(all. 1 - art. 1)
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITA' SPETTANTI AL
   PRESIDENTE,  AI  VICE  PRESIDENTI  ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO
   NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, APPROVATO  CON  DECRETO  DEL
   PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 NOVEMBRE 1989.
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 i commi 2, 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti:
  "  2.  Ai vice presidenti spetta una indennita' mensile forfettaria
di L. 4.700.000.
   3. Ai consiglieri spetta una indennita' mensile forfettaria di  L.
2.900.000.
   4. Ai presidenti delle commissioni permanenti ed al presidente del
collegio dei revisori spetta una indennita' mensile forfettaria di L.
3.500.000.".
  2. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "  5.  Le  indennita' di cui ai commi precedenti sono ridotte di L.
300.000  per  ogni  mancata  presenza  alla  riunione  dell'assemblea
ordinaria,   salvo  che  l'assenza  sia  dovuta  all'assolvimento  di
missione per conto del CNEL.".
       AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
       sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
       disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
       sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
       e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
       approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
       fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
       alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
       valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                             NOTE AL DECRETO
       Nota alle premesse:
          -  La  legge  n.  936/1986  reca:  "Norme  sul Consiglio
       nazionale dell'economia e del lavoro". Il testo dell'art. 9
       della citata legge e' il seguente:
          "Art. 9 (Indennita' diaria di presenza e rimborso  delle
       spese  dei  membri  del  CNEL).  - 1. Il regolamento di cui
       all'art. 20 disciplina le indennita', le diarie di presenza
       e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai  vice
       presidenti e ai consiglieri".
                            NOTE ALL'ALLEGATO
       Nota all'art. 1:
          -  Il  testo  dell'art.  1  del D.P.R. 17 novembre 1989,
       cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
          "Art. 1. - 1. L'indennita' di carica per  il  presidente
       del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n.
       936,  e'  commisurata  al trattamento economico complessivo
       spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari
       previsti dall'art. 100 della Costituzione.
           2. Ai vice presidenti  spetta  una  indennita'  mensile
       forfettaria di L. 4.700.000.
          3.   Ai   consiglieri   spetta  una  indennita'  mensile
       forfettaria di L.  2.900.000.
          4.  Ai  presidenti  delle  commissioni  permanenti ed al
       presidente del collegio dei revisori spetta una  indennita'
       mensile forfettaria di L.  3.500.000.
           5.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  precedenti sono
       ridotte di L.   300.000  per  ogni  mancata  presenza  alla
       riunione  dell'assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia
       dovuta all'assolvimento di missione per conto del CNEL.".
                            Art. 2.
. Il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  1.  Ai  consiglieri  residenti  fuori Roma spetta il rimborso di
te le spese di viaggio, anche con mezzo aereo  o  automobilistico,
che'  delle  spese  di  soggiorno  nella  misura forfettaria di L.
.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle  otto
 di permanenza fuori della loro residenza.".
       Nota all'art. 2:
          -  Il  testo  dell'art.  2  del D.P.R. 17 novembre 1989,
       cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
          "Art. 2. - 1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta
       il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche  con  mezzo
       aereo  o  automobilistico, nonche' delle spese di soggiorno
       nella misura forfettaria di L. 140.000 per ogni giornata  o
       frazione  di giornata superiore alle otto ore di permanenza
       fuori della loro residenza.
          2. La documentazione delle spese di viaggio  deve  avere
       data   corrispondente   alla   riunione   per  la  quale  i
       consiglieri sono convocati.
          3.   Per   quanto   riguarda   l'utilizzo   del    mezzo
       automobilistico,  che  viene  fatto  dal  consigliere senza
       responsabilita' da parte del CNEL, il rimborso spese, oltre
       ai pedaggi autostradali, viene effettuato con  l'indennita'
       automobilistica  prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio
       1978, n. 417, e dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente
       della  Repubblica  16  gennaio  1978,  n. 513, e successive
       modificazioni.
          4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri
       che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in
       occasione  della  riunione  degli  organi  consiliari,   in
       localita'  diversa dalla loro abituale residenza compete il
       rimborso  delle  spese  di  viaggio  dalla   localita'   di
       provenienza.".
                            Art. 3.
. All'art. 3 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1.  Ai  consiglieri  che  si  recano  in missione nel territorio
ionale per conto del consiglio spetta per ogni giornata o frazione
giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di
ggio, una indennita' forfettaria giornaliera di L. 140.000.
2. Per i consiglieri che si recano in missione  all'estero,  oltre
rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennita' forfettaria
rnaliera di L. 290.000.".
. All'art. 3 il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  5.  Ad  esperti  formalmente  invitati a partecipare alle sedute
li  organi  consiliari,  spetta   una   indennita'   di   presenza
rnaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si
lica il trattamento previsto per i consiglieri.".
       Nota all'art. 3:
          -  Il  testo  dell'art.  3  del D.P.R. 17 novembre 1989,
       cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
          "Art. 3. - 1. Ai consiglieri che si recano  in  missione
       nel territorio nazionale per conto del Consiglio spetta per
       ogni  giornata  o  frazione di giornata superiore alle otto
       ore,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,   una
       indennita' forfettaria giornaliera di L.  140.000.
          2.   Per   i  consiglieri  che  si  recano  in  missione
       all'estero, oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
       spetta   una   indennita'  forfettaria  giornaliera  di  L.
       290.000.
          3. Lo stesso trattamento economico di cui ai commi  1  e
       2,  in sostituzione di ogni altra indennita', e' attribuito
       ai  componenti  di  delegazioni  ufficiali   nominate   dal
       presidente del CNEL.
          4.  Il  medesimo  trattamento  previsto  dai commi 1 e 2
       spetta al presidente ed ai vice presidenti.
          5. Ad esperti formalmente invitati  a  partecipare  alle
       sedute  degli  organi  consiliari, spetta una indennita' di
       presenza giornaliera di  L.  100.000.  Qualora  essi  siano
       residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per
       i consiglieri.".
                            Art. 4.
.  Le  disposizioni  del  presente regolamento hanno vigore dal 1›
naio 1992.