IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1); Viste la decisione in data 31 ottobre 1989, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha approvato il quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, nonche' le altre decisioni riguardanti altre azioni; Visti i programmi operativi predisposti dalle amministrazioni interessate e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle Comunita' europee, per quanto riguarda l'intervento dei fondi comunitari; Vista la propria delibera in data 30 maggio 1991 con la quale e' stato definito, coordinato e finanziato il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991; Vista la propria delibera in data 31 gennaio 1992, con la quale e' stata prorogata, per l'esercizio 1992, l'operativita' delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, in base all'art. 3 della legge n. 183/87, negli anni 1990 e 1991, concernenti la definizione ed il coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario; Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea per l'esercizio 1992, ammontanti a circa 1.616,1 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate in premessa, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e relativi programmi operativi nonche' dalle altre decisioni comunitarie, riguardano iniziative di sviluppo in vari settori produttivi e di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Il finanziamento della quota nazionale per l'anno 1992, pari a 1.819,5 miliardi di lire di competenza statale e' assicurato, per 1.048,5 miliardi di lire, a valere sulla legge n. 64/8z6 e su altre leggi nazionali attinenti ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie, per 416,5 miliardi di lire da disponibilita' regionali e territoriali anch'esse attinenti ai settori di riferimento e, per 354,5 miliardi di lire, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Le erogazioni da parte del Fondo saranno effettuate in favore dei soggetti attuatori delle azioni, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 citato in premessa. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 devono essere impegnate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. 5. A seguito di modifiche intervenute nella sede comunitaria e delle verifiche in ambito nazionale onde assicurare il completo assorbimento delle risorse messe a disposizione dalla Comunita', il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' apportare le necessarie variazioni alla presente delibera. 6. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 7. La limitazione di cui al comma 3 della delibera CIPE 30 maggio 1991, concernente il programma per gli interventi finanziari nel Mezzogiorno per l'anno 1991, non opera per il programma comunitario Valoren. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO