IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, il quale dispone che "A decorrere dall'anno 1991 fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a L. 24.000 per ciascun figlio"; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, in corso di conversione, il quale stabilisce - cosi' come gia' disposto nei precedenti decreti-legge, non convertiti, 1 marzo 1991, n. 62; 3 maggio 1991, n. 140; 2 luglio 1991, n. 196; 13 agosto 1991, n. 285; 31 ottobre 1991, n. 348 - che la disposizione di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'art. 12 del suddetto testo unico e prevede l'emissione di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le relative modalita' di applicazione; Ritenuto di dover provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. L'elevazione di L. 24.000 per ciascun figlio, prevista dall'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per l'anno 1991 deve essere operata sugli importi gia' stabiliti, per la detrazione per i figli minori di eta' spettante per lo stesso anno, con l'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990. La detrazione per figli minori di eta' spetta, per l'anno 1992, secondo gli importi gia' fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1991, essendosi gia' tenuto conto nella loro determinazione dell'elevazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 405 del 1990.