(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
 
                             ALLEGATO II
                              Premessa
 
DEPOSITO  DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III
CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I
   Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito  di
sostanze  e/o  preparati  pericolosi  in  qualsiasi  luogo, impianto,
edificio,  costruzione  o  terreno,  isolato   o   situato   in   uno
stabilimento,  che  siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il
caso in cui il deposito sia connesso ad uno  degli  impianti  di  cui
all'allegato   I   e   le   sostanze   in  questione  siano  elencate
nell'allegato III.
   Le quantita' indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a
ciascun deposito  o  gruppo  di  depositi  appartenenti  allo  stesso
fabbricante,  qualora  la distanza tra i depositi non sia sufficiente
ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di
incidenti rilevanti. In ogni caso queste  quantita'  si  applicano  a
ciascun  gruppo  di  depositi  appartenenti  allo stesso fabbricante,
qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.
   Le quantita' da  prendere  in  considerazione  sono  le  quantita'
massime  che  sono  immagazzinate  o possono essere immagazzinate nel
deposito in qualsiasi momento.
 
                             Parte prima
                          Sostanze indicate
 
   Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella
parte prima e' inclusa anche in una categoria della parte seconda, si
applicano le quantita' indicate nella parte prima.
 
                                         Quantita' (tonnellate)
                                            uguale o minore
Sostanze o gruppi di sostanze       Ai fini               Ai fini
                                    della                  della
                                  applicazione          applicazione
                                  dell'art. 6            dell'art. 4
  1. Acrilonitrile                    20                    200
  2. Ammoniaca                        50                    500
  3. Cloro                            10                     75
  4. Biossido di zolfo                25                    250
  5. Nitrato di ammonio (1)          350                  2.500
  6. Nitrato di ammonio sotto
     forma di fertilizzante (2)    1.250                 10.000
  7. Clorato di sodio                 25                    250
  8. Ossigeno liquido                200                  2.000
  9. Triossido di zolfo               15                    100
 10. Cloruro di carbonile
     (Fosgene)                         0,750                  0,750
 11. Idrogeno solforato                5                     50
 12. Acido fluoridrico                 5                     50
 13. Acido cianidrico                  5                     20
 14. Solfuro di carbonio              20                    200
 15. Bromo                            50                    500
 16. Acetilene                         5                     50
 17. Idrogeno                          5                     50
 18. Ossido di etilene                 5                     50
 19. Ossido di propilene               5                     50
 20. 2 Propenal (Acroleina)           20                    200
 21. Formaldeide (concentrazione
     T 90%)                            5                     50
 22. Monobromometano (bromuro
     di metile)                       20                    200
 23. Isocianato di metile              0,150                  0,150
 24. Piombo tetraetile o
     piombo tetrametile                5                     50
 25. 1,2 Dibromoetano (bromuro
     di etilene)                       5                     50
 26. Acido cloridrico (gas
     liquefatto)                      25                    250
 27. Diisocianato di difenilmetano
     (MDI)                            20                    200
 28. Toluen diisocianato (TDI)        10                    100
   (1)  Include  sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di
ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di  ammonio
e'  superiore  al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di
ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio  e'  superiore
al 90% in peso.
   (2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che
sono  conformi  alla  direttiva  n.  80/876/CEE  e  ai  fertilizzanti
composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio
e' superiore al 28%  in  peso  (un  fertilizzante  composto  contiene
nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).
                            Parte seconda
                  Categorie di sostanze e preparati
            non specificamente indicati nella parte prima
   Le  quantita'  di  sostanze e preparati (1) della stessa categoria
sono cumulative. Se sotto lo  stesso  numero  sono  raggruppate  piu'
categorie,  si  devono  sommare i quantitativi di tutte le sostanze e
preparati delle categorie specificate.
                                         Quantita' (tonnellate)
                                            uguale o minore
Sostanze o gruppi di sostanze       Ai fini             Ai fini
                                    della                della
                                  applicazione        applicazione
                                  dell'art. 6         dell'art. 4 (3)
1. Sostanze e preparati che
   sono classificati come
   "molto tossici"                     5                    20
2. Sostanze e preparati che
   sono classificati come
   "tossici" (4), "comburenti"
   o "esplosivi"                      10                   200
3. Sostanze o preparati gassosi,
   ivi compresi quelli forniti sotto
   forma liquida, che sono gassosi
   a pressione normale e che sono
   classificati come "facilmente
   infiammabili" (5)                  50                   200
4. Sostanze e preparati (escluse
   le sostanze e i preparati gassosi
   di cui al numero 3) che sono
   classificati come "facilmente
   infiammabili" o "estremamente
   infiammabili" (6)               5.000                50.000
   (1)  Per  preparati  si intendono miscugli o soluzioni composti da
due o piu' sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).
   (2) Le  categorie  di  sostanze  e  preparati  sono  definiti  nei
seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:
    legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
    decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
    decreto   ministeriale   18   ottobre   1984  (pitture,  vernici,
inchiostri, ecc.);
    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  233
(antiparassitari);
    direttiva   n.  88/379/CEE  del  Consiglio  del  7  giugno  1988,
concernente  il  riavvicinamento  delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  relative alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati
pericolosi.
   (3)  L'art.  5,  paragrafo 1, lettera a), e l'art. 5, paragrafo 1,
lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.
   (4)  Salvo  quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno
stato che conferisca loro proprieta' tali da dar luogo  a  rischi  di
incidente rilevante.
   (5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato
IV, lettera c), i).
   (6)  Questa  voce  comprende  i  liquidi  facilmente  infiammabili
definiti all'allegato IV, lettera c), ii).