IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;
  Vista la legge 30 dicembre 1991,  n.  413  che  con  l'art.  12  ha
introdotto,  con  effetto 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione dei corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni  di  servizi  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  per  le  quali  non e' obbligatoria l'emissione della
fattura se non a richiesta del cliente, mediante  il  rilascio  della
ricevuta  fiscale  di  cui  all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249, e successive modificazioni, ovvero dello  scontrino  fiscale  di
cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni;
  Considerato  che  l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 stabilisce  che  per  le  prestazioni  di  trasporto  pubblico
collettivo  di  persone  e  di  veicoli  e  bagagli  al  seguito, con
qualunque mezzo esercitato, i biglietti  di  trasporto  assolvono  la
funzione  dello  scontrino  fiscale  e  che  con decreto ministeriale
dovranno essere fissate le caratteristiche a cui dovranno  rispondere
tali biglietti;
  Ritenuta la necessita' di fissare le predette caratteristiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di  veicoli  e  bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e
per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se  non  a
richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione
dello scontrino fiscale.
  2.  Agli effetti del presente decreto per biglietto di trasporto si
intende il titolo di viaggio che da' diritto alla effettuazione della
prestazione.
  3. Il biglietto  di  trasporto  deve  contenere  in  ogni  caso  le
seguenti indicazioni:
    a)  ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della
persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa  e  numero  di
partita  IVA  del  soggetto  emittente  il  titolo  di  viaggio o che
effettua la prestazione di trasporto;
    b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
    c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
    d) numero progressivo;
    e)  data  da  apporre   al   momento   dell'emissione   o   della
utilizzazione.
  4.  Le  indicazioni  di  cui  alla  lettera a) del precedente comma
possono, nei  trasporti  cumulativi  che  danno  luogo  al  biglietto
integrato,  essere  riferiti  o  all'emittente  o  ad  una sola delle
imprese che partecipano al trasporto.
  5. Le indicazione di cui alle lettere b) e c) del comma precedente,
possono  essere  espresse  anche  in  codice  alfa-numerico  la   cui
decodificazione  sia  stata  preventivamente comunicata al competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero stampata sul  titolo
di trasporto stesso.