livello A, B o C o equivalente,
accompagnato  come  previsto  dalla  didattica  di  appartenenza e in
presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado
in numero di uno ogni 5 subacquei.
    8.   L'Ente   gestore   puo'   autorizzare  immersioni  subacquee
individuali   da  natante  fino  ad  un  massimo  giornaliero  di  90
subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.
    9.  L'ormeggio  dei natanti a supporto delle immersioni subacquee
individuali  autorizzate dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli
singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con
le seguenti modalita':
      a) per   il   tempo  strettamente  sufficiente  per  effettuare
l'immersione;
      b) per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito;
      c) nel  sito  di  interesse  storico  e culturale «Cristo degli
Abissi»,   l'ormeggio   e'   consentito  esclusivamente  ai  natanti,
ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;
      d) l'accesso  in  zona  B  ai  gavitelli  contrassegnati per le
immersioni  subacquee  deve  avvenire  con navigazione perpendicolare
alla linea di costa.
    10.  La  navigazione  nell'area  marina  protetta  delle unita' a
supporto  delle  immersioni  subacquee individuali e' consentita alla
velocita' massima di 5 nodi.
    11.  Al  fine  di  contingentare i flussi turistici, in relazione
alle   esigenze   di   tutela  ambientale  sottese  al  provvedimento
istitutivo,  e  determinare  la  capacita'  di carico di ogni sito di
immersione,  l'Ente  gestore effettua il monitoraggio delle attivita'
subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi
provvedimenti,    la    disciplina    delle   immersioni   subacquee,
eventualmente  stabilendo  il  numero massimo di immersioni al giorno
per ciascun sito.
    12.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle  immersioni  subacquee  individuali  in  zona  B  e l'eventuale
utilizzo   dei   gavitelli   singoli  predisposti  a  tale  scopo,  i
richiedenti devono:
      a) versare  all'Ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28;
      b) indicare  le  caratteristiche  del  natante  utilizzato  per
l'immersione,   nonche'   gli  estremi  identificativi  del  brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
      c) individuare  un  subacqueo in possesso di brevetto almeno di
secondo  grado,  che  dichiari  formalmente  di  conoscere l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta.
    13. Le  immersioni  subacquee individuali nelle zone B e C devono
rispettare il seguente codice di condotta:
      a) non   e'   consentito  il  contatto  con  il  fondo  marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale   e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica  e
archeologica;
      b) non  e'  consentito  dare da mangiare agli organismi marini,
introdurre  o  abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere
comportamenti che disturbino gli organismi;
      c) il  transito  nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e
tempi  strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso
sommerso;
      d) e'  fatto  obbligo  di  mantenere  l'attrezzatura  subacquea
quanto piu' possibile aderente al corpo;
      e) e' fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale
Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta
di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
      f) non  e'  consentito  l'uso di mezzi ausiliari di propulsione
subacquea,  ad  eccezione  di  quelli  eventualmente utilizzati dalle
persone  disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione
dell'Ente gestore.
    14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  immersioni subacquee individuali le disposizioni di
cui  al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.

                              Art. 14.


