(Protocollo - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE  LE  DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E  PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A COPENAGHEN  IL  26  FEBBRAIO
1980. 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il  Governo  del  Regno  di
Danimarca, desiderosi di concludere un Protocollo  recante  modifiche
alla Convenzione tra  le  Parti  contraenti  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per
prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenaghen  il  26  febbraio
1980, 
  hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
  Il paragrafo 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e
sostituito dal seguente: 
" " a) Per quanto concerne la Danimarca: 
       1)  l'imposta  erariale  sul  reddito   (indkomstskatten   til
staten), 
       2)   l'imposta   comunale   sul   reddito    (den    kommunale
indkomstskat), 
       3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den
amtskommunale indkomstskat), 
       4)    i    contributi    per    pensione     di     anzianita'
(folkepensionsbidragene), 
       5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten), 
       6) l'imposta speciale sul reddito (den saerlige indkomstskat),
       7) l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten), 
       8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten), 
       9) il contributo al fondo di  malattia  "giornaliera"  (bidrag
til dagpengefonden), 
      10) le imposte prelevate ai sensi  della  legislazione  fiscale
sugli idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven), 
      11)  l'imposta  erariale  sul  patrimonio  (formueskatten   til
staten), 
          (qui di seguito indicate quali "imposta danese"