La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
  1. Lo Stato promuove  e  disciplina  la  tutela  degli  animali  di
affezione,  condanna  gli  atti  di  crudelta'  contro  di  essi,   i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la  corretta
convivenza tra uomo e animale e di  tutelare  la  salute  pubblica  e
l'ambiente. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.