IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  «Cesanese  del Piglio» o «Piglio» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007,
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
  Visto il parere favorevole della stessa regione;
  Vista   la   documentazione  relativa  all'istruttoria  svolta  per
l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Frosinone  il 29 aprile 2008, con la
partecipazione  di  rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la  Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei Vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  «Cesanese del Piglio» o «Piglio»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 135 del-l'11 giugno 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio»  o «Piglio», ed all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione  del  vino in argomento, in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita   «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»,  gia'  riconosciuta
denominazione  di  origine  controllata con il decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1973.
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».
  3.  La  denominazione  di origine controllata e garantita «Cesanese
del  Piglio»  o  «Piglio»,  e'  riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
  4.  La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o
«Piglio»,  riconosciuta  con  decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in
vigore   del   presente   decreto,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti
determinatisi.