IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la decisione in data 16 dicembre 1991 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha concesso un contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria PRISMA nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunita' europee in tale contesto, ammontanti a circa lire 34,7 miliardi, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria PRISMA, richiamata in premessa, riguardano il sostegno per la creazione, l'ammodernamento ed il miglioramento delle prestazioni dei laboratori di collaudo, di prova e di taratura, lo sviluppo del concetto di qualita', l'informazione e l'assistenza alle imprese in materia di appalti pubblici e di normativa tecnica. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche necessarie all'attuazione delle sopraindicate linee di intervento, per gli anni 1992 e 1993, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 30,875 miliardi di lire, e' assicurato per lire 15,300 miliardi con disponibilita' delle regioni, per lire 10,682 miliardi con risorse degli altri enti pubblici interessati e per lire 4,893 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 4. Fermo restando il riferimento alle singole annualita' del programma, la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 6. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato; anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. Roma, 12 giugno 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO