IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Vista   la  direttiva  2006/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
  Vista  la  direttiva  91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991
relativa ai rifiuti pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, «Norme in
materia  ambientale»  ed,  in  particolare,  la  Parte IV del decreto
concernente  «Norme  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati»;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 gennaio  2008,  n.  4,  recante
«Ulteriori   disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto
legislativo   3 aprile   2006,   n.  152  recante  norme  in  materia
ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV
del citato decreto legislativo n. 152/2006;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  195,  comma 2,  lettera s-bis del
decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  novellato dal decreto
legislativo   16 gennaio   2008,   n.   4  che  testualmente  recita:
«l'individuazione   e   la   disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie  ed  anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del  presente  decreto,  di  semplificazioni con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare da adottarsi
entro  tre  mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in
materia  di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto
di  specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente  dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori,  ai  distributori,  a  coloro  che  svolgono attivita' di
installazione  e  manutenzione  presso  le utenze domestiche dei beni
stessi  o  ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui
alle  voci  R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta
del presente decreto»;
  Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006,
n.  186  concernente  il  «Regolamento  recante  modifiche al decreto
ministeriale   5 febbraio   1998   «Individuazione  dei  rifiuti  non
pericolosi  sottoposti  alle  procedure  semplificate di recupero, ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22»;
  Ravvisata    l'opportunita'    di   individuare   delle   procedure
amministrative  semplificate  per  il  recupero  della  categoria  di
rifiuti  individuati  quali  cartucce  di  toner per stampanti laser,
cartucce  di  stampanti  inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad
aghi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. La   raccolta   ed  il  trasporto  della  tipologia  di  rifiuti
individuati  come  cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di
stampanti  inkjet,  e  cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i
quali  e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice
080318   (toner   per   stampa   esauriti   non  contenenti  sostanze
pericolose),  possono  essere effettuati, in deroga a quanto disposto
dalla  parte  quarta  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n.  4,  con  modalita'  amministrative semplificate, a condizione che
siano  destinati  al  recupero  e conferiti direttamente dagli utenti
finali  dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle
operazioni  di  recupero  di  cui  alle  voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'allegato  C  alla  parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
  2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto
legislativo  n.  152/2006  e' validamente sostituito dal documento di
trasporto  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 472
del  14 agosto  1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso
il  luogo  dove  si  effettuano le operazioni di recupero e non siano
previsti depositi temporanei intermedi.
  3.  Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere
utilizzati   imballi  tipo  «eco-box»  non  pallettizzato  muniti  di
coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e
di  polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm
e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore
a 30kg.
  4.  Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al
recupero  sia  effettuato  da  imprese  che  esercitano  attivita' di
trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna,
per  i  quali  il  trasporto  dei rifiuti non costituisce l'attivita'
principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui
al  comma  precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori   ambientali   si  applicano  le  modalita'  semplificate  di
iscrizione  di  cui  all'art.  212,  comma 8, del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato
nazionale   dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.