(all. 2 - art. 1)
           PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CAPOGRUPPO
                       DI UN GRUPPO CREDITIZIO

  Istruzioni per la compilazione del modello 19/G di cui all'art. 9
della legge n. 281 del 4.6.1985 e all'art. 41 del d. lg. n.  356  del
20.11.1990

                      SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato
dall'art.  31 della legge n. 55 del 10 marzo 1990, e dall'art. 41 del
D. leg. 356/90,  sono  tenuti  all'invio  della  segnalazione,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  acquisizione,  tutti coloro, persone
fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa'
controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta   persona
partecipano  in  misura  superiore al 2% del capitale sottoscritto in
societa' capogruppo iscritta all'albo dei gruppi creditizi.
La segnalazione va effettuata  entro  30  gg.  dall'iscrizione  della
capogruppo all'Albo dei gruppi creditizi all'Albo.
N.B.  -  Nel  caso  in  cui la capogruppo sia una societa' con azioni
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni  al  mercato  ristretto,
ovvero  sia un ente creditizio o una societa' per azioni esercente il
credito l'obbligo di comunicazione e' assolto  mediante  l'invio  dei
modelli  19/A,  19/C e 19/D pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 lugio
1990.
A detta comunicazione, sempre che venga superata la  predetta  soglia
del  2%  di  possesso,  sono  altresi'  tenute le societa' fiduciarie
intestatarie di azioni per conto di terzi,  nonche'  le  societa'  di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai
complessivi  investimenti  effettuati  con  il  patrimonio  dei fondi
gestiti.
Ai fini del calcolo della percentuale del  2%  non  va  tenuto  conto
delle  azioni  prive  del diritto di voto o per le quali il socio sia
privato di tale diritto.
Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni  privilegiate
che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.
Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di  contratto  di  riporto, sia il
riportato che il riportatore sono tenuti a rendere  la  comunicazione
ove  vengano  superati  i  limiti  percentuali  previsti  dalla norma
specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.
Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento
al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e  dalle
successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).
Per  le  societa'  cooperative,  la  dichiarazione  attiene al numero
totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo,
conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal
numero dei  voti  che  di  fatto  possono  essere  espressi  in  sede
assembleare.
I  soggetti  tenuti  all'obbligo  della segnalazione, sempre entro il
termine  di  trenta  giorni,  dovranno  effettuare  la  comunicazione
nell'ipotesi  di successiva variazione della partecipazione quando la
stessa superi in aumento o  in  diminuzione  il  limite  dell'1%  del
capitale  sottoscritto,  oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione
si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.
La  dichiarazione  e'  dovuta  inoltre  nei  casi in cui intervengano
variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G,
H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
La predetta  comunicazione  andra'  inviata  in  duplice  copia  alla
Filiale  provinciale  della  Banca  d'Italia  ove  ha  sede legale la
societa' capogruppo partecipata, nonche' alla societa' stessa  presso
la   quale   potra'   esser  ritirato  il  modello  previsto  per  la
comunicazione.  Il  modello  potra'  essere  richiesto   anche   alla
Associazione Bancaria Italiana.
Le  comunicazioni si intendono effettute nel giorno in cui sono state
consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.
L'elenco dei gruppi  e  delle  societa'  e  enti  creditizi  iscritti
all'Albo  e' disponibile per la consultazione presso le Filiali della
Banca d'Italia.
Al  momento  dell'iscrizione  all'Albo  dei   gruppi,   le   societa'
capogruppo  avranno  cura di rendere nota tale iscrizione ai soggetti
partecipanti al proprio capitale, in modo da consentire  agli  stessi
di   effettuare   la   comunicazione   nei   termini  previsti  dalle
disposizioni.

                      MODALITA' DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE
Andranno riportate con precisione, oltre al codice  fiscale,  per  le
persone  fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali
titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la
ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto  costitutivo
e  dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale.
Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andra' indicato
anche il relativo codice ABI.
Per la specie e per il settore di operativita', le  relative  caselle
andranno riempite con uno dei seguenti codici.
           Specie                 Settore di operativita'
08 Societa' semplice            01 Aziende Autonome
41 Societa' in accomandita per  02 Enti territoriali
   per azioni
42 Societa' in accomandita      03 Enti pubblici economici
   semplice
43 Societa' in nome collettivo  04 Alimentare e agricolo
51 Societa' per azioni          05 Assicurativo
52 Societa' a responsabilita'   06 Bancario
   limitata
61 Societa' cooperativa a       07 Cartario e editoriale
    responsabilita' limitata
62 Societa' cooperativa a       08 Cementifero
   responsabilita' illimitata
71 Istituzioni creditizie       09 Chimico
72 Comuni, Province e Regioni   10 Commercio
74 Enti e Societa' non          11 Comunicazioni
    residenti
14 Enti vari                    12 Elettronico
                                13 Finanziario
                                14 Immobiliare e edilizio
                                15 Meccanico e
                                    automobilistico
                                16 Minerale e metallurgico
                                17 Tessile
                                18 Altri

Quadro B: SOCIETA' CAPOGRUPPO PARTECIPATA
Andranno  indicati,  negli  appositi  spazi,  la  denominazione della
societa' capogruppo partecipata e il relativo codice fiscale.
- Capitale: numero azioni o quote: andra' indicato  il  numero  delle
azioni  o  quote  rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto
costitutivo e dalle successive modificazioni.
Per le societa' cooperative si fara' riferimento ai dati  dell'ultimo
bilancio approvato.
In  tutti  i  casi  di  variazione  del capitale (aumenti, riduzioni,
conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo  della  segnalazione
decorre  dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa.
Tale termine coincide per le societa' con l'iscrizione  nel  registro
delle  imprese  dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444
c.c.).
Sara' opportuno che le societa' capogruppo provvedano a pubblicizzare
in forma idonea, anche a  mezzo  stampa,  l'avvenuta  variazione  nel
numero  di azioni che compongono il proprio capitale. Per le societa'
cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale  a
carattere straordinario.
- Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro
la  causale  della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi
di seguito specificate:
1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di  superamento  del
limite del 2% di possesso di azioni o quote di societa' gia' iscritte
all'Albo  per  le  quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o
per il tramite di altri  soggetti,  titolare  del  diritto  di  voto,
ovvero  dichiarazione da effettuare per il possesso di azioni o quote
superiori  al  predetto  limite  a  seguito  della  iscrizione  della
societa' partecipata nell'Albo dei gruppi creditizi.
2.  Variazione  superiore  all'1%  da  effettuare  nei casi in cui il
soggetto possieda gia', direttamente o indirettamente, azioni o quote
aventi diritto al  voto  in  misura  superiore  al  2%  del  capitale
sottoscritto  e  la  variazione  non  comporti  l'ipotesi di cui alla
successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al  voto  entro
il  limite previsto del 2%. Tale causale dovra' essere indicata anche
nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui  al  quadro  A
(ad  es.  cambiamento  della  titolarita'  della  partecipazione  per
successione mortis causa, nel caso di  persone  fisiche;  cambiamento
della denominazione sociale, ovvero trasformazione della societa', se
persone  giuridiche:  modifiche della sede legale o residenza; ecc.).
In questa ipotesi i nuovi  soggetti  titolari  della  partecipazione,
oltre  ad  effettuare  - ove dovuta - una segnalazione a proprio nome
(con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di  sotto  del
limite previsto in capo al pecedente soggetto dichiarante utilizzando
la suddetta causale 3.
4.  Tale  causale  andra'  indicata  nei  casi  in cui, non essendosi
verificata una  delle  ipotesi  precedenti  (causale  1,  2,  3),  il
dichiarante  sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad
esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G,
H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.
N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello  andra'
compilato  in  tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere
alla data di acquisto o  variazione  della  partecipazione,  sia  del
dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.
-  Data  dell'acquisto  della  partecipazione  ovvero dell'iscrizione
della societa' partecipata all'Albo  dei  gruppi  creditizi,  o  data
della  variazione della partecipazione: andra' indicata in data dalla
quale decorre il termine di 30 giorni  entro  il  quale  deve  essere
eseguita la comunicazione.
In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o
trasferimento   per  atto  tra  vivi,  costituzione  di  pegno  o  di
usufrutto, dovra' farsi  riferimento  alla  data  di  perfezionamento
dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
Nell'ipotesi  in  cui  le variazioni della consistenza delle azioni o
quote con diritto al voto possedute direttamente  e/o  indirettamente
in  misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per suc-
cessive fasi o  operazioni,  si  dovra'  far  riferimento  alla  data
dell'ultima  operazione  che  ha  determinato il superamento di detto
limite.
- Codice  dell'acquisto  o  della  variazione  della  partecipazione:
andra'  indicato,  secondo  i  codici di seguito riportati, il titolo
dell'acquisto  o  della  variazione  facendo  riferimento  all'ultima
operazione che determina l'obbligo della segnalazione.
B) compravendita
C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D) successione o acquisizione a causa di morte
E) pegno
F) usufrutto
G) riporto
H) altro

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
-   Azioni   o   quote  possedute:  il  dichiarante  dovra'  indicare
cumulativamente il numero di azioni o quote aventi  diritto  al  voto
possedute  direttamente,  suddivise  secondo  il titolo del possesso,
indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare  o
meno del diritto di voto.
-  Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto
di voto: dovra' essere indicato,  suddiviso  secondo  il  titolo  del
possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il
dichiarante  stesso  non sia titolare del diritto di voto. I soggetti
cui spetti tale diritto andranno elencati  al  successivo  quadro  G,
secondo le relative istruzioni.
- Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
andra'  indicato  per  totale  il  numero delle azioni o quote per le
quali il dichiarante e' titolare del diritto  di  voto.  Tale  numero
deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote
possedute  ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto
dichiarante sia privo del diritto di voto.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato  il  numero  di  azioni  o  quote  aventi  diritto  di  voto
nell'assemblea  ordinaria,  anche  ove  detto  numero coincida con il
numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA'
          CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
- Azioni o  quote  possedute:  andra'  riportato  cumulativamente  il
numero  di  azioni  o  quote  aventi diritto al voto possedute per il
tramite di societa'  controllate  (1),  fiduciarie  e  di  interposte
persone,   suddivise   per  titolo  di  possesso  di  queste  ultime.
L'indicazione di tali soggetti andra' riportata nel quadro H  secondo
le relative istruzioni.
Nell'ipotesi  in  cui  le  medesime  azioni  o quote facciano capo, a
diverso titolo, a piu' soggetti  (rientranti  nelle  categorie  delle
societa'  controllate,  fiduciarie  od interposte persone), le stesse
andranno indicate per ciascun titolo di possesso.
- Azioni o quote per le quali i soggetti  controllati,  fiduciari  ed
interposte  persone  sono  privati del diritto di voto: dovra' essere
indicato, suddiviso secondo il titolo  del  possesso  delle  societa'
controllate,  fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o
quote per le quali i predetti soggetti siano privati del  diritto  di
voto  anche  nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga
ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona  (cfr.
istruzioni  relative  al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il
diritto di voto).
- Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati,
fiduciari ed interposte  persone:  andra'  riportato  per  totale  il
numero  delle  azioni  o quote per le quali i predetti soggetti siano
titolari del diritto di voto. Tale  numero  deve  corrispondere  alla
differenza  tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale
delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi  del
diritto di voto.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato  il  numero  di  azioni  o  quote  aventi  diritto  di  voto
nell'assemblea  ordinaria,  anche  ove  detto  numero coincida con il
numero delle azioni o quote componenti il capitale.
(1) Ai fini della definizione delle societa' controllate dovra' farsi
riferimento al disposto dell'art. 2359 c.c.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI
Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggono
a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.
- Numero totale  degli  effettivi  proprietari:  andra'  indicato  il
numero  complessivo  degli effettivi proprietari delle azioni o quote
detenute in  via  fiduciaria  indipendentemente  dalla  quantita'  di
azioni o quote possedute da ciascuno di essi.
- Azioni o quote possedute: andra' indicato, per totale, il numero di
azioni   o  quote  con  diritto  al  voto  possedute  dalla  societa'
fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti.
L'elenco di tali soggetti andra' riportato nell'allegato  L,  secondo
le  relative  istruzioni,  qualora  il  loro  possesso  unitario  sia
superiore al 2% del capitale.
-  Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto
di voto: andra' riportato, per totale, il numero di  azioni  o  quote
per  le  quali  il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso
dalla societa' fiduciaria. Ove  ne  ricorrano  le  condizioni  andra'
compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.
- Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il
totale  azioni  o quote possedute e le azioni o quote per le quali la
societa' fiduciaria sia priva del diritto di voto.
Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti  diversi  dalle
societa' fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI
          COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Le  societa'  di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare
complessivo delle azioni o quote possedute  dall'insieme  dei  propri
fondi  di  investimento  mobiliare, indicando separatamente il numero
delle azioni o quote con diritto al voto e  quelle  private  di  tale
diritto.
Riepilogo
-  Azioni  o  quote  con diritto di voto possedute: andra' riportato,
quale sommatoria dei relativi quadri C, D,  E  ed  F,  il  numero  di
azioni  o  quote  per  il  quale  il  dichiarante, in proprio, per il
tramite di altri soggetti, in qualita' di societa'  fiduciaria  o  di
societa'  di  gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia
titolare di diritti di voto.
Andra' indicato inoltre il rapporto  percentuale  di  tali  azioni  o
quote  sul  numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di
cui al riquadro B. Di tale percentuale dovra' tenersi conto  al  fine
di  verificare  la  sussistenza  o meno dell'obbligo di segnalazione.
Nell'apposito riquadro e'  prevista  l'indicazione  dei  decimali  di
possesso  (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione
scatta comunque al superamento della soglia del 2% del  possesso  (1%
nel caso di variazione).
-  Azioni  o  quote totali nette possedute: andra' indicato il numero
totale delle azioni o quote possedute dal  dichiarante,  in  proprio,
per  il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria
o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento  mobiliare,
indipendentemente  dalla  titolarita'  del  diritto  di  voto. Andra'
inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni
sul capitale sottoscritto.
Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse  azioni  o  quote  facciano
capo  a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro
D, ovvero a piu' soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione
di tale ammontare le cennate azioni o quote dovranno essere computate
una sola volta.
La prima pagina del modello  andra'  completata  con  la  data  della
dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con
la specifica del Codice di Avviamento Postale).
Dovranno  inoltre  essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri
riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche
uno o piu' dei quadri G, H ed L, dovra' pure essere indicato -  nelle
caselle  corrispondenti  -  il  numero dei fogli riempiti per ciascun
quadro.
- Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei
fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN
           NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON
           ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI
           RIQUADRI H ED L
In  questo  quadro  dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui
spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in  proprio  o  in
qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri
H ed L.
I   soggetti   cui  spetta  il  diritto  di  voto  andranno  indicati
esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni  o  quote
possedute  dal  dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi
risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al  2%  del
capitale di cui al riquadro B.
Andra'  effettuata  una  nuova  comunicazione  nel  caso di modifiche
dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i  diritti
di  voto  in  capo  a  detti  nominativi, sempre con riferimento alle
azioni   o   quote   possedute   dal   dichiarante   direttamente   o
indirettamente,   registrino  una  variazione  superiore  all'1%  del
capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.
Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che
sara'  completato  secondo  le  medesime  istruzioni   riportate   al
precedente quadro A.
