(all. 1 - art. 1)
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
  di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio»  o  «Piglio»  e'  riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore"».
                               Art. 2.
    Il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente  composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune  90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o  «Piglio»  ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio  comunale  di  Piglio  e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale  di  Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in  localita'  la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il  confine  provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la  strada  per  la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino  al  ponte  Valleranno,  di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza  della  quota  239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est  va  a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in  direzione  sud  segue  tale  strada  fino a incrociare il confine
provinciale  tra  Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare  l'elettrodotto  dopo  circa  500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale  e  poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso  nord-est  una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue  quindi  l'elettrodotto  in direzione est fino a raggiungere il
confine  comunale  tra  Paliano  e Anagni, lungo il medesimo discende
verso   sud,  supera  la  via  Casilina  (strada  statale  n.  6)  in
prossimita'  dal  km  57,700  sino  a  incontrare  il  confine tra le
province  di  Roma  e  Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte  della  Mola  e  prosegue  poi  per  la strada che costeggiando
l'acquedotto,  in  direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi  la  medesima  sino  al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino  a  Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per  circa  250  metri  sino  al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi,  in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada  per  Anagni  all'altezza  del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima  verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso  nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per  la  strada  prima  e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi  incrocia  la  strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue  su  quest'ultima,  supera  il  centro  abitato  di  Anagni,
costeggiandolo  a  sud  per  proseguire verso est sulla strada per le
Case  Belvedere  fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada  per  la  cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota  396  fino  a  congiungersi  al  km 6 della strada gia' seguita
all'uscita  di  Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue  quindi  quella  in  direzione  verso  nord-est  per quella che
costeggia  la  localita'  Vignola  e  passa  per  la quota 396 fino a
congiungersi  al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre  la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione  ovest  per  il  fontanile  (quota  378),  prosegue  poi in
direzione  nord  per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le  Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371,  390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio  Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino  a  inserirsi  sulla  strada  statale  di  Fiuggi  (n.  155)  in
prossimita'  del  km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare  il  confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
    Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo   la   localita'  la  Morra  Rossa  chiudendo  cosi'  la
delimitazione.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  devono essere quelle
tradizionali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Per  i  nuovi  impianti  e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore  a  3.000  ceppi  per  ettaro  in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |     tonn/ettaro      |        minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o |                      |
       {Piglio}       |        11,00         |      12,00 %vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o |                      |
  {Piglio} Superiore  |         9,00         |      12,50 %vol

  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso  un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate nella
sola  area  dei  comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
    L'imbottigliamento  dei  vini  Cesanese  del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
    E'  comunque  consentito  che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento,  limitatamente  al  vino  «Cesanese  del  Piglio» o
«Piglio»,  con  esclusione  delle  tipologie  «Superiore»  e menzione
«Riserva»,  siano  effettuate  fuori  dall'attuale zona di produzione
delle  uve  e  limitatamente  ai  comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate,  Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori  che  producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa  denominazione  d'origine  controllata e garantita, oppure con
mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
    La  resa  massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la  produzione  massima  di  vino  per ettaro, sono le
seguenti:

=====================================================================
                           |             |Produzione massima di vino
         Tipologia         |Resa uva/vino|           hl/ha
=====================================================================
    Cesanese del Piglio    |     65%     |           71,50
---------------------------------------------------------------------
    Cesanese del Piglio    |             |
         Superiore         |     65%     |           58,50

    Qualora  la  resa  uva/vino  superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre   il   70%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione
d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
    Per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo   e'   consentita  non  prima  del  primo febbraio  dell'anno
successivo   alla  vendemmia;  per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio»
l'immissione  al consumo e' consentita non prima del primo luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
  I  vini Cesanese del Piglio o «Piglio» possono essere sottoposti ad
un  periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento
in bottiglia.
                               Art. 6.
    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
        colore: rosso rubino con riflessi violacei;
        odore: caratteristico del vitigno di base;
        sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;.
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore";
        colore:    rosso    rubino,    tendente    al   granato   con
l'invecchiamento;
        odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
        sapore:  secco,  armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;.
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    La   tipologia   Cesanese   del  Piglio  o  «Piglio»  "Superiore"
sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi,
di   cui  6  mesi  di  affinamento  in  bottiglia  e  con  un  titolo
alcolometrico  volumico  totale minimo di 14,00% Vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  -  Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche
Tipiche  dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
                               Art. 7.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono  le  uve,  e'  consentito  soltanto  in  conformita'  alle
normative vigenti.
    Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i marchi e i nomi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
    Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
                               Art. 8.
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
    E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
    Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» tipologia "Superiore" e per quello
atto a fregiarsi della menzione "Riserva" e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.