E S T R A T T O dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1990 Sono presenti: il presidente Salvatore Vindigni; il vice presidente dott. Raffaele De Luca; i consiglieri: cap. Alberto Cocchi, sig. Francesco D'Agnano, dott. Giacomo Di Giacomo, sig. Mario Ferrari, gr. uff. dott. Callisto Gerolimich Cosulich, com.te Silvano Grieco, dott. Giovanni Melilli, cap. Piero Napp, sig. Carlo Nastasi, sig. Luigi Orsi, sig. Giorgio Ravagnan; i sindaci: dott. Maria Antonietta Gemellaro, prof. Filippo Alfano D'Andrea, sig. Bruno Bolis; il direttore generale cap. Giorgio Marangoni. Assenti giustificati: il vice presidente avv. Giuseppe Perasso; i consiglieri: sig. Claudio Boniciolli, dott. Giorgio Cerboni, sig. Eugenio Delucchi, dott. Luigi Di Maggio; i sindaci: sig. Ernesto Audoly, dott. Giulio Marchesini. Segretario: il vice direttore generale dott. Paolo Zanmarchi. Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta con il seguente Ordine del giorno: (Omissis). 12) Delibera datata 18 maggio 1990 concernente le procedure di riscossione dei contributi: integrazione formale su richiesta del Ministero vigilante. (Omissis). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale; Vista la delibera n. 92 in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articoli 28 e 44, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., approvata dal Ministero del lavoro il 13 dicembre 1989; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1989; Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso la facolta' di delegificare agli enti di previdenza e assistenza sociale di cui alla legge n. 70/1975; Vista l'opportunita' di conformarsi al sopracitato provvedimento, onde estendere ai datori di lavoro nel campo marittimo le modifiche apportate alle norme delegificate, evitando in tal modo disparita' di trattamento; Considerato che l'adeguamento alla normativa di delegificazione approvata dall'I.N.A.I.L. e' stato gia' discusso e concordato tra le casse nel comitato di coordinamento svoltosi a Roma il 15 febbraio u.s.; Sentito il parere favorevole del direttore generale; Delibera: Vengono recepite le seguenti modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'art. 28 e' innovato come segue: "I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. La determinazione del premio anticipato e' effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita' al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio; b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo. Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44, cosi' come modificato dal successivo punto 2). Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potra' calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre. Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso". 2) L'art. 44 e' modificato come segue: "Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto. L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze". 3) Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente delibera. Le norme di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. La delibera e' approvata all'unanimita', presente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. (Omissis).