L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 ottobre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico alcune aree ricadenti nella fascia costiera del comune di Realmonte cosi' di seguito descritte: "l'area, contigua alla zona di singolare bellezza, denominata Scala dei Turchi, in localita' Punta Grande, individuata nello strumento urbanistico vigente nel comune di Realmonte come zona B3, ricadente a sud-ovest della strada 'Guardia' e della strada costiera Porto Empedocle-Realmonte, a partire dall'incrocio della suddetta stradella 'Guardia', verso occidente; la porzione di territorio facente parte dell'altura di Monte Rosso, sulla quale sorge l'omonina Torre, compresa tra l'arco di circonferenza del raggio di 250 metri con centro sulla torre e la fascia costiera di metri 300 dal mare gia' vincolata dalla legge n. 431/85"; Accertato che il predetto verbale del 25 ottobre 1990 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Esaminate l'opposizione proposta dai signori Juliani Maria Giovanna, Juliani Alfredo, Juliani Assunta e Biondo Carmela, nonche' le osservazioni al vincolo proposte dal Comitato regionale siciliano della Lega per l'ambiente; Rilevato che le predette opposizioni nel merito appaiono prive di fondamento, in quanto le aree in cui si richiede l'esclusione dalla zona di vincolo, pur presentando al loro interno episodi costruttivi anche recenti, per le loro caratteristiche complessive costituiscono parte rilevante del vincolo; Constatato che la zona costiera di Realmonte e' caratterizzata da formazioni geologiche di diversa natura che si susseguono in tutto il loro sviluppo in una grande varieta' di forme tra cui la piu' singolare e' quella costituita dalla conformazione naturale della cosi' detta "Scala dei Turchi" a Punta Maiata. Emergente dai caratteristici calanchi argillosi che la rinserrano da est e da ovest, la bianca scogliera di Maiata si eleva quasi a picco sul mare, da dove e' visibile, per la sua chiarezza, anche da grandissima distanza, ponendosi come preciso riferimento geografico a chi quei mari solcava nell'antichita'. Subito ad occidente della "Scala dei Turchi", segue la singolare formazione calanchifera di Lido Rossello e l'altura di Capo Rossello con il Faro; ancora piu' ad occidente l'altura delle Pergole, nella quale si eleva la torre cinquecentesca di Monte Rosso, che dal naturale colore della roccia arenaria prende il suo nome. Ai piedi della torre, in riva al mare, poco ad oriente di essa, il fabbricato dell'ex caserma della Guardia di finanza che, seppure di recente costruzione, segna fisicamente la parte piu' accessibile della costa dal mare. Ad occidente della stessa torre, la costa, caratterizzata dalla vegetazione a macchia nella quale spiccano le palme nane, si fa piu' bassa aprendosi alla breve piana che si addentra tra le colline di Siculiana; Considerato che le alture sopra descritte costituiscono, per chi dalla loro sommita' ammiri il paesaggio costiero, punti di vista privilegiati. Da essi, infatti, lo sguardo puo' spaziare libero per molti chilometri sino a dove, sia ad oriente che ad occidente, la linea dell'orizzonte si unisce con la sottile striscia di terra. Ed e' da esse che si riesce soprattutto ad apprezzare l'incomparabile bellezza del tratto di costa di cui in argomento, cogliendo gli aspetti salienti e le qualita' essenziali di un paesaggio, a questa scala, ancora integro e seducente; Considerato che in questo vario e per molti aspetti singolare tratto di costa gli insediamenti umani si concentrano in alcune zone ben circoscritte e abbastanza limitate come Punta Grande e Lido Rossello, dove si riscontra anche una notevole densita' edilizia, mentre in tutta la restante parte gli insediamenti sono quasi del tutto assenti o poco concentrati. Per quanto riguarda il Lido Rossello, la zona B come attualmente perimetrata dal vigente strumento urbanistico, e' quasi interamente edificata ad esclusione di alcuni tratti marginali, mentre il versante occidentale di Punta Grande, proprio nella zona a vista nella Scala dei Turchi - zona B dello strumento urbanistico - risulta ancora quasi libera da costruzioni. Quest'ultima zona si distacca anche fisicamente dalla rimanente parte dell'abitato di Punta Grande, in quanto proprio da questo promontorio la costa, procedente verso oriente, si arretra costitutendo l'insenatura di Durrueli non visibile dalla costa di Punta Maiata. Il breve promontorio di Punta Grande, subito prima di Punta Maiata, si abbassa repentinamente sino a frastagliarsi in una bassa scogliera, dove si accentua per contrapposizione altimetrica la maestosa bellezza solitaria del bianco e ripido versante orientale della "Scala dei Turchi"; Ritenuto, pertanto, che il breve tratto di costa compreso tra Punta Maiata e Punta Grande si costituisce come parte integrante di un unicum paesistico piu' esteso, non ancora completamente compromesso, sino ad oltre i territori costieri di Monte Rosso e che le caratteristiche naturali e l'interesse paesaggistico dell'area, pur se zona B dello strumento urbanistico vigente, impongono una migliore tutela di essa; Considerato che, ad esclusione delle sopra descritte zone B del vigente strumento urbanistico, la fascia costiera interessante il comune di Realmonte e', in atto, sufficientemente tutelata per effetto dell'art. 1 della legge n. 431/85 ed ai sensi della legge n. 1497/39; Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, che: occorre includere, al fine di una maggiore e piu' adeguata tutela della fascia costiera e dell'altura sulla quale sorge la Torre di Monte Rosso, la zona B3 ricadente a sud-ovest della strada "Guardia" e della strada provinciale costiera Porto Empedocle-Realmonte a partire dall'incrocio della suddetta stradella "Guardia" verso occidente, nonche' la porzione di territorio compresa tra l'arco di circonferenza del raggio di 250 metri con centro sulla torre e la fascia di metri 300 dal mare; dovranno essere escluse dal vincolo paesaggistico la zona B3 del Lido Rossello e la zona B3 posta a nord della strada della "Guardia" ricadente a Punta Grande, in quanto ormai quasi completamente urbanizzate; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico, le aree ricadenti nella fascia costiera di Realmonte, come sopra descritte, in conformita' della proposta del 25 ottobre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15; Esaminata la proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con nota n. 4544 del 16 dicembre 1991, chiede, ai sensi e per gli effetti del gia' citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia della zona costiera ricadente nel comune di Realmonte, comprendente Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, e cosi' delimitata: "dal confine comunale con Siculiana, il limite si identifica, a nord, con la strada rurale che si diparte dal vertice formato dalle particelle 17 e 48, fino ad incontrare la strada vicinale 'Pietre Cadute Giallonardo', cosi' come riportato nel foglio di mappa catastale n. 7; prosegue ad est, lungo detta strada vicinale, fino ad incontrare la strada vicinale 'Monte Rosso' e segue quest'ultima per tutto il tratto compreso nel foglio di mappa catastale n. 8, fino allo spigolo nord della particella 106 del foglio di mappa catastale n. 9. Da qui, il limite prosegue ancora verso est, delimitando e comprendendo le particelle 13 e 22, sino ad incontrare la strada vicinale 'Pergole'; prosegue ancora lungo detta strada vicinale per tutto il tratto compreso nei fogli di mappa catastale n. 9 e n. 12, fino al confine sud della particella 137 ricadente nel foglio n. 12 e continua, delimitando e comprendendo per intero le particelle 140, 141, 146, 404, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 335, 336, 161, 173 e 223, del foglio di mappa n. 12, fino ad incontrare la strada vicinale 'dalle Pergole a Baiati', e, seguendo la stessa, fino al confine con il foglio di mappa n. 13. Il limite prosegue nel foglio di mappa n. 13 con la strada rurale, delimitando e comprendendo per intero le particelle 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 315, 144, 145, 147, 155, 170, 341, 172, 171, 176, 177, 381, 380, 379, 240, 182, 247, 186, 188, 190, 206, 193, 338, 198, 199, 251, 276, 250, 249, 203, 289. Da qui, il limite si immette nella strada rurale che delimita le particelle 29, 307, 321, porzioni delle 308 e 309 (cosi' come riportate nella relativa planimetria allegata al presente decreto), 371, 370, 227 e 45, tutte ricadenti nel foglio n. 13, fino al vallone 'Forte', che costituisce il limite tra i fogli di mappa n. 13 e n. 20. Si riprende, quindi, nel foglio n. 20, lungo il vallone sopra detto, che delimita, comprendendole, le particelle 33, 221, 35, 36 e 183 fino alla strada provinciale Realmonte-Capo Rossello, nel punto in cui si incontra con la strada provinciale panoramica Porto Empedocle-Realmonte. Quindi, si segue detta panoramica in direzione est, sia per il tratto ricadente nel foglio di mappa 21, sia per quello ricadente nel foglio di mappa n. 23, fino alla strada 'Guardia' al confine est della particella 267 ricadente nello stesso foglio n. 23. Da qui, il limite prosegue fino al mare. Da questa perimetrazione dell'area di vincolo e' esclusa la 'Zona B3' dell'abitato di Lido Rossello, cosi' come delimitata dal vigente strumento urbanistico del comune di Realmonte ed evidenziata nel foglio di mappa n. 20 allegata al presente decreto"; Considerato che la zona costiera suddescritta: dal punto di vista paesaggistico, e' caratterizzata da tre alti promontori: Punta Grande, Capo Rossello e Monte Rosso, dai quali e' possibile godere di eccezionali viste panoramiche. Tra Punta Grande e Capo Rossello si sviluppa, a strapiombo, la formazione calanchifera di Lido Rossello, che culmina ad est con la bianca massa a terrazzamenti naturali della "Scala dei Turchi". In questo contesto riveste un ruolo importante la strada panoramica Porto Empedocle- Realmonte, la quale si pone come limite settentrionale alla formazione sopra descritta e come punto di vista di affaccio sul mare. In questa fascia, incuneato tra i due alti rilievi di Capo Rossello e del promontorio a calanchi che lo fronteggia sul lato est, si trova l'agglomerato stagionale di Lido Rossello, mentre, proseguendo verso ovest, compresa tra Capo Rossello e Monte Rosso, si trova la zona denominata "Pergole" con andamento altimetrico degradante verso il mare e caratterizzata da una pendenza molto minore nei confronti delle altre zone; la sua conformazione complessiva si puo' assimilare ad un anfiteatro sul quale svetta solitario l'edificio gia' caserma della Guardia di finanza. Sulla zona insistono piccole case ad uso prevalentemente stagionale. L'area piu' ad ovest, fino al limite amministrativo del comune di Realmonte, e' caratterizzata da una baia denominata "Il Golfo", il cui entroterra ha caratteristiche simili a quelle di contrada "Pergole", e da un grande tratto di fascia costiera costituita da una ripida parete di natura gessosa. A cerniera tra queste due zone, si pone la bassa propaggine di Punta Secca a ridosso della quale si nota la presenza di un tratto di duna costiera; dal punto di vista architettonico, e' caratterizzata dalla presenza della torre costiera di Monte Rosso, posta sulla cima del monte omonimo a quota 151 m s.l.m., risalente alla fine del XVI secolo, epoca in cui il Camilliani eseguiva il suo disegno di fortificazione della fascia costiera. La torre, che riveste anche una particolare valenza paesaggistica, si trova tutt'oggi in discreto stato di conservazione, essendo stata utilizzata fino alla seconda guerra mondiale come posto di osservazione della Marina militare italiana. Tipologicamente e' una torre di "grande mole" che riprende la canonica scanzione su tre livelli: basamento bastionato, primo livello e copertura a terrazzo. Del sistema complessivo di difesa del territorio costiero di Realmonte faceva parte un'altra torre posta sul promontorio di Capo Rossello a quota 91 m s.l.m.; quest'ultima demolita nel secolo XVIII per fare posto all'omonimo faro