(all. 1 - art. 1)
                           E S T R A T T O
      dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione
                        del 16 novembre 1990
   Sono  presenti:  il  presidente  Salvatore   Vindigni;   il   vice
presidente  dott.  Raffaele  De  Luca;  i  consiglieri:  cap. Alberto
Cocchi, sig. Francesco D'Agnano, dott. Giacomo Di Giacomo, sig. Mario
Ferrari, gr. uff. dott. Callisto Gerolimich Cosulich, com.te  Silvano
Grieco,  dott. Giovanni Melilli, cap. Piero Napp, sig. Carlo Nastasi,
sig. Luigi Orsi,  sig.  Giorgio  Ravagnan;  i  sindaci:  dott.  Maria
Antonietta  Gemellaro,  prof.  Filippo  Alfano  D'Andrea,  sig. Bruno
Bolis; il direttore generale cap. Giorgio Marangoni.
   Assenti giustificati: il vice presidente avv. Giuseppe Perasso;  i
consiglieri:  sig.  Claudio  Boniciolli,  dott. Giorgio Cerboni, sig.
Eugenio Delucchi, dott. Luigi Di  Maggio;  i  sindaci:  sig.  Ernesto
Audoly, dott. Giulio Marchesini.
   Segretario: il vice direttore generale dott. Paolo Zanmarchi.
   Constatata  la  presenza del numero legale, il presidente dichiara
aperta la seduta con il seguente
                         Ordine del giorno:
  (Omissis).
    12) Delibera datata 18 maggio 1990 concernente  le  procedure  di
riscossione  dei  contributi:  integrazione  formale su richiesta del
Ministero vigilante.
  (Omissis).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
   Visto l'art. 10  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
sulla delegificazione di talune disposizioni di legge  e  regolamenti
in materia previdenziale;
   Vista  la delibera n. 92 in materia di delegificazione delle norme
relative alla riscossione dei premi o contributi per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articoli
28  e 44, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124), adottata dal consiglio di amministrazione  dell'I.N.A.I.L.,
approvata dal Ministero del lavoro il 13 dicembre 1989;
   Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data
5 dicembre 1989;
   Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  17  settembre  1988, n. 408,
convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492,  che  ha  esteso  la
facolta' di delegificare agli enti di previdenza e assistenza sociale
di cui alla legge n. 70/1975;
   Vista  l'opportunita' di conformarsi al sopracitato provvedimento,
onde estendere ai datori di lavoro nel campo marittimo  le  modifiche
apportate alle norme delegificate, evitando in tal modo disparita' di
trattamento;
   Considerato  che  l'adeguamento  alla normativa di delegificazione
approvata dall'I.N.A.I.L. e' stato gia' discusso e concordato tra  le
casse  nel  comitato  di coordinamento svoltosi a Roma il 15 febbraio
u.s.;
   Sentito il parere favorevole del direttore generale;
                              Delibera:
   Vengono  recepite le seguenti modifiche del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
   L'art. 28 e' innovato come segue:
   "I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati  dai
datori  di  lavoro  all'Istituto  assicuratore anticipatamente con le
modalita' e nei  termini  di  cui  agli  articoli  44  -  cosi'  come
modificato  dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un
anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo
delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal  datore  di
lavoro  durante  l'anno  o  durante  il  periodo di tempo al quale si
riferiscono i premi o contributi medesimi.
   La determinazione del premio anticipato e' effettuata come segue:
     a) per il primo  pagamento  del  premio,  afferente  al  periodo
assicurativo  decorrente  dall'inizio dell'attivita' al 31 dicembre e
per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base
alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;
     b) per il pagamento delle  rate  di  premio  degli  anni  solari
successivi  al  primo  anno  solare intero, in base alle retribuzioni
effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che  si  considerano
come presunte.
   Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di
premio   anticipato  relative  agli  anni  solari  sulla  base  delle
retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre  l'istituto  assicuratore
comunica  al  datore  di  lavoro  gli altri elementi necessari per il
calcolo.
   Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore  nel
termine  di  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza  del  periodo
assicurativo, l'ammontare delle  retribuzioni  effettivamente  pagate
durante  detto  periodo,  salvo  i  controlli che l'Istituto creda di
disporre.
   La regolazione del premio alla scadenza del  periodo  assicurativo
e'   calcolata  dal  datore  di  lavoro  in  base  alle  retribuzioni
effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le  modalita'
e  nei  termini  di  cui  all'art.  44,  cosi'  come  modificato  dal
successivo punto 2).
   Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale  deve
essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori
a  quelle  effettivamente  corrisposte  nell'anno  precedente, potra'
calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse
dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il  30
novembre,  salvo  i  controlli  che  l'istituto  assicuratore  stesso
intenda disporre.
   Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il
premio o contributo l'istituto assicuratore accerta  che  l'ammontare
delle  retribuzioni  corrisposte  supera  quello  delle  retribuzioni
presunte in base al quale  fu  anticipato  il  premio  o  contributo,
l'istituto  assicuratore  medesimo  puo'  richiedere il versamento di
un'ulteriore quota di premio o contributo.
   In caso di mancato invio della  dichiarazione  delle  retribuzioni
entro  i  termini  di  cui al comma 4, l'istituto assicuratore puo' o
procedere   direttamente   all'accertamento    delle    retribuzioni,
addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento
stesso,  o  effettuare  la liquidazione del premio dovuto, sia per la
regolazione  sia  per  la  rata  anticipata,  in base al doppio delle
retribuzioni  presunte  dell'ultimo  periodo  assicurativo.   Restano
impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio
sia  per  le  sanzioni  civili,  anche  nel  caso  che  da successivi
accertamenti risultasse dovuto un  premio  superiore  a  quello  gia'
richiesto o riscosso".
   2) L'art. 44 e' modificato come segue:
   "Il  primo  pagamento  del  premio  di  assicurazione  deve essere
effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
   Il pagamento della rata di premio per gli anni  solari  successivi
deve  essere  effettuato  dal  datore  di lavoro entro il 20 febbraio
dell'anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il  datore  di
lavoro  deve  effettuare  il  pagamento  della regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente.
   Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo
puo' detrarre dalla  rata  anzidetta;  sono  escluse  detrazioni  per
titoli  diversi  e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in
cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore  conguaglio
di  premi  a  favore  del  datore  di  lavoro, l'istituto effettua il
rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  4
dell'art.  28,  salvo  i  controlli  che  l'istituto medesimo intenda
disporre.
   Entro il giorno 20 del mese successivo a quello  di  comunicazione
fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di
lavoro  le  quote  residue  di  premio  risultanti  da rettifiche dei
conteggi  nonche'  le   differenze   supplementari   determinate   da
variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni,
da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
   L'istituto  assicuratore  non  e' tenuto a rammentare al datore di
lavoro le date delle singole scadenze".
   3) Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui
ai punti 1) e 2) della presente delibera.
   Le norme di cui alla presente delibera entrano in vigore dal
1› gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
   La delibera e' approvata all'unanimita', presente  la  maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica.
  (Omissis).