(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO 
                              Preambolo 
Gli Stati parti alla presente Convenzione 
Considerando che, in conformita' con  i  principi  proclmatati  nella
Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignita' inerente a
tutti i membri della  famiglia  umana  nonche'  l'uguaglianza  ed  il
carattere inalienabile dei loro  diritti  sono  le  fondamenta  della
liberta', della giustizia e della pace nel mondo, 
Tenendo presente che i popoli  delle  Nazioni  Unite  hanno  ribadito
nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo  e  nella
dignita' e nel  valore  della  persona  umana  ed  hanno  risolto  di
favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni  di
vita in un maggiore liberta', 
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei
Dirittti dell'Uomo e nei Patti internazionali  relativi  ai  Dirittti
dell'Uomo hanno proclamato  ed  hanno  convenuto  che  ciascuno  puo'
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enun-
ciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione  politica  o  di  ogni
altra opinione, di origine nazionale  o  sociale,  di  ricchezza,  di
nascita o di ogni altra circostanza, 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia  ha  diritto  ad  un
aiuto e ad una assistenza particolari, 
Convinti che  la  famiglia,  unita  fondamentale  della  societa'  ed
ambiente naturale per la crescita ed il benessere  di  tutti  i  suoi
membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integramente il  suo
ruolo nella collettivita', 
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini  dello  sviluppo  armonioso  e
completo  della  sua  personalita'  deve  crescere   in   un'ambiente
familiare in un clima di felicita', di amore e di comprensione, 
In considerazione del  fatto  che  occorra  preparare  pienamente  il
fanciullo ad avere  una  sua  vita  individuale  nella  Societa',  ed
educarlo nello spirito degli  ideali  proclamati  nella  Carta  delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di
tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta', 
Tenendo presente che  la  neccessita'  di  concedere  una  protezione
speciale al fanciullo  e'  stata  enunciata  nella  Dichiarazione  di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione  dei
Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre
1959  e  riconosciuta  nella  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti
dell'Uomo, nel Patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e
politici - in  particolare  negli  articoli  23  e  24  -  nel  Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e  culturali  -
in  particolare  all'articolo  10-  e  negli  Statuti   e   strumenti
pertinenti delle Istituzioni  specializzate  e  delle  Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, 
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione  dei  Diritti
dell'Uomo "il fanciullo, a causa  della  sua  mancanza  di  maturita'
fisica ed  intellettuale  necessita  di  una  protezione  e  di  cure
particolari, ivi compresa  una  protezione  legale  appropriata,  sia
prima che dopo la nascita, 
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi  sociali
e  giuridici  applicabili  alla  protezione  ed  al   benessere   dei
fanciulli, considerati sopratutto sotto il profilo  delle  prassi  in
materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e
internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni  Unite
relative all'amministrazione  della  giustizia  minorile  (Regole  di
Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione  delle  donne  e  dei
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, 
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi  del  mondo  fanciulli  che
vivono in condizioni particolarmente difficili e  che  e'  necessario
prestare ad essi una particolare attenzione, 
Tenendo debitamente conto  dell'importanza  delle  tradizioni  e  dei
valori culturali di ciascun popolo per la protezione  e  lo  sviluppo
armonioso del fanciullo, 
Riconoscendo l'importanza della cooperazione  internazionale  per  il
miglioramento delle condizioni di  vita  dei  fanciulli  di  tutti  i
paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
Ai sensi della presente Convenzione si  intende  per  fanciullo  ogni
essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se  abbia
raggiunto  prima  la   maturita'   in   virtu'   della   legislazione
applicabile.