tutt'oggi esistente ed in funzione. Ad est di Monte Rosso sorge, su di una piccola propaggine sul mare in localita' "Pergole", un edificio databile all'inizio del nostro secolo, destinato in passato a caserma della Guardia di finanza, il quale si configura, se non come emergenza monumentale, come importante punto di riferimento visivo, fruibile dal mare e dagli itinerari terrestri. Il suddetto edificio, strettamente interrelato alle altre due preesistenze (torre e faro) emergenti nell'intorno, risulta di notevole valenza paesaggistica; dal punto di vista geologico e geomorfologico, nella parte compresa nel territorio del comune di Realmonte e' caratterizzata da notevoli successioni lito-stratigrafiche che, per omogeneita' ed importanza, possono essere suddivise in due distinti tratti. Il tratto tra Punta Grande e Capo Rossello e' caratterizzato dalla presenza di sedimenti elastici poggianti su terreni piu' antichi (sezioni litostratigrafiche "Capo Rossello" e "Punta Grande"), la cui successione comprende le seguenti litologie; arenazzolo, trubi, formazione di monte Narbone, terrazzi marini. Il secondo tratto, da Capo Rossello a Punta Secca, ed altri, e' invece caratterizzato dalla presenza di una struttura plicativa, con assi strutturali orientati NW-SE e da una successione litostratigrafica discontinua comprendente dalla base gessi evaporitici, trubi, la formazione di monte Narbone ed, infine, calcareniti e sabbie del Pliocene inferiore - Pleistocene inferiore. I caratteristici tratti geomorfologici che conferiscono all'area particolare bellezza derivano da fattori litologici, strutturali e tettonici. Durante le fasi di ritiro dal mare, questo ha modellato la costa con la formazione di gradoni naturali; dal punto di vista naturalistico, risulta di particolare pregio l'altura di Capo Rossello interessata da forestazione con essenze di eucaliptus e pini e dalla spontanea macchia mediterranea. Di notevole interesse sono anche: la coltre vegetativa, costituita da piante psammofile, rupestri e da macchia aperta, riscontrabile nella parte occidentale a partire da Capo Rossello, e la "garriga", biotopo tipico della fascia costiera arida del bioma mediterraneo, punteggiata dalla presenza di colture agrarie quali vigneti, frutteti ed orti. Per quanto riguarda l'aspetto vegetativo bio-marino si rileva che i substrati rocciosi di Monte Rossello, Punta Grande e Punta Secca e le aree di fondo mobile da esse delimitate presentano una tipologia e una composizione biocenotica con presenze di alghe fitofile frammiste a Posidonia oceanica. I suddetti substrati rocciosi mostrano una morfologia caratteristica essendo formati da terrazzamenti che determinano zone di accumulo di sedimento fine con lo sviluppo di caratteristiche facies capaci di tollerare la elevata sedimentazione; Ritenuto, pertanto, che la zona costiera come sopra descritta, in parte sottoposta a tutela paesaggistica ex legge e per l'art. 1, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 431 e per effetto della deliberazione adottata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 25 ottobre 1990, che contestualmente si approva, possiede caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente; Ritenuta l'opportunita' di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera del comune di Realmonte, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991; Ritenuto che alla dichiarazione d'immodificabilita' temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi si sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1- bis della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico; Per tali motivi; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la zona costiera ricadente nel comune di Realmonte, comprese le aree deliberate nella seduta del 25 ottobre 1990 dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, descritte come sopra e delimitate nelle planimetrie A, B, C 1, C 2 C 3, C 4, C 5, C 6, C 7, C 8 e D, allegate, che formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.