IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Visti gli articoli 11, 12 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici; Viste le ordinanze ministeriali 25 novembre 1986, 21 febbraio 1991 e 6 maggio 1991, concernenti le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e di carni fresche provenienti dall'Argentina; Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1991 concernente le modifiche all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina; Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1991 che modifica l'ordinanza 21 febbraio 1991; Vista la decisione della commissione delle Comunita' economiche europee del 20 marzo 1992 n. 92/215/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione sanitaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria; Ordina: Art. 1. 1. Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992 citato in premessa, e' consentita l'importazione dall'Argentina delle seguenti categorie di carni fresche: a) carni fresche disossate, di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario di accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato A; b) carni fresche disossate o non disossate, di bovini, ovini e caprini, nati allevati e macellati nelle regioni dell'Argentina situ- ate a sud del 42 parallelo, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato B; c) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato C; d) le seguenti frattaglie di bovino, oltre alle frattaglie che possono essere importate ai sensi del disposto della lettera b): cuori completamente puliti; muscoli diaframmatici completamente puliti; lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato D. 2. E' vietata l'importazione dall'Argentina di carne fresca di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1. 3. Le carni bovine fresche non disossate provenienti dai territori situati a sud del 42 parallelo non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.