APPENDICI AL TITOLO III Appendice I - Art. 198 Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori Appendice II - Art. 199 Caratteristiche costruttive dei quadrici a motore Appendice III - Art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi Appendice IV - Art. 219 Valore massimo della massa rimorchiabile sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi Appendice V - Art. 227 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi Appendice VI - Art. 231 Particolari costruttivi del segnale mobi plurifunzionale di soccorso Appendice VII - Art. 233 Punzonatura d'ufficio del numero di tela Appendice VIII - Art. 237 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione Appendice IX - Art. 238 Elementi su cui devono essere effettuati controlli tecnici Appendice X - Art. 241 Attrezzature delle imprese abilitate all revisione dei veicoli Appendice XI - Art. 255 Targhe provvisorie di circolazione Appendice XII - Art. 257 Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi Appendice XIII - Art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensio- nali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione -------------- APPENDICE I - Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori) 1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori di cui all'articolo 198 sono le seguenti: a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore. b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. c) Condotto di aspirazione: puo' costituire corpo unico con il cilindro o puo' essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondita' di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoche' costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili. d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Cio' non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore. g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuita' artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse. h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile. i) Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m. APPENDICE II - Art. 199 (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 1. Le caratteristiche costruttive del motore dei quadricicli sono le seguenti: a) numero massimo di cilindri: 2 (per motori a combustione interna); b) cilindrata massima: 300 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione spontanea; c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili; d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita al punto c); e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto c); f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto c); g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di (Piu' o Meno) 150 giri/minuto; h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto piu' stretto, non superi 3 mm; i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione piu' stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni; l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare; m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole; n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm. 2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che: a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non piu' di 25 cm di distanza del sedile di guida nella posizione di massimo arretramento; b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione; c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm(Elevato al Quadrato). APPENDICE III - Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi) 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile e' limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare: a) 1,45 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non puo' essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia piu' il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato rimorchio, salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, lettera g). 2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio. 3. Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continua ed automatico, non suscettibili di superare la velocita' di 40 km/h, il valore massimo del rapporto e' elevato a tre. 4. Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del codice il valore massimo del rapporto puo' essere elevato a sei, quando la motrice non possa superare in servizio di traino la velocita' di 40 km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75% della propria massa complessiva. 5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Questa prova non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t. 6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio e' necessario che: a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; b) siano verificate le condizioni di inscrivibilita' in curva previste dall'articolo 217; c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro; e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di contain- ers di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d) ed e) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo; f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice; g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a cio' destinati. APPENDICE IV - Art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) 1. Le caratteristiche e i valori di intensita' luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue: ===================================================================== Colore |N.ro| Posizione| Sup. minima | Angolo | Angoli del | | | di ciascun |divergente| di dispositivo| | | dispositivo | | incidenza | | | (cm(Elevato |-------------|------------- | | | al Quadrato))| | | | | | | 0 20 40 -----------|----|----------|---------------|-------------|------------- Rosso | 1 | Post. | 25 |(Piu' o Meno)| 30| 20 | 12 | | | | 20' | | | | | | |-------------|------------- | | | |(Piu' o Meno)| 6 | 3 | 2 | | | | 2 | | | -----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|---- | 4 | Pedali | |(Piu' o Meno)|20 | 12 | 5 |----|----------| | 20' | | | Giallo | | | 8 |-------------|---|----|---- | 4 | Laterale | |(Piu' o Meno)| 4 | 3 | 2 | | | | 2 | | | -----------|----|----------|---------------|-------------|---|----|---- 2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: X = 0,652 (Compreso) 0,648 Y = 0,341 (Compreso) 0,342 Z = 0,007 (Compreso) 0,010 3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: X = 0,573 (Compreso) 0,556 Y = 0,421 (Compreso) 0,437 Z = 0,007 (Compreso) 0,006 4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi. APPENDICE V - Art. 227 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Tara. b) Massa complessiva. c) Massa sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. B - Prestazioni a) Determinazione velocita' calcolata. b) Verifica della velocita' massima. c) Potenza motore. d) Determinazione consumo combustibile. e) Prova di accelerazione in piano. f) Spunto in salita. g) Rapporto potenza/massa. h) Massa rimorchiabile. i) Tipo della trasmissione e rapporti. C - Sicurezza attiva a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. b) Impianto elettrico. c) Avvisatori acustici. d) Tergiproiettori. e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. f) Specchi retrovisori. g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. h) Riscaldamento abitacolo. i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. l) Porte (serrature e cerniere - pedane). m) Campo di visibilita' del conducente. n) Tergilavacristallo parabrezza. o) Cerchi e ruote. p) Pneumatici. q) Sistemazione dei pedali di comando. D - Sicurezza passiva a) Urti e ribaltamento. b) Antifurto. c) Vetri di sicurezza. d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. e) Paraurti per autovetture. f) Protezione posteriore anti incuneamento. g) Protezione contro lo spostamento del carico. h) Protezione laterale. i) Parafanghi. l) Calzatoie. m) Sterzo. n) Sistemazione interna, resistenza dei sedili e loro ancoraggi. o) Cinture di sicurezza. p) Sistemi di ritenuta bambini. q) Appoggiatesta. r) Sporgenze esterne. s) Limitazione all'impiego di determinati materiali. t) Resistenza cabine. u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. v) Paraspruzzi. z) Recipienti semplici a pressione. E - Protezione ambientale a) Antidisturbi radio. b) Rumorosita' esterna veicoli a motore. c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata. d) Posizione tubo di scarico. e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico. F - Norme per particolari categorie di veicoli a) Caratteristiche delle autoambulanze. b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico. c) Caratteristiche degli autobus. d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. e) Caratteristiche delle autocaravan. f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza. g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. h) Caratteristiche dei ciclomotori. i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi. m) Caratteristiche dei filoveicoli. G - Disposizioni fiscali a) Alloggiamento targa. b) Potenza fiscale. c) Potenza fiscale dei motori elettrici. d) Targhette e iscrizioni. e) Marcatura di identificazione del motore. f) Colore della carrozzeria. H - Varie a) Tachimetro. b) Cronotachigrafo. c) Retromarcia. d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati. e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi. f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione. g) Identificazione comandi, spie, indicatori. h) Porta casco per motoveicoli. i) Portabagagli. l) Portasci. m) Antenne radio e radiotelefonica. APPENDICE VI - Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono: a) Prima faccia: iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di 350 (Piu' o Meno) 10 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 (Piu' o Meno) 5 mm. b) Seconda faccia: questa faccia e' costituita da un sos fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali. L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di 100 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm, e' costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 (Piu' o Meno) 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm e sono: CROCE ROSSA colore: rosso altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm CHIAVE INGLESE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE colore: nero altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm 2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, completi in ogni loro parte, devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta. ===================================================================== | Coordinate dei 4 punti delimitanti | la zona consentita nel diagramma Colore | colorimetrico C.I.E. 1931 |--------------------------------------------------- | | 1 2 3 4 -----------------|--------------------------------------------------- | x | 0,350 0,300 0,285 0,335 bianco | | | y | 0,360 0,310 0,325 0,375 -----------|-----|--------------------------------------------------- | x | 0,545 0,487 0,427 0,465 giallo | | | y | 0,454 0,423 0,483 0,534 -----------|-----|--------------------------------------------------- 3. Le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230 sono stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. APPENDICE VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora cio' comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a cio' necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio. 2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresi', quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilita' limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si pro- cede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantita' delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, cosi' come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari. APPENDICE VIII - Art 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti: a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso. b) Sistemi di frenatura. Debbono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE e garantire una efficienza non inferiore all'80% di quella prescritta per il veicolo nuovo. c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico. I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilita' di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo. d) Dispositivi di segnalazione acustica. Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocita' di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti: - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; - 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo); - 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori; - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme. e) Livello sonoro del dispositivo di scarico. Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione. f) Emissioni inquinanti. Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE. g) Visibilita'. Tutti i vetri interessanti la visibilita' del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate. h) Carrozzeria e telaio. La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate. i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza. Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa. APPENDICE IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati: Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice --- --- 1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura 1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio 1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore 1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano 1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza 1.2.3. Equilibratura 1.3. Freno a mano 1.3.1. Stato meccanico 1.3.2. Efficienza 1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio 1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica 1.4.2. Efficienza 2. Sterzo e volante 2. Sterzo 2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico 2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo 2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di sterzo 2.4. Cuscinetti della ruota 3. Visibilita' 3. Visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.2. Vetri 3.2. Vetri 3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori 3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo 3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro 4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico elettrico 4.1. Proiettori abbaglianti e 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti anabbaglianti 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficacia visiva 4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, d'ingombro stato dei vetri protetti colore ed efficacia visi 4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione 4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 4.2.4. Proiettori di retro marcia 4.2.5. Proiettori fendinebbia 4.2.6. Dispositivo illuminazione targa 4.2.7. Catarifrangenti 4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo 4.3. Luci di arresto 4.3.1. Stato e funzionamento 4.3.2. Colore ed efficacia visiva 4.4. Indicatori luminosi di direzione 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore ed efficacia visiva 4.4.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento 4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore ed efficacia visiva 4.6. Proiettori di retromarcia 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore ed efficacia visiva 4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice --- --- 4.8. Catarifrangenti - Stato e colore 4.9. Spie 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio 4.11. Circuito elettrico 5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni sospensioni 5.1. Assi 5.1. Assi 5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici 5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni 6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissati al telaio al telaio 6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed fissati al telaio elementi fissati al telaio 6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale 6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori silenziatori 6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante carburante 6.1.4. Caratteristiche geometriche e 6.1.4. Supporto della ruota di stato del dispositivo posteriore scorta di protezione autocarri 6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza del dispositivo scorta di accoppiamento (se del caso) 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi 6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria 6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale 6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature 6.2.3. Porte e serrature 6.2.4. Pavimento 6.2.5. Sedile del conducente 6.2.6. Predellini 7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti 7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del conducente 7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria 7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico antifurto 7.4. Dispositivo plurifunzionale 7.4. Dispositivo plurifunzio- di soccorso nale di soccorso 7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione 7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza 7.6.1. Sicurezza di montaggio 7.6.2. Stato delle cinture 7.6.3. Funzionamento 7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori 7.8. Cuneo (I) fermaruota 7.9. Avvisatore acustico 7.10. Tachimetro 7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura) 8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi 8.1. Rumori 8.1. Rumori 8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento 8.3. Eliminazione dei disturbi radio 9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone 9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza 9.2. Riscaldamento 9.3. Sistema di aerazione 9.4. Disposizione dei sedili 9.5. Illuminazione interna 10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo 10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione 10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio --------------------------------------------------------------------- APPENDICE X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli) 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni dovranno possedere le caratteristiche individuate nella Tabella CUNA NC 040-15; dovranno inoltre avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N. Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi motori. b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974, del D.P.R. 22 febbraio 1971 n. 323 e delle relative tabelle CUNA. c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchia tura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni. d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare 10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare i 30 mm. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura. e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC); e' ammesso, altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA. f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea. g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m); 2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m); 3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d); 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm; 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico; 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico. i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 1) lunghezza non inferiore a 6 m; 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 3) altezza non inferiore a 1,8 m. l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE XI - Art. 255 (Targhe provvisorie di circolazione) 1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d'Aosta A1 Alessandria A2 Aosta A3 Asti A4 Cuneo A5 Novara A6 Torino A7 Vercelli A8 Biella A9 Verbania B Lombardia B1 Bergamo B2 Brescia B3 Como B4 Cremona B5 Mantova B6 Milano B7 Pavia B8 Sondrio B9 Varese B10 Lecco B11 Lodi C Trentino Alto Adige C1 Bolzano C2 Trento D Veneto D1 Belluno D2 Padova D3 Rovigo D4 Treviso D5 Venezia D6 Verona D7 Vicenza E Friuli Venezia Giulia E1 Gorizia E2 Udine E3 Pordenone E4 Trieste H Liguria H1 Genova H2 Imperia H3 La Spezia H4 Savona L Emilia Romagna L1 Bologna L2 Ferrara L3 Forli' L4 Modena L5 Parma L6 Piacenza L7 Ravenna L8 Reggio Emilia L9 Rimini M Toscana M1 Arezzo M2 Firenze M3 Grosseto M4 Livorno M5 Lucca M6 Massa Carrara M7 Pisa M8 Pistoia M9 Siena M10 Prato N Umbria N1 Perugia N2 Terni O Marche O1 Ancona O2 Ascoli Piceno O3 Macerata O4 Pesaro P Lazio P1 Frosinone P2 Latina P3 Rieti P4 Roma P5 Viterbo R Abruzzo e Molise R1 Campobasso R2 Chieti R3 L'Aquila R4 Pescara R5 Teramo R6 Isernia S Campania e Basilicata S1 Avellino S2 Benevento S3 Caserta S4 Matera S5 Napoli S6 Potenza S7 Salerno T Puglia T1 Bari T2 Brindisi T3 Foggia T4 Lecce T5 Taranto V Calabria V1 Catanzaro V2 Cosenza V3 Reggio Calabria V4 Crotone V5 Vibo Valentia W Sicilia W1 Agrigento W2 Caltanissetta W3 Catania W4 Enna W5 Messina W6 Palermo W7 Ragusa W8 Siracusa W9 Trapani X Sardegna X1 Cagliari X2 Nuoro X3 Sassari X4 Oristano APPENDICE XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) 1. I criteri per la formazione dei dati sono: a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; d) targa delle macchine agricole semoventi (figura III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e quattro caratteri alfanumerici; l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "P", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici; m) targa prova per motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici; n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MA" con le lettere poste in successione verticale; o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MO" con le lettere poste in successione verticale; p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico. 2. I caratteri numerici di cui ai punti da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento). 3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle eventuali lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali e' riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantita' di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore. --------------------------------------------------------------------- APPENDICE XIII - Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione). DISCIPLINARE TECNICO 0. INTRODUZIONE. 0.1. Finalita'. Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneita' delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilita' nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite. 0.2. Campo di applicazione. Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici, in prova e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio. 1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE. 1.1. Prescrizioni generali. Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate