Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((...))

    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Cittadinanza e Costituzione

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una   sperimentazione   nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
((regolamento  di  cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo  1999,  n.  275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo  ciclo  di  istruzione  delle  conoscenze  e delle competenze
relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito delle aree
storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell'infanzia.
((  1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  del  pluralismo
istituzionale,  definito  dalla  Carta  costituzionale, sono altresi'
attivate  iniziative  per  lo  studio  degli  statuti regionali delle
regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))
  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante:
          «Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche,  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59»:
              «Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
          Il  Ministro  della  pubblica istruzione, anche su proposta
          del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, del
          Servizio  nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
          o  piu'  istituzioni  scolastiche,  di  uno o piu' Istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamenti
          educativi,  di  una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
          eventualmente   sostenendoli   con  appositi  finanziamenti
          disponibili   negli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio,
          progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a
          esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
          degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
          fra   sistemi   formativi,  i  processi  di  continuita'  e
          orientamento.  Riconosce  altresi'  progetti  di iniziative
          innovative    delle    singole    istituzioni   scolastiche
          riguardanti  gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
          ai  sensi  dell'art.  8.  Sui  progetti  esprime il proprio
          parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
              2.  I  progetti  devono  avere una durata predefinita e
          devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
          devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
          base  dei quali possono essere definiti nuovi ((curricoli))
          e  nuove  scansioni  degli  ordinamenti degli studi, con le
          procedure   di   cui   all'art.  8.  Possono  anche  essere
          riconosciute  istituzioni scolastiche che si caratterizzano
          per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
              3.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 possono essere
          elaborate  e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
          norma  dell'art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662.
              4.  E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
          dagli  alunni  nell'ambito delle iniziative di cui al comma
          1,  secondo  criteri  di corrispondenza fissati con decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  che  promuove o
          riconosce le iniziative stesse.
              5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
          dei  relativi  decreti,  le  specificita'  ordinamentali  e
          organizzative  delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
          278,  comma  5,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.».