Allegato 2 (Articolo 40) Posizione funzionale -III - Livello retributivo - III - Profilo professionale: ausiliario specializzato adetto ai servizi economicali Nell'ambito delle norme generali dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del servizio o settore o unita' operativa di appartenenza, il personale con qualifica di ausiliario addetto ai servizi economali effettua i seguenti compiti: - svolge le attivita' semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale posseduta;- provvede alla pulizia degli ambienti interni ed esterni compresi servizi e pertinenze in uso all'Amministrazione e dei materiali in esso contenuti anche con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice; - provvede, inoltre, al riordino ed alla sistemazione degli stessi in relazione all'uso cui sono adibiti; - e' addetto alla conduzione di veicoli e alla piccola manutenzione degli stessi; - svolge, altresi', tutte le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unita' operativa di assegnazione richiesta dalle professionalita' superiori. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Posizione funzionale - III - Livello retributivo III - Profilo professionale: ausiliario specializzato addetto ai servizi socio- sanitari Nell'ambito delle norme generali e dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del settore, laboratorio, centro, unita' terapeutica ed ambulatoriale di appartenenza, l'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale di I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro ed effettua i seguenti compiti: - svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessario al funzionamento del reparto quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medi- cine, reperti, materiali, vitto, attrezzature, vestiario e biancheria; - provvede ad areare, spazzare, lavare e spolverare le camere e le corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico di qualsiasi tipo e livello, i servizi di decenza, le docce ed i bagni, tutti gli altri ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e le scale, comunque, facenti parte dell'unita' operativa alla quale e' addetto; - provvede al trasporto dei degenti con i mezzi appropriati allo stato di salute ed alle condizioni di deambulazione oltre che all'assistenza di handicap ovvero di particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute; - provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi compresi quelli speciali; - provvede all'accompagnamento dei degenti sia per motivi esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e simili che per motivi di assistenza in rapporto alle loro particolari condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione; - esegue ogni altro compito richiesto dalle professionalita' superiori che rientri nella sua compentenza. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Mobilita' verticale: verso l'operatore tecnico addetto all'assistenza, previo superamento del corso di cui all'articolo 40, comma 3, del presente regolamento. Posizione funzionale - IV - Livello retributivo IV - Profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro: - attivita' alberghiere; - pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni: - lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; - provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficolta'; - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; - rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); - preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; - aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; - comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; - partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; - esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: - al rifacimento del letto occupato; - all'igiene personale del paziente; - al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, del presente regolamento.
Nota agli articoli 28, 40 ed allegato 2: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 22 novembre 1990, n. 337, in corso di conversione in legge, e' il seguente: Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici) - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.