La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  Autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Sono definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei   trasportati   o   del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in volta. 
  2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
    a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta,  natante
e veicoli a trazione animale; 
    b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e   autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,   al   solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.