IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito alla  trasformazione  dei
curricula  didattici delle scuole dirette a fini speciali in corsi di
diploma universitario dell'area agraria e veterinaria;
  Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali e
dei veterinari;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella
XXXI-  ter  del medesimo la tabella XXXI-quater, relativa ai corsi di
diploma in:
   produzioni vegetali;
   gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
   tecniche forestali;
   produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
   tecnologie alimentari;
   produzioni animali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i
diplomi universitari in:
   produzioni vegetali;
   gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
   tecniche forestali;
   produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
   tecnologie alimentari;
   produzioni animali.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di agraria puo'  rilasciare  tutti  i  predetti
diplomi universitari, e la facolta' di medicina veterinaria quello in
"produzioni animali".
  Dopo  la  tabella  XXXI-  ter,  annessa  al citato regio decreto 30
settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXXI-quater  relativa
ai  predetti  corsi  di diploma universitario. L'anzidetta tabella e'
allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992
Registro n. 6 Universita' e ricerca, foglio n. 209