IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  889,  concernente  l'attuazione della direttiva
comunitaria n. 72/462 relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia
sanitaria  all'importazione  di animali delle specie bovina e suina e
di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Visti gli articoli 11, 12 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica n. 231 del 1› marzo 1992, regolamento  di
attuazione   delle   direttive  n.  83/91/CEE,  n.  88/289/CEE  e  n.
91/266/CEE relative a problemi sanitari e  di  polizia  sanitaria  in
materia  di  importazione di animali della specie bovina e suina e di
carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle
trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio  1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto
ministeriale  15  marzo  1990  recante  norme  sanitarie afferenti le
pezzature, la certificazione e la bollatura delle  carni  fresche  in
importazione;
  Vista   la   circolare   n.  88  del  26  maggio  1967  concernente
l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per  la  produzione  di
medicinali;
  Visto  l'art.  2  del  decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante
norme in materia di autorizzazioni sanitarie  per  l'importazione  di
carni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  febbraio  1992  concernente la
sostituzione dei Paesi terzi dai quali e' ammessa  l'importazione  di
animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a
base di carne;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  novembre  1991  concernente il
mantenimento delle importazioni di animali vivi e  carni  fresche  in
provenienza da alcuni Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di
polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da  virus
di tipi esotici;
  Viste  le ordinanze ministeriali 25 novembre 1986, 21 febbraio 1991
e  6  maggio  1991,  concernenti  le  condizioni   zoosanitarie   per
l'importazione   di   animali   e   di   carni   fresche  provenienti
dall'Argentina;
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  febbraio  1991  concernente  le
modifiche  all'ordinanza  ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle
condizioni  zoosanitarie  per   l'importazione   di   carni   fresche
dall'Argentina;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   6  maggio  1991  che  modifica
l'ordinanza 21 febbraio 1991;
  Vista la decisione della  commissione  delle  Comunita'  economiche
europee  del  20 marzo 1992 n. 92/215/CEE relativa alle condizioni di
polizia sanitaria e alla certificazione sanitaria cui e'  subordinata
l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina;
  Ritenuto  necessario  ed urgente adeguare la normativa nazionale in
materia di condizioni zoosanitarie per le carni in  importazione  dai
Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Fatte  salve  le  condizioni  igienico-sanitarie  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica n.  231  del  1›  marzo  1992
citato in premessa, e' consentita l'importazione dall'Argentina delle
seguenti categorie di carni fresche:
    a)  carni  fresche disossate, di bovini, ovini e caprini, escluse
le frattaglie,  dalle  quali  siano  state  asportate  le  principali
ghiandole   linfatiche  accessibili  e  che  posseggano  i  requisiti
indicati nel certificato sanitario  di  accompagnamento,  redatto  in
conformita' del modello di cui all'allegato A;
    b)  carni  fresche  disossate o non disossate, di bovini, ovini e
caprini, nati allevati e macellati nelle regioni dell'Argentina situ-
ate a sud del 42› parallelo, che posseggano i requisiti indicati  nel
certificato  sanitario  d'accompagnamento, redatto in conformita' del
modello di cui all'allegato B;
    c)  carni  fresche  di  solipedi  domestici,  che  posseggano   i
requisiti   indicati  nel  certificato  sanitario  d'accompagnamento,
redatto in conformita' del modello di cui all'allegato C;
    d) le seguenti frattaglie di bovino, oltre  alle  frattaglie  che
possono essere importate ai sensi del disposto della lettera b):
    cuori completamente puliti;
    muscoli diaframmatici completamente puliti;
    lingue   completamente   pulite,   con  epitelio  e  senza  osso,
cartilagine o tonsille,  che  posseggano  i  requisiti  indicati  nel
certificato  sanitario  d'accompagnamento, redatto in conformita' del
modello di cui all'allegato D.
  2. E' vietata l'importazione  dall'Argentina  di  carne  fresca  di
categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
  3.  Le carni bovine fresche non disossate provenienti dai territori
situati a sud del 42› parallelo non  possono  essere  introdotte  nel
territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno
ventuno giorni dalla data della macellazione.