IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 50 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/398/CEE  del
Consiglio  del  3  maggio  1989,  relativa  al  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri  concernenti  i  prodotti  alimentari
destinati ad una alimentazione particolare. 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
   1.  I  prodotti  alimentari   destinati   ad   una   alimentazione
particolare sono prodotti alimentari che,  per  la  loro  particolare
composizione  o  per  il  particolare  processo   di   fabbricazione,
presentano le seguenti caratteristiche: 
      a)  si  distinguono  nettamente  dagli  alimenti   di   consumo
corrente; 
      b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; 
      c) vengono  commercializzati  in  modo  da  indicare  che  sono
conformi a tale obiettivo. 
   2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere  alle
esigenze  nutrizionali  particolari  delle  seguenti   categorie   di
persone: 
      a) le persone  il  cui  processo  di  assimilazione  o  il  cui
metabolismo e' perturbato; 
      b)  le  persone  che  si  trovano  in  condizioni  fisiologiche
particolari   per   cui   possono   trarre    benefici    particolari
dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; 
      c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia,  in  buona  sa-
lute. 
   3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a)  e  b)
possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di  re-
gime".