-  Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere
precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno
capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto  di
altri  soggetti  (E).  Nei primi due casi andra' inoltre precisato il
titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.
Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del  quadro
G.  In  ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a
partire dal numero 1.
- Totale foglio: andra' indicata,  per  ogni  foglio,  la  sommatoria
delle voci "N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto"
riportate nel foglio stesso.
-  Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato, la
sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE
           INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE
           AZIONI O QUOTE
Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato  il
quadro  D,  deve  riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante
possiede azioni o quote di societa' capogruppo.
Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso  di  modifica
di  tali  soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a
tali nominativi, con riferimento alle azioni o  quote  possedute  dal
dichiarante  direttamente o indirettamente, registrino una variazione
superiore alle percentuali di rilevanza.
Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con
diritto  di  voto  andra'  riempito  un  separato  foglio  secondo le
seguenti modalita':
- Societa' controllata,  fiduciaria  o  interposta  persona  titolare
delle  azioni  o  quote  con  diritto  di  voto:  il  riquadro andra'
completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni  o  quote
con diritto di voto riportando le generalita' del soggetto secondo le
medesime  istruzioni  riportate  al precedente quadro A. Andranno poi
riportate le azioni o quote  possedute  dal  soggetto  suddivise  per
titolo  del  possesso  secondo  le  medesime  istruzioni riportate al
precedente quadro D.
- Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la  casella  A
ove  il  titolare  sia  intestatario  fiduciario delle azioni o quote
della societa' capogruppo per conto del dichiarante.
Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata  rispettivamente  la
casella  B  o  la  casella  C se la posizione di controllo - ai sensi
dell'art. 2359 c.c. - e' assicurata al  dichiarante  dalle  azioni  o
quote  detenute  in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri
soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del
cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e  indiretta  si
dovra'   tener   conto,   ai  fini  dell'eventuale  compilazione  dei
successivi riquadri, del soggetto  (dichiarante  o  singolo  soggetto
interposto)  che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni
caso andranno riportati i rapporti  partecipativi  esistenti  tra  il
dichiarante  e  la  societa' controllata, specificando, rispetto alle
azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o  quote
possedute  in  via  diretta  e  la  percentuale  delle azioni o quote
cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.
- Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle
azioni o quote detenute in via indiretta,  andranno  riportati  nella
seconda  parte  del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e
il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con  le
medesime modalita' sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e
il  titolare  delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano
piu'  societa'   controllate   andra'   segnalata   un'unica   catena
partecipativa  tenendo  conto,  in  assenza  di rapporti di controllo
diretto, della societa' che nell'ambito del gruppo detiene il maggior
numero di azioni o  quote.  Ove  per  la  segnalazione  dei  soggetti
interposti  non  fosse  sufficiente un unico foglio, la catena andra'
descritta in fogli successivi numerati progressivamente.
- Totale foglio: andra' indicata,  per  ogni  foglio,  la  sommatoria
delle  voci "N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di
voto", riportate sul foglio stesso.
- Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato,  la
sommatoria delle voci "Totale del foglio".

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE
          (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETA'
          SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)
Andra'  riportato, da parte della societa' fiduciaria, l'elenco degli
effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in  cui
le  azioni  o  quote in proprieta' risultino, sulla base dei rapporti
intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.
Andra'  effettuata  una  nuova  comunicazione  nel  caso di modifiche
dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base  del  rapporto
fiduciario   intrattenuto,   risultino   variazioni   delle  relative
partecipazioni in misura superiore all'1%  del  capitale,  sempreche'
tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.
Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che
sara'   compilato   secondo   le  medesime  istruzioni  riportate  al
precedente quadro A.
Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del  quadro
L.  In  ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a
partire dal numero 1.
- Totale foglio: andra' indicata,  per  ogni  foglio,  la  sommatoria
delle voci "N. azioni o quote" riportate nel foglio stesso.
-  Totale generale: andra' indicata, sull'ultimo foglio compilato, la
sommatoria delle voci "Totale del foglio".