IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  22  dicembre  1975, n. 685, come modificata dalla
legge 26 giugno 1990, n. 162, e, in particolare, l'art. 72-quater, il
quale  prevede  che, mediante decreto del Ministro della sanita' sono
adottate norme regolamentari per la determinazione della  dose  media
giornaliera delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
500.5.DA/10/411 del 10 luglio 1990);
                                ADOTTA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Procedure diagnostiche e medico-legali
  1.  L'accertamento  dell'uso  abituale  di  sostanze stupefacenti o
psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi  appresso
indicati:
    a)  riscontro  documentale  di  trattamenti  sociosanitari per le
tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private,  di  soccorsi
ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento
di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti  o
psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
    b)  segni  di  assunzione  abituale della sostanza stupefacante o
psicotropa;
    c)  sintomi  fisici  e  psichici  di  intossicazione  in  atto da
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    d) sindrome di astinenza in atto;
    e)  presenza  di  sostanze  stupefacenti  e/o loro metaboliti nei
liquidi biologici e/o nei tessuti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   La   legge   n.   685/1975  reca:  "Disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si
          trascrive il testo del relativo art.   72-quater,  aggiunto
          dall'art. 16, comma 1, della legge n. 162/1990:
             "Art.  72-quater  (Quantificazione delle sostanze). - 1.
          Con decreto del Ministro della sanita' da  emanarsi  previo
          parere dell'Istituto superiore di sanita' sono determinati:
               a)  le  procedure  diagnostiche  e  medico-legali  per
          accertare  l'uso  abituale  di  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope;
               b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale
          nelle ventiquattro ore;
               c)  i  limiti quantitativi massimi di principio attivo
          per le dosi medie giornaliere.
             2.  Il  decreto deve essere periodicamente aggiornato in
          relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore".
             Il  comma 2 dell'art. 16 della legge n. 162/1990 prevede
          che  il  decreto  del  Ministro  della   sanita'   di   cui
          all'articolo  soprariportato  sia  emanato  entro  due mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,
          avvenuta l'11 luglio 1990.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.