PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO CREDITIZIO Istruzioni per la compilazione del modello 19/G di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 e all'art. 41 del d. lg. n. 356 del 20.11.1990 SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 10 marzo 1990, e dall'art. 41 del D. leg. 356/90, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in societa' capogruppo iscritta all'albo dei gruppi creditizi. La segnalazione va effettuata entro 30 gg. dall'iscrizione della capogruppo all'Albo dei gruppi creditizi all'Albo. N.B. - Nel caso in cui la capogruppo sia una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, ovvero sia un ente creditizio o una societa' per azioni esercente il credito l'obbligo di comunicazione e' assolto mediante l'invio dei modelli 19/A, 19/C e 19/D pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 lugio 1990. A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti. Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B). Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni. La predetta comunicazione andra' inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la societa' capogruppo partecipata, nonche' alla societa' stessa presso la quale potra' esser ritirato il modello previsto per la comunicazione. Il modello potra' essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana. Le comunicazioni si intendono effettute nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R. L'elenco dei gruppi e delle societa' e enti creditizi iscritti all'Albo e' disponibile per la consultazione presso le Filiali della Banca d'Italia. Al momento dell'iscrizione all'Albo dei gruppi, le societa' capogruppo avranno cura di rendere nota tale iscrizione ai soggetti partecipanti al proprio capitale, in modo da consentire agli stessi di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalle disposizioni. MODALITA' DI COMPILAZIONE Quadro A: DICHIARANTE Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andra' indicato anche il relativo codice ABI. Per la specie e per il settore di operativita', le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici. Specie Settore di operativita' 08 Societa' semplice 01 Aziende Autonome 41 Societa' in accomandita per 02 Enti territoriali per azioni 42 Societa' in accomandita 03 Enti pubblici economici semplice 43 Societa' in nome collettivo 04 Alimentare e agricolo 51 Societa' per azioni 05 Assicurativo 52 Societa' a responsabilita' 06 Bancario limitata 61 Societa' cooperativa a 07 Cartario e editoriale responsabilita' limitata 62 Societa' cooperativa a 08 Cementifero responsabilita' illimitata 71 Istituzioni creditizie 09 Chimico 72 Comuni, Province e Regioni 10 Commercio 74 Enti e Societa' non 11 Comunicazioni residenti 14 Enti vari 12 Elettronico 13 Finanziario 14 Immobiliare e edilizio 15 Meccanico e automobilistico 16 Minerale e metallurgico 17 Tessile 18 Altri Quadro B: SOCIETA' CAPOGRUPPO PARTECIPATA Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' capogruppo partecipata e il relativo codice fiscale. - Capitale: numero azioni o quote: andra' indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le societa' cooperative si fara' riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. Tale termine coincide per le societa' con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.). Sara' opportuno che le societa' capogruppo provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le societa' cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario. - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote di societa' gia' iscritte all'Albo per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto, ovvero dichiarazione da effettuare per il possesso di azioni o quote superiori al predetto limite a seguito della iscrizione della societa' partecipata nell'Albo dei gruppi creditizi. 2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda gia', direttamente o indirettamente, azioni o quote aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovra' essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della societa', se persone giuridiche: modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare - ove dovuta - una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al pecedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3. 4. Tale causale andra' indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni. N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L. - Data dell'acquisto della partecipazione ovvero dell'iscrizione della societa' partecipata all'Albo dei gruppi creditizi, o data della variazione della partecipazione: andra' indicata in data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni o quote con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per suc- cessive fasi o operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. - Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione. B) compravendita C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi D) successione o acquisizione a causa di morte E) pegno F) usufrutto G) riporto H) altro Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - Azioni o quote possedute: il dichiarante dovra' indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: dovra' essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato per totale il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale. Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - Azioni o quote possedute: andra' riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andra' riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: dovra' essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle societa' controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto). - Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andra' riportato per totale il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale. (1) Ai fini della definizione delle societa' controllate dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 c.c. Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti. - Numero totale degli effettivi proprietari: andra' indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantita' di azioni o quote possedute da ciascuno di essi. - Azioni o quote possedute: andra' indicato, per totale, il numero di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andra' riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale. - Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato, per totale, il numero di azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la societa' fiduciaria sia priva del diritto di voto. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi. Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Le societa' di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto al voto e quelle private di tale diritto. Riepilogo - Azioni o quote con diritto di voto possedute: andra' riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni o quote per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro e' prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (1% nel caso di variazione). - Azioni o quote totali nette possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto. Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a piu' soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni o quote dovranno essere computate una sola volta. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale). Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o piu' dei quadri G, H ed L, dovra' pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L. I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. - Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andra' inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. - Totale foglio: andra' indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto" riportate nel foglio stesso. - Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio". Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di societa' capogruppo. Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza. Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andra' riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalita' del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della societa' capogruppo per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo - ai sensi dell'art. 2359 c.c. - e' assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti. - Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. - Totale foglio: andra' indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di voto", riportate sul foglio stesso. - Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio". Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETA' SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE) Andra' riportato, da parte della societa' fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprieta' risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreche' tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. - Totale foglio: andra' indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci "N. azioni o quote" riportate nel foglio stesso. - Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci "Totale del foglio".