              Disciplina delle visite guidate subacquee

    1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
    2.  Nelle zone B sono vietate le attivita' di didattica subacquea
di primo livello.
    3.  Nelle  zone  B  sono  consentite  le visite guidate subacquee
svolte  dai  centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i
seguenti siti:
      1) Punta Chiappa Levante;
      2) Punta della Targhetta;
      3) Grotta dell'Eremita;
      4) Punta della Torretta;
      5) Punta dell'Indiano;
      6) Dragone;
      7) Colombara;
      8) Secca Gonzatti;
      9) Targa Gonzatti;
      10) Scoglio del Raviolo;
      11) Testa del Leone;
      12) Scoglio del Diamante;
      13) Relitto Mohawk Deer;
      14) Cala Inglesi Est;
      15) Punta Vessinaro;
      16) Casa del Sindaco;
      17) Chiesa di San Giorgio;
      18) Faro;
      19) Isuela;
      20) Altare;
      21)   Cristo   degli   Abissi  (sito  di  interesse  storico  e
culturale).
    4.  Nelle  zone  B, le visite guidate subacquee, presso i siti di
cui  al  precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei
autorizzati  dall'Ente  gestore, possono essere svolte esclusivamente
secondo le seguenti modalita':
      a) in  presenza  di guida o istruttore del centro di immersioni
autorizzato;
      b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o
istruttore del centro di immersioni autorizzato;
      c) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu' di 24
subacquei contemporaneamente;
      d) in  ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di  100  metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo il sito di immersione «Cristo degli Abissi», presso il quale le
immersioni  devono svolgersi senza interferire col canale di transito
dei mezzi nautici.
    5.  Nelle  zone  B  sono  consentite  le visite guidate subacquee
notturne,   svolte  dai  centri  d'immersione  autorizzati  dall'Ente
gestore, esclusivamente presso i seguenti siti:
      2) Punta della Targhetta;
      3) Grotta dell'Eremita;
      5) Punta dell'Indiano;
      6) Dragone;
      7) Colombara;
      11) Testa del Leone;
      15) Punta Vessinaro;
      16) Casa del Sindaco;
      18) Faro;
      20) Altare.
    6.  Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte
dai  centri  di  immersione  autorizzati  dall'Ente  gestore, possono
essere  svolte  esclusivamente  da subacqueo disabile con brevetto di
livello  A,  B  o  C  o equivalente, accompagnato come previsto dalla
didattica  di  appartenenza  e  in presenza di guida o istruttore del
centro di immersione.
    7.  Le  unita'  navali utilizzate per lo svolgimento delle visite
guidate  subacquee  non possono avere lunghezza superiore a 12 metri,
salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per
le quali non sia intervenuto cambiamento di proprieta'.
    8.  La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite
alle  attivita'  dei centri d'immersione e' consentita alla velocita'
massima di 5 nodi.
    9.  Non  e'  consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della  voce  e  di  segnali  acustici  o  sonori,  se non per fornire
informazioni  sugli  itinerari e sulle localita' visitate, con volume
sonoro  strettamente  indispensabile  alla percezione degli stessi da
parte dei passeggeri a bordo.
    10. L'ormeggio  delle  unita' dei centri d'immersione autorizzati
dall'Ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e
appositamente     predisposti    dall'Ente    gestore,    posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti
modalita':
      a) nel  sito  di  interesse  storico  e culturale «Cristo degli
Abissi»  e'  consentito  ai  natanti,  ormeggiati  «poppa-prua» fra i
gavitelli installati a tale scopo;
      b) la sosta e' consentita per il tempo strettamente sufficiente
per effettuare l'immersione;
      c) in   zona   B  l'accesso  ai  gavitelli  deve  avvenire  con
navigazione perpendicolare alla linea di costa.
    11.  Prima  della  visita  guidata  subacquea e' fatto obbligo ai
centri  di  immersione  di  informare  gli  utenti riguardo le regole
dell'area   marina   protetta,   l'importanza   dell'ecosistema,   le
caratteristiche  ambientali  dei  sito  di  immersione  e le norme di
comportamento  subacqueo  ai fini di non recare disturbo ai fondali e
agli organismi.
    12.  Le  visite  guidate subacquee devono rispettare il codice di
condotta di cui al precedente art. 13, comma 13.
    13.  Il  responsabile  dell'unita' navale, prima dell'immersione,
deve  annotare  in  apposito  registro previamente vidimato dall'Ente
gestore, gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e/o
degli   istruttori,   dei  partecipanti  e  i  relativi  brevetti  di
immersione,  la  data,  l'orario e il sito di immersione. Il registro
dovra'  essere  tenuto  aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita'
preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato
all'Ente  gestore  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno.  I dati
contenuti  nei  registri  saranno utilizzati dall'Ente gestore per le
finalita' istituzionali.
    14. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite guidate
subacquee  sono  tenute  ad  esporre  i  contrassegni  identificativi
predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed
il controllo.
    15.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle   visite   guidate   subacquee   nell'area  marina  protetta  e
l'eventuale  utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo,
i centri di immersione richiedenti devono:
      a) risultare  residenti  nei  Comuni ricadenti nell'area marina
protetta  e  in  quelli  viciniori  alla  data  del 26 aprile 1999, o
essersi  associati  entro  il 7 agosto 1999 ai soggetti gia' operanti
nei Comuni dell'area marina protetta alla data del 1° agosto 1998;
      b) risultare    in   possesso   di   specifici   requisiti   di
compatibilita'   ambientale,   individuati   dall'Ente   gestore  con
successivo provvedimento;
      c) risultare   titolari   di  una  sede  operativa  nei  comuni
ricadenti nell'area marina protetta;
      d) indicare  le  caratteristiche delle unita' navali utilizzate
per  l'attivita',  nonche'  gli  estremi  identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
      e) versare  all'Ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28.
    16.  Al  fine  di  contingentare i flussi turistici, in relazione
alle   esigenze   di   tutela  ambientale  sottese  ai  provvedimento
istitutivo,  il  numero  massimo  di  unita' navali impiegabili nelle
visite  guidate  subacquee  e'  stabilito  dall'Ente gestore in 6 per
ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata
e debitamente autorizzata dall'Ente gestore. Le unita' inserite nella
predetta  flotta  adibita  alle  visite  guidate subacquee a far data
dall'entrata  in vigore del presente regolamento devono essere dotate
di  motore  conforme  alla  Direttiva  2003/44/CE  relativamente alle
emissioni gassose e acustiche.
    17.  I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta
possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai
fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.
    18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
agli   utenti   l'apposito  materiale  informativo  sull'area  marina
protetta predisposto dall'Ente gestore.
    19.  L'Ente  gestore  effettua  il  monitoraggio  delle attivita'
subacquee  nell'area  marina  protetta  al  fine  di  determinare  la
capacita'  di  carico  di  ogni  sito  di  immersione e adeguare, con
successivi  provvedimenti,  la  disciplina delle immersioni subacquee
guidate.
    20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al
presente   Regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta.

