(Regolamento di polizia mortuaria- art. 1)
                  REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
 
                               Art. 1. 
  1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso
di morte da parte dei familiari e  di  chi  per  essi  contenute  nel
titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento
dello stato civile, i medici, a norma  dell'art.  103,  sub  a),  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte  di  persona  da
loro  assistita  denunciare  al  sindaco  la  malattia  che,  a  loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa. 
  2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa  nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune  deve  darne
informazione  immediatamente  all'unita'  sanitaria  locale  dove  e'
avvenuto il decesso. 
  3. Nel caso di morte di persona  cui  siano  somministrati  nuclidi
radioattivi la denuncia  della  causa  di  morte  deve  contenere  le
indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 
  4. Nel caso di decesso senza assistenza medica  la  denuncia  della
presunta causa di  morte  e'  fatta  dal  medico  necroscopo  di  cui
all'art. 4. 
  5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche  ai
medici  incaricati  di  eseguire  autopsie  disposte   dall'autorita'
giudiziaria o per riscontro diagnostico. 
  6. La denuncia della causa di morte, di cui  ai  commi  precedenti,
deve essere fatta entro  24  ore  dall'accertamento  del  decesso  su
apposita scheda di  morte  stabilita  dal  Ministero  della  sanita',
d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. 
  7. Copia della scheda di morte deve essere  inviata,  entro  trenta
giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla  unita'  sanitaria
locale nel cui territorio detto  comune  e'  ricompreso.  Qualora  il
deceduto fosse residente  nel  territorio  di  una  unita'  sanitaria
locale diversa da quella ove e'  avvenuto  il  decesso,  quest'ultima
deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale
di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu'  unita'  sanitarie
locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai  sensi
del secondo periodo del comma 8. 
  8. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento ogni unita' sanitaria  locale  deve  istituire  e  tenere
aggiornato un registro per ogni comune  incluso  nel  suo  territorio
contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e  la  relativa  causa  di
morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita'  sanitarie  locali
la regione, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, dovra' individuare la unita'  sanitaria  locale
competente alla tenuta del registro in questione. 
  9. Le schede di morte  hanno  esclusivamente  finalita'  sanitarie,
epidemiologiche e statistiche.