PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A COPENAGHEN IL 26 FEBBRAIO 1980. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Danimarca, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il paragrafo 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e sostituito dal seguente: " " a) Per quanto concerne la Danimarca: 1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten), 2) l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat), 3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat), 4) i contributi per pensione di anzianita' (folkepensionsbidragene), 5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten), 6) l'imposta speciale sul reddito (den saerlige indkomstskat), 7) l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten), 8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten), 9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden), 10) le imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven), 11) l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten), (qui di seguito indicate quali "imposta danese"