IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art.  36 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre
1991 n. 394, il quale prevede che possono  essere  costituiti  parchi
marini o riserve marine in determinate aree tra le quali l'Arcipelago
della Maddalena;
  Visto  l'art.  6,  comma  1, della stessa legge 6 dicembre 1991, n.
394, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto  con
il  Ministro  della  marina  mercantile,  in  caso  di  necessita' ed
urgenza, puo' individuare aree da proteggere ai  sensi  della  stessa
legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia;
  Visto l'art. 6, comma 5, della citata legge 6 dicembre 1991 n. 394,
il  quale  stabilisce  che  per  le aree protette marine le misure di
salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge  3  marzo
1987, n. 59;
  Visto l'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato   che   l'isola   di   Budelli,  nell'Arcipelago  della
Maddalena, presenta profili ambientali di grande importanza,  essendo
caratterizzata   da   comunita'   bentoniche  del  meso-infralitorale
estremamente ricche di specie  animali  e  vegetali  tra  cui  e'  da
sottolineare la presenza di estese colonie di "Corallum rubrum" e che
l'intera   costa  della  stessa  isola  costituisce  una  delle  aree
malacologiche piu' interessanti tra quelle conosciute;
  Considerato che l'isola di Budelli e'  oggetto  di  un  notevole  e
crescente flusso di natanti;
  Considerato  che  appare  necessario  ed  urgente  evitare  che  il
predetto  flusso  turistico  comprometta  l'equilibrio  del  delicato
ecosistema marino;
  Ritenuto  opportuno,  per quanto sopra, avvalersi delle facolta' di
adottare le misure di salvaguardia di cui  al  citato  art.  6  della
legge quadro sulle aree protette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La fascia demaniale marittima dell'isola di Budelli e l'area marina
circostante  l'isola  medesima  fino  a  300  metri  dalla  costa  e'
individuata quale area marina da  proteggere  ai  sensi  dell'art.  6
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.