IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il comma 5 del medesimo art. 20 che demanda al CIPE, sentito
il   nucleo   di   valutazione   per   gli   investimenti   pubblici,
l'approvazione dei progetti suscettibili di immediata realizzazione;
  Visto  il  citato  comma  1,  che  autorizza  le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano a ricorrere ad  operazioni  di  mutuo
con  la  BEI,  con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo le modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data
7 dicembre 1988;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale
sono  state  determinate  le quote di mutuo in 3.000 miliardi di lire
per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989
e 1990, ed e'  stata  altresi'  riservata  la  complessiva  somma  di
418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico, dei policlinici universitari e degli
istituti zooprofilattici sperimentali;
  Visto l'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  il
quale  ha  previsto  che  gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i  policlinici  universitari  a  diretta  gestione,  gli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di
sanita', possano essere  ammessi  direttamente  alla  contrazione  di
mutui  per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20
della legge n. 67/1988 a valere su  una  apposita  quota  di  riserva
determinata dal CIPE;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  della  sanita',  concernente la
ripartizione della predetta somma di 418,700 miliardi di lire tra gli
istituti ed i policlinici interessati;
  Considerato che il Ministero della sanita' nella predetta  proposta
di riparto ha privilegiato i programmi di cui ha verificato la sicura
ed  immediata fattibilita', prevedendo nei confronti dei progetti non
interamente finanziabili nel primo  triennio,  il  completamento  dei
trienni successivi utilizzando eventualmente anche le quote del Fondo
sanitario nazionale in conto capitale;
  Ritenuto  di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro
della sanita';
  Visto il parere espresso in data 27 settembre  1989  dal  Consiglio
sanitario  nazionale  in  sede  di  proposta  di  ripartizione  della
disponibilita' relativa  al  primo  triennio,  recepita  con  propria
deliberazione del 13 ottobre 1989;
                              Delibera:
  La  somma di lire 418,700 miliardi viene ripartita tra gli istituti
di  ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico,   gli   istituti
zooprofilattici  sperimentali,  i  policlinici universitari a diretta
gestione e l'Istituto superiore di sanita', secondo quanto  riportato
nella  tabella  in  allegato  che  fa parte integrante della presente
deliberazione.
  Il Ministro della sanita', in sede di  presentazione  del  prossimo
piano  triennale  di  investimenti  in  sanita', portera' ad adeguata
soluzione il problema dei policlinici misti.
   Roma, 31 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO