IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; Visti i decreti 4 agosto 1978, 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980, concernenti, fra l'altro, disposizioni sull'impiego dei preparati a base di metadone per il trattamento dei tossicodipendenti; Visto il decreto 19 dicembre 1990, n. 445 "Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle modalita' d'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza"; Considerato che nella seduta del 19 febbraio 1992 il Consiglio superiore di sanita', ha confermato i pareri gia' espressi dalla sezione IV nelle sedute del 23 febbraio 1983 e del 25 ottobre 1983 e dalle sezioni congiunte III e IV nella seduta del 29 ottobre 1985 favorevoli all'utilizzo delle preparazioni orali a base di metadone per il trattamento analgesico domiciliare e alla commercializzazione in farmacia del metadone orale per uso analgesico; Ritenuto opportuno dare attuazione ai precedenti pareri nel rispetto delle indicazioni espresse dallo stesso Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. A fini di trattamenti analgesici, e' consentita la vendita al pubblico di preparazioni orali di specialita' medicinali o di altri farmaci per uso umano pronti per l'impiego prodotti industrialmente o di medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati a essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia ovvero di medicinali destinati a malati determinati preparati in farmacia su prescrizioni mediche, a base di metadone, sotto forma di flaconcini orali o di compresse, confetti o capsule. 2. La vendita delle preparazioni di cui al precedente comma 1 e' subordinata a presentazione di ricetta medica redatta ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.