(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                                                        (Articolo 40) 
Posizione funzionale -III -  Livello  retributivo  -  III  -  Profilo
professionale: ausiliario specializzato adetto ai servizi economicali
Nell'ambito delle norme  generali  dei  regolamenti  che  definiscono
l'organizzazione del lavoro del servizio o settore o unita' operativa
di appartenenza, il personale con qualifica di ausiliario addetto  ai
servizi economali effettua i seguenti compiti: 
  - svolge le attivita' semplici di tipo manuale che  richiedono  una
normale  capacita'  nella  qualificazione  professionale  posseduta;-
provvede alla pulizia degli  ambienti  interni  ed  esterni  compresi
servizi e pertinenze in uso all'Amministrazione e  dei  materiali  in
esso contenuti anche con l'utilizzazione di  apparecchiature  di  uso
semplice; 
  - provvede, inoltre, al riordino ed alla sistemazione degli  stessi
in relazione all'uso cui sono adibiti; 
  - e' addetto alla conduzione di veicoli e alla piccola manutenzione
degli stessi; 
  - svolge, altresi', tutte le operazioni elementari  e  di  supporto
necessarie al funzionamento  dell'unita'  operativa  di  assegnazione
richiesta dalle professionalita' superiori. 
   Requisiti culturali: diploma  di  scuola  media  secondaria  di  I
grado. 
   Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita'
previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc-
cessive modificazioni. 
Posizione funzionale -  III  -  Livello  retributivo  III  -  Profilo
professionale: ausiliario specializzato addetto ai servizi socio- 
sanitari 
  Nell'ambito delle norme generali e dei regolamenti che  definiscono
l'organizzazione del lavoro del settore, laboratorio, centro,  unita'
terapeutica ed ambulatoriale di appartenenza, l'ausiliario addetto ai
servizi  socio  sanitari  opera  sotto  la  diretta   responsabilita'
dell'operatore professionale di I categoria coordinatore (Capo  sala)
o,  in  assenza  di   quest'ultimo,   dell'infermiere   professionale
responsabile del turno di lavoro ed effettua i seguenti compiti: 
  - svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli  ambienti  e
le operazioni elementari e di supporto  necessario  al  funzionamento
del reparto quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medi-
cine,  reperti,   materiali,   vitto,   attrezzature,   vestiario   e
biancheria; 
  - provvede ad areare, spazzare, lavare e spolverare le camere e  le
corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico  di
qualsiasi tipo e livello, i servizi di decenza, le docce ed i  bagni,
tutti gli altri ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e  le
scale, comunque, facenti parte dell'unita' operativa  alla  quale  e'
addetto; 
  - provvede al trasporto dei degenti con i  mezzi  appropriati  allo
stato di  salute  ed  alle  condizioni  di  deambulazione  oltre  che
all'assistenza  di  handicap  ovvero  di  particolari  condizioni  di
debolezza, secondo le istruzioni ricevute; 
  -  provvede  alla  raccolta,  allontanamento  e   smaltimento   del
materiale sporco e dei  rifiuti  solidi  e  liquidi  compresi  quelli
speciali; 
  -  provvede  all'accompagnamento  dei  degenti   sia   per   motivi
esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e
simili che per motivi di assistenza in rapporto alle loro particolari
condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione; 
  -  esegue  ogni  altro  compito  richiesto  dalle  professionalita'
superiori che rientri nella sua compentenza. 
Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. 
Modalita' di accesso: il reclutamento avviene  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc-
cessive modificazioni. 
Mobilita' verticale: 
  verso   l'operatore   tecnico   addetto   all'assistenza,    previo
superamento del corso di cui all'articolo 40, comma 3,  del  presente
regolamento. 
Posizione funzionale - IV - Livello retributivo IV - Profilo 
professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza 
  L'operatore  tecnico  addetto  all'assistenza  svolge  la   propria
attivita'  nei   seguenti   campi   ed   opera   sotto   la   diretta
responsabilita' dell'operatore professionale I categoria coordinatore
(Capo  sala)  o,  in   assenza   di   quest'ultimo,   dell'infermiere
professionale responsabile del turno di lavoro: 
  - attivita' alberghiere; 
  - pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal
paziente e dal personale medico ed infermieristico  per  l'assistenza
al malato; 
  -  collaborazione  con  l'infermiere  professionale  per  atti   di
accudimento semplici al malato. 
  Nell'ambito   di   competenza   oltre   a   svolgere   i    compiti
dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti
ulteriori funzioni: 
  - lavaggio, asciugatura e preparazione  del  materiale  da  inviare
alla sterilizzazione e relativa conservazione; 
  - provvede al trasporto degli infermi in barella ed in  carrozzella
ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficolta'; 
  - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo
protocolli stabiliti; 
  - rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unita' di vita
del paziente (comodino, letto, apparecchiature); 
  - preparazione dell'ambiente e dell'utente per  il  pasto  e  aiuto
nella distribuzione e nell'assunzione; 
  - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; 
  - aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle  operazioni
fisiologiche; 
  - comunicazione all'infermiere professionale di quanto  sopravviene
durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente  sull'assistito  e
sull'ambiente; 
  - partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente  ai  propri
compiti; 
  - esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. 
  In collaborazione o su  indicazione  dell'infermiere  professionale
provvede: 
  - al rifacimento del letto occupato; 
  - all'igiene personale del paziente; 
  -  al   posizionamento   ed   al   mantenimento   delle   posizioni
terapeutiche. 
   Requisiti culturali: diploma  di  scuola  media  secondaria  di  I
grado. 
   Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito  dall'articolo  40,
comma 3, del presente regolamento. 
 
Nota agli articoli 28, 40 ed allegato 2:
            -  Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L.
          21 marzo 1988, n.  86, convertito, con modificazioni, nella
          legge  20  maggio  1988, n. 160 e dall'art. 6, comma 1, del
          D.L. 22 novembre 1990, n. 337, in corso di  conversione  in
          legge, e' il seguente:
             Art.  16  (Disposizioni  concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici) - 1. Le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
            2.  I  lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma 4. L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
            3.  Gli  avviamenti  vengono  effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori  nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5. Le amministrazioni  centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte   della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno  valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni  presso  le  Forze  armate  e  i  corpi   civili
          militarmente ordinati.