                              Art. 15.


Disciplina   delle  attivita'  di  accompagnamento  e  supporto  alle
                        immersioni subacquee

    1.  Nella  zona  A sono vietate le attivita' di accompagnamento e
supporto alle immersioni.
    2. Nelle zone B sono consentite le attivita' di accompagnamento e
supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati,
esclusivamente  presso  i  siti  individuati  al  precedente art. 14,
comma 3.
    3.  Ai  subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o
in  gruppo,  svolte con l'accompagnamento e il supporto dei centri di
immersione  ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori,
si  applicano  le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 2,
3, 5, 7, 8 e 13.
    4.  Le  immersioni  subacquee  individuali o in gruppo svolte con
l'accompagnamento  il  supporto  dei centri di immersione ma senza la
presenza  in  immersione di guide o istruttori, possono essere svolte
esclusivamente secondo le seguenti modalita':
      a) in  presenza  di un subacqueo in possesso di brevetto almeno
di  secondo  grado,  che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente
sommerso  dell'area  marina  protetta,  individuato  dal responsabile
dell'unita' navale;
      b) in  un  numero  di  subacquei  non  superiore  a  5 per ogni
subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla
precedente lettera a);
      c) in  caso di immersioni effettuate da persona singola, questa
deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
      d) in  ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio
di  100  metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto
salvo  il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo
degli  Abissi»,  presso il quale le immersioni devono svolgersi senza
interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
    5.   Ai   centri   di   immersione   impegnati  in  attivita'  di
accompagnamento   e   supporto   alle   immersioni  si  applicano  le
disposizioni  di  cui al precedente art. 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14 e 18.
    6.  il  responsabile  dell'unita'  navale, prima dell'immersione,
deve  annotare  in  apposito  registro previamente vidimato dall'Ente
gestore:
      a) gli estremi dell'unita' navale;
      b) i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di
secondo   grado,  che  abbiano  dichiarato  di  conoscere  l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta;
      c) i  nominativi  dei  partecipanti  e  i  relativi brevetti di
immersione;
      d) la data, l'orario e il sito di immersione.
    7.  Il registro di cui al precedente comma 6 dovra' essere tenuto
aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o
al  personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro
il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno
utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
    8.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
delle   attivita'  di  accompagnamento  e  supporto  alle  immersioni
subacquee   si  applica  quanto  previsto  dai  precedente  art.  14,
comma 15.

                              Art. 16.


               Disciplina della navigazione da diporto

    1.  Nell'area  marina  protetta  e'  vietato  l'utilizzo  di moto
d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico
e sport acquatici similari.
    2.  Nell'area marina protetta e' vietata la navigazione alle navi
da diporto.
    3.  Nell'area marina protetta e' vietato l'accesso, il transito e
la  navigazione  nelle  zone destinate alla balneazione, segnalate da
gavitelli  di  colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente
Autorita' marittima.
    4. Nella zona A e' vietata la libera navigazione.
    5. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a
remi, a pedali o con propulsori elettrici;
    6. Nelle  zone  B  e C e' consentito l'accesso e la navigazione a
motore ai natanti nonche' alle imbarcazioni che attestino il possesso
di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
      a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
      b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni  gassose  e  acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
entrobordo  conformi  alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a 4 tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
      c) utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.
    7. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso alle imbarcazioni non
in  possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente
comma 6,  ai  solo  fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le
aree di ormeggio regolamentato.
    8.  La  navigazione  a  motore  e' consentita, nel rispetto delle
disposizioni  degli  Uffici  circondariali marittimi, a velocita' non
superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.
    9.  Non  e'  consentito  lo  scarico a mare di acque non depurate
provenienti  da  sentine  o da altri impianti dell'unita' navale e di
qualsiasi  sostanza  tossica  o  inquinante,  nonche' la discarica di
rifiuti solidi o liquidi.
    10. Non  e'  consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori.
    11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente
Regolamento   e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta
«Portofino».

                              Art. 17.


                Disciplina dell'attivita' di ormeggio

    1. In zona A non e' consentito l'ormeggio.
    2.  In  zona B l'ormeggio e' consentito a natanti e imbarcazioni,
limitatamente  ai  seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente
gestore:
      a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;
      b) nella  Baia  di  S.  Fruttuoso,  lato  Est,  ai  natanti  di
lunghezza inferiore ai 7,5 metri;
      c) nella Cala degli Inglesi, ai natanti;
      d) nella  Baia  di  S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle
imbarcazioni.
    3.  Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da
diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
    4.  In  zona  C  l'ormeggio  e'  consentito  ai  natanti  e  alle
imbarcazioni  limitatamente  ai  siti  individuati  ed opportunamente
attrezzati dall'Ente gestore.
    5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
      a) non  sono  consentite  le  attivita'  subacquee  con o senza
autorespiratore;
      b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la
permanenza di unita' navali non ormeggiate;
      c) l'ormeggio   deve   essere   effettuato   esclusivamente  al
gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
      d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere
effettuato  esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria
categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
      e) non  e'  consentita  ogni  attivita' che rechi turbamento od
ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
    6.   Con   provvedimento   dell'Ente   gestore,   possono  essere
individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo
ormeggio  per  il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza
di  tutela  dei  fondali,  realizzati e segnalati in conformita' alle
direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
    7.  Ai  fini  dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti
interessati   devono   richiedere   all'Ente   gestore   il  rilascio
dell'autorizzazione  a  fronte  del  versamento  di un corrispettivo,
commisurato:
      alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
      al  possesso  di  requisiti  di  eco-compatibilita' dell'unita'
navale di cui al successivo comma 12;
      alla durata della sosta.
    8.  I  corrispettivi  dovuti  per  l'autorizzazione  all'ormeggio
nell'area  marina  protetta sono disposti secondo le modalita' di cui
al successivo art. 28.
    9.  Ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni per l'ormeggio
nell'area  marina  protetta, godono di titolo preferenziale e possono
effettuare  il  pagamento  delle  relative tariffe in misura ridotta,
secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore,
i  proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di
uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
      unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
      motore  conforme  alla  Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni  gassose  e  acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
entrobordo  conformi  alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a 4 tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
      utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
    10.  Per  motivi  di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela
ambientale,  l'Ente  gestore  puo'  limitare  l'accesso  alle zone di
ormeggio.
    11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  attivita'  di  ormeggio  le  disposizioni di cui al
presente   Regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta.

                              Art. 18.


               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

    1. Nelle zone A e B l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.
    2.   Nella   zona  C  l'ancoraggio  e'  consentito  a  natanti  e
imbarcazioni,   salvo   che   nelle   seguenti  aree,  opportunamente
segnalate:
      a) nello  specchio  acqueo  della baia di Paraggi (segnalata da
cima  tarozzata nei periodo 1° marzo - 31 ottobre e da boa cilindrica
luminosa  di  colore  giallo con cartello «divieto d'ancoraggio», nel
periodo 1° novembre - 28 febbraio);
      b) nelle  zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore
rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
      c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a
campo ormeggio;
      d) alle  sole  imbarcazioni,  nel  tratto  di mare compreso tra
Punta  Cannette  e  la  Tonnarella,  all'interno della linea virtuale
congiungente  tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i
cartelli «divieto d'ancoraggio alle imbarcazioni».
    3.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  attivita'  di  ancoraggio le disposizioni di cui al
presente   Regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta.

                              Art. 19.


 Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica

    1.   Nella   zona  A  l'attivita'  didattica  e  di  divulgazione
naturalistica non e' consentita.
    2.  Nelle  zone  B  e  C  l'attivita' didattica e di divulgazione
naturalistica  e'  subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte
dell'Ente gestore.
    3.  L'Ente  gestore  autorizza  soggetti di comprovata esperienza
nell'ambito   dell'educazione   ambientale   e   della   divulgazione
naturalistica  legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di
realizzare,   all'interno   dell'area   marina   protetta,  attivita'
didattiche o divulgative.
    4.  I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e
di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai
fini' dello svolgimento dell'attivita' formativa.
    5.  I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e
di  divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di
cui  al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali in zona
B,   per   il   tempo  strettamente  necessario  per  io  svolgimento
dell'attivita'  formativa,  esclusivamente  presso i seguenti siti di
ormeggio:
      8) Secca Gonzatti;
      11) Testa del Leone;
      19) Isuela.
    6.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento
dell'attivita'  didattica  e  di divulgazione naturalistica nell'area
marina protetta i soggetti richiedenti devono:
      a) indicare  le  caratteristiche delle unita' navali utilizzate
per  l'attivita',  nonche'  gli  estremi  identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
      b) versare  all'Ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 28.
    7. Per  tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica
le   disposizioni  di  cui  al  presente  Regolamento  e  al  decreto
istitutivo dell'area marina protetta.

                              Art. 20.


             Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

    1.  La pesca subacquea in apnea e' vietata in tutta l'area marina
protetta.
    2.  La  detenzione  e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca
subacquea all'interno dell'area marina protetta non sono consentiti.
    3.  Nell'area  marina  protetta  sono  vietate  le  gare di pesca
sportiva.
    4. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca sportiva.
    5.  Nelle  zone B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, ai
soggetti   residenti   nei  comuni  di  Camogli,  Portofino  e  Santa
Margherita  Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta
«Portofino»,  previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti
attrezzi:
      a) da  riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con
ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
      b) da  natante,  con  lenze fisse quali canne da bolentino, con
mulinello  da  bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non piu'
di  3  ami  di  lunghezza  non  inferiore  a  18 mm, tranne che nello
specchio  acqueo  antistante  la  zona  di  Cala  dell'Oro, in numero
massimo di 1 attrezzo a persona;
      c) da  natante,  con  lenze per cefalopodi, con esclusivo lento
spostamento  a  remi  del  natante,  tranne che nello specchio acqueo
antistante  la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo
a persona;
      d) con  1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di
100  ami  di  lunghezza  massima non inferiore a 22 mm, calato ad una
profondita'  non  inferiore  a  40 metri da Punta Chiappa a «Casa del
Sindaco»  e  ad  una  profondita'  non  inferiore a 50 m da «Casa del
Sindaco»  a  Punta  del  Faro,  ad  esclusione  dello specchio acqueo
antistante Cala dell'Oro;
      e) da  natante  a  motore,  in  navigazione,  a  velocita'  non
superiore  ai  5  nodi, con non piu' di 2 lenze a traino, che abbiano
ami  di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra
Punta  Chiappa  e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di
Portofino;
    6. Nella  zona  B  ogni  attrezzo  da  posta fisso, posizionato a
distanza  inferiore  a  100  metri  dai  siti di immersione di cui ai
precedenti  articoli 13  e  14,  dovra'  essere calato un'ora dopo il
tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
    7.  Nella  zona  C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai
residenti  nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure
alla  data  di  istituzione  dell'area  marina  protetta «Portofino»,
previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
      a) da  riva,  con  lenza  e  canna in numero massimo di 2 canne
anche  con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18
mm e lenze per cefalopodi;
      b) da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con
mulinello  da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a
18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
      c) da  natante, con correntine a non piu' di 3 ami di lunghezza
non inferiore a 18 mm;
      d) da  natante,  con  lenze per cefalopodi, con esclusivo lento
spostamento a remi del natante;
      e) con  1  solo palangaro a natante avente un numero massimo di
100  ami  di  lunghezza  non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei
tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa
sino  all'inizio  del  canale  di  transito  di  Porto  Pidocchio  il
palangaro  dovra' essere calato ad una profondita' non inferiore a 40
metri;
      f) mediante  non  piu'  di n. 5 nattelli di superficie, con non
piu' di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
      g) da  natante  a  motore,  in  navigazione,  a  velocita'  non
superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino che abbiano ami
di lunghezza non inferiore a 18 mm.
    8.  Nella  zona  C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita ai
soggetti   non   residenti  nei  comuni  ricadenti  nell'area  marina
protetta,  previa  autorizzazione  dell'Ente  gestore, con i seguenti
attrezzi:
      a) da  riva,  con  lenza  e  canna in numero massimo di 2 canne
anche  con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18
mm;
      b) da   natante,  con  bolentino  e  canna  da  bolentino,  con
mulinello  da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a
18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona.
      9. Ai   fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  pesca
sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell'area
marina   protetta,   l'Ente   gestore  rilascia  un  massimo  di  120
autorizzazioni,   contestualmente   operative,   per   la  pesca  con
palangari,   traina  e  nattelli,  di  cui  80  nominali  e  40  alle
associazioni di categoria.
    10.  E'  vietato  l'uso  di  esche  e  di  sistemi  di  pesca cha
consentano  la  cattura  di esemplari di cernia di qualsiasi specie e
misura,  al  fine  di  permettere il ripopolamento naturale dell'area
protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovra' essere
segnalata tempestivamente all'Ente gestore.
    11. La quantita' del prodotto pescato non puo' superare i 3 chili
al  giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato
dalla cattura di un singolo esemplare.
    12. Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari e'
tenuto   a  contrassegnare  con  opportuna  targhetta  identificativa
rilasciata  dall'Ente gestore il galleggiante dell'attrezzo di pesca,
pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato
ad opera delle autorita' competenti.
    13.  Il pescatore sportivo autorizzato all'attivita' di pesca con
palangari, trama e nattelli, e' tenuto alla compilazione del registro
delle   uscite   di   pesca  sportiva,  vidimato  dall'Ente  gestore,
riportando  la  data,  le  ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di
pesca  effettuata,  la  classificazione  del  pescato  e  il peso. Il
registro  dovra'  essere  tenuto  aggiornato  a fine pesca, esibito a
richiesta  all'Ente  gestore  e  consegnato  al  medesimo  Ente  alla
scadenza dell'autorizzazione.
    14.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di
pesca  sportiva  nell'area  marina  protetta,  i soggetti richiedenti
devono  versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto
di  segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita' di cui al
successivo art. 28.
    15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente
gestore  si  riserva  il  diritto,  con  successivo provvedimento, di
disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche.
    16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al
presente   Regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta.

                              Art. 21.


          Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

    1.  Nell'area  marina  protetta e' vietata la pesca a strascico e
con reti derivanti.
    2.   Nelle  zone  A  e'  vietata  qualunque  attivita'  di  pesca
professionale.
    3. Nelle zone B e C e' consentita esclusivamente la piccola pesca
artigianale,  riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino
e  Santa Margherita Ligure nonche' alle imprese e alle cooperative di
pesca  aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
    4.  Nella  zona  B  la  piccola  pesca  artigianale e' consentita
esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita':
      a) rete  da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea
di costa;
      b) con  1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di
lunghezza  massima  non  inferiore a 22 mm, calato ad una profondita'
non  inferiore  a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad
una  profondita'  non  inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta
del  Faro,  ad  esclusione  dello  specchio  acqueo  antistante  Cala
dell'Oro.
    5. Nella  zona C la piccola pesca professionale e' consentita con
i seguenti attrezzi e modalita':
      a) rete da posta fissa;
      b) con  1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di
lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50
m dalla costa;
      c) mediante  «Tonnarella»  e  «Mugginara»,  nel periodo marzo -
ottobre, nei siti tradizionali in prossimita' di Porto Pidocchio;
      d) nella  zona  B  ogni  attrezzo da posta fisso, posizionato a
distanza  inferiore  a  100  metri  dai  siti di immersione di cui ai
precedenti  articoli 13  e  14,  dovra'  essere calato un'ora dopo il
tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
    6.   Nelle   zone   B  e  C  e'  inoltre  consentita  l'attivita'
professionale  per  la  pesca  del  rossetto  (Aphia  minuta), previa
autorizzazione  da  parte  dell'Ente  gestore,  con  i modi e i tempi
stabiliti   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,
riservata  ai  pescatori  professionisti  in  possesso  di  specifica
licenza, che abbiano gia' svolto tale attivita' di pesca, autorizzata
dal  medesimo  Ministero  delle  politiche agricole e forestali prima
della data 31 dicembre 2004.
    7.  E'  fatto  divieto  di  scarico  a mare di acque non depurate
provenienti  da  sentine  o da altri impianti dell'unita' navale e di
qualsiasi  sostanza  tossica  o  inquinante,  nonche' la discarica di
rifiuti solidi o liquidi.
    8.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad eseguire l'attivita' di
pesca  professionale  deve  essere  presentata almeno 30 giorni prima
della data prevista di inizio attivita'.
    9.  I  soggetti  legittimati  alle  attivita'  di  piccola  pesca
professionale   devono  comunicare  annualmente  all'Ente  gestore  i
periodi,  gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno
dell'area   marina   protetta   ai   fini   del   monitoraggio.  Tali
comunicazioni  vengono  riportate  su  un  apposito  registro  tenuto
dall'Ente  gestore,  delle  cui annotazioni viene rilasciata copia ai
soggetti stessi.
    10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente
gestore  si  riserva  il  diritto,  con  successivo provvedimento, di
disciplinare  ulteriormente  le  modalita'  di prelievo delle risorse
ittiche.
    11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  attivita' di pesca professionale le disposizioni di
cui  al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina
protetta.

                              Art. 22.


              Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

    1. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pescaturismo.
    2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo,
con  gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale
al  precedente  articolo,  riservate  ai  soggetti  legittimati  alla
piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purche' in
possesso   di   idonea   licenza  all'esercizio  della  attivita'  di
pescaturismo.
    3.  Non  e'  consentito l'uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori.
    4. I  soggetti  legittimati  alle  attivita' di pescaturismo sono
tenuti   a   fornire  all'Ente  gestore  informazioni  relative  alle
attivita'  di  pesca  esercitate,  ai fini del monitoraggio dell'area
marina protetta.
    5.  L'Ente  gestore,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  nel
rispetto  delle  disposizioni  del presente regolamento, definisce le
misure  per  lo  svolgimento  e  la  promozione  delle  attivita'  di
pescaturismo cosi' come definite dalla normativa vigente.
    6.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo,
valgono  per  le  attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al
presente   Regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area  marina
protetta.

                              Titolo IV


DISCIPLINA  DELLE  AUTORIZZAZIONI  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE ATTIVITA'
          CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «PORTOFINO»


                              Art. 23.


                  Oggetto ed ambito di applicazione

    1.  Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il
rilascio   delle  autorizzazioni  allo  svolgimento  delle  attivita'
consentite  nell'area  marina  protetta, come previste dal decreto di
istituzione dell'area marina protetta «Portofino».
    2.  Ogni  provvedimento  concessorio o autorizzatorio deve essere
adottato  con  richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca
previsto dal presente Regolamento.
    3.  li titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso
di  se'  il  titolo  autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo
esibire  ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o
controllo   sulle   attivita'  svolte  all'interno  dell'area  marina
protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

                              Art. 24.


                      Domanda di autorizzazione

    1.  La  domanda  di autorizzazione e' presentata all'Ente gestore
dell'area  marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso
gli  uffici  amministrativi  dell'Ente  gestore medesimo, disponibili
anche sul sito internet dell'area marina protetta.
    2.  La  modulistica  e'  predisposta  a  cura  dell'Ente  gestore
conformemente   alle   indicazioni  sottoindicate.  Tali  indicazioni
(dichiarazioni  e  documenti da allegare) sono riportate nei moduli a
seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
    3.  lI  rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti
articoli,  implica  l'obbligo  di esporre i relativi segni distintivi
rilasciati dall'Ente gestore.
    4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
      a) le generalita' del richiedente;
      b) l'oggetto;
      c) la  natura  e  la  durata  dell'attivita',  specificando  la
presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
      d) il  possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento
per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
      e) la  formula prescelta per il pagamento dei corrispettivo per
l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
    5.  L'Ente  gestore  si  riserva,  a  fronte  di  gravi  esigenze
correlate  alla  tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o
disciplinare  in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita'
consentite nell'area marina protetta «Portofino».
    6.  E'  facolta'  dell'Ente  gestore,  per  accertate esigenze di
carattere  eccezionale  afferenti  l'attivita' istituzionale, volte a
far  fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga
alle    disposizioni    dei    presente    Regolamento,   particolari
autorizzazioni finalizzate allo scopo.

                              Art. 25.


                     Documentazione da allegare

    1.  Alla  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  allegata  la
documentazione  atta  a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
dal  presente  Regolamento  per l'attivita' oggetto della domanda di'
autorizzazione.
    2.  Sono  ammesse  le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
previste  dagli  articoli 46  e  48  del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 26.


          Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

    1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 24 sono
esaminate  dagli  organi  tecnici  dell'Ente gestore, alla luce delle
informazioni  fornite all'atto della domanda di cui all'art. 24 e dei
criteri di cui al successivo art. 27.
    2.  L'istanza  di  autorizzazione  e'  accolta  o rigettata entro
massimo  60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo
diversa indicazione di cui al Titolo III.
    3.   Per   tutte  le  richieste  di  autorizzazione  avanzate  da
visitatori   e   non  residenti  relative  ad  attivita'  chiaramente
riconducibili   a   soggiorni  turistici  nell'area  marina  protetta
(balneazione,   ormeggio,   ancoraggio,   diporto,   pesca  sportiva,
immersioni  individuali),  l'Ente  gestore  provvede  ad  evadere  le
richieste    coerentemente    alle    esigenze    di    utilizzazione
dell'autorizzazione richiesta.

                              Art. 27.


       Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

    1.  L'Ente  gestore  provvede  a  svolgere  una adeguata indagine
conoscitiva  che  permetta  di verificare le dichiarazioni effettuate
all'atto delle richiesta.
    2.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  per lo svolgimento delle
attivita'  consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli,
e'  effettuata  dall'Ente  gestore  in  base  a regimi di premialita'
ambientale,   turnazione,  contingentamento  e  destagionalizzazione,
definito  sulla  base  del  monitoraggio  dell'area marina protetta e
delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
    3.   Nel   rilascio   delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle
attivita'  individuali  di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore
potra'  privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei
comuni ricadenti nell'area marina protetta.
    4.   Nel   rilascio   delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle
attivita'  d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste
avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina
protetta  e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior
numero  di  soci  residenti nel medesimo comune, coerentemente con il
decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta  e  con  i  principi
scaturenti dalla legge n. 394/91.
    5.   Nel   rilascio   delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle
attivita'  d'impresa, l'Ente gestore potra' privilegiare le richieste
avanzate  dai  soggetti  disponibili  a  formalizzare il contenimento
delle  tariffe  per  i servizi erogati agli utenti, mediante apposite
convenzioni.
    6.  L'Ente  gestore  e'  tenuto  a  pubblicizzare  anche  per via
informatica   i   provvedimenti   concernenti   l'interdizione  delle
attivita',  nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
delle attivita' consentite.
    7.  L'istanza  di  autorizzazione  e' rigettata previa espressa e
circostanziata motivazione:
      a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le
finalita' dell'area marina protetta;
      b) in  caso di accertata violazione delle disposizioni previste
dalla  normativa  vigente  di  settore,  dai decreto istitutivo e dal
presente Regolamento;
      c) qualora  emerga  la  necessita'  di  contingentare  i flussi
turistici  ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita'
di tutela ambientale dell'area marina protetta.
    8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come
l'interdizione   totale   dell'attivita',  sara'  motivata  dall'Ente
gestore  esplicitando  le  ragioni  di  tutela  ambientale sottese al
provvedimento.
    9.   lI  provvedimento  di  autorizzazione  verra'  materialmente
rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e
dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 28.

                              Art. 28.


     Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

    1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al
versamento   dei   corrispettivi   per  il  rilascio  delle  relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
    2.  L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti
di  segreteria  di  cui  ai  successivi  commi e' stabilita dall'Ente
gestore  con  autonomo  provvedimento,  previamente  autorizzato  dai
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    3.  Il  richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito
al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al
successivo comma 5.
    4.  Il  corrispettivo  per il rilascio dell'autorizzazione per lo
svolgimento  delle  immersioni  subacquee  individuali  in  zona  B e
l'eventuale  utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo,
e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
    5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri
di  immersione  per  lo  svolgimento  di  visite  guidate subacquee e
attivita'  di  accompagnamento  e  supporto alle immersioni subacquee
nell'area marina protetta e' disposto su base annuale e triennale. Il
richiedente  e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al
momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo dei corrispettivo
entro   120  giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione.  Qualora  la
richiesta  sia  presentata  entro  il  30 novembre  dell'anno  solare
precedente  a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio
dell'autorizzazione e' stabilito in misura ridotta, secondo modalita'
definite annualmente dall'Ente gestore.
    6.  Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione per
l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera,
settimanale  e  mensile,  in  funzione  della  lunghezza  fuori tutto
dell'unita'  navale.  Per  la  gestione  dei servizi di ormeggio e la
riscossione  sul  posto  dei  corrispettivi per l'autorizzazione alla
sosta,  l'Ente  gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi
incaricati a tale scopo.
    7.  Il  corrispettivo  per il rilascio dell'autorizzazione per le
attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina
protetta  e'  disposto  su  base  mensile  e annuale, in funzione del
periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
    8.  Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione per
l'esercizio   dell'attivita'   di  pesca  sportiva  nell'area  marina
protetta  e'  disposto  su  base mensile e annuale, in funzione della
tipologia di pesca.
    9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai
precedenti  commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali che
attestino il possesso dei requisiti di eco- compatibilita' richiamati
al precedente art. 16.
    10.   I   pagamenti  dei  corrispettivi  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni  di cui al presente articolo possono essere effettuati
con  differenti  modalita'  indicate dall'Ente gestore con successivo
provvedimento.
    11.  L'Ente gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di
servizi  che  ne  facciano  richiesta  all'uso dei marchio registrato
dell'area  marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita',
determinandone l'eventuale corrispettivo.

                              Titolo V


                         DISPOSIZIONI FINALI


                              Art. 29.


                    Monitoraggio e aggiornamento

    1.   L'Ente  gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo  delle
condizioni  ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e
delle  attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, e
su  tale  base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area
marina protetta.
    2.   L'Ente  gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con  il
monitoraggio  previsto  al  comma 1,  verifica, almeno ogni tre anni,
l'adeguatezza  delle  disposizioni del decreto istitutivo concernenti
la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di
tutela  per  le  diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del
presente  Regolamento,  alle  esigenze  ambientali e socio-economiche
dell'area  marina  protetta  e,  ove  ritenuto  opportuno, propone al
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

                              Art. 30.


                            Sorveglianza

    1.  La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla
Capitaneria  di  Porto  competente,  nonche' dalle polizie degli enti
locali  delegati  nella  gestione  dell'area, in coordinamento con il
personale   dell'Ente  gestore  che  svolge  attivita'  di  servizio,
controllo e informazione a terra e a mare.

                              Art. 31.


                             Pubblicita'

    1.  Il  presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato
in  vigore  sara'  affisso  insieme al decreto istitutivo, nei locali
delle  sedi  dell'Area  marina protetta, nonche' nella presso le sedi
legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
    2. L'Ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali
del  presente  Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo
dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.
    3.   L'Ente  gestore  provvedera'  alla  diffusione  di  opuscoli
informativi   e   di   linee   guida   del  presente  Regolamento  di
organizzazione  e  dei  decreto  istitutivo dell'area marina protetta
presso  le  sedi  di  enti e associazioni di promozione turistica con
sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a
qualunque  titolo  interessati  alla  gestione e/o organizzazione del
flusso turistico.
    4.  Il  responsabile  di  ogni  esercizio a carattere commerciale
munito   di  concessione  demaniale  marittima  dovra'  assicurare  e
mantenere  l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e
del  decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta in un luogo ben
visibile agli utenti.

                              Art. 32.


                              Sanzioni

    1.  Per  la violazione delle disposizioni, salvo che il fatto sia
disciplinato  diversamente  o costituisca reato, si applica l'art. 30
della  legge  6 dicembre  1991,  n. 394 e successive mod ificazioni e
integrazioni.
    2.  Nel  caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei   luoghi,   l'Ente   gestore   dispone   l'immediata  sospensione
dell'attivita'  lesiva  ed  ordina,  in  ogni  caso,  la riduzione in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore,  con  la  responsabilita' solidale del committente, del
titolare   dell'impresa  e  dei  direttore  dei  lavori  in  caso  di
costruzione  e  trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al
suddetto  ordine,  l'Ente  gestore  provvede  all'esecuzione in danno
degli  obbligati,  secondo  la  procedura prevista dall'art. 29 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    3.  In  caso  di accertamento della violazione delle disposizioni
previste,    compreso    l'eventuale    utilizzo    improprio   della
documentazione  autorizzativa,  possono  essere sospese o revocate le
autorizzazioni   rilasciate   dall'Ente   gestore,  indipendentemente
dall'applicazione  delle  sanzioni  penali ed amministrative previste
dalle norme vigenti.
    4.  Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui
al  comma 1,  redatto  dalle  Autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'Area  marina  protetta,  dovra'  essere immediatamente trasmesso
all'Ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
    5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
ai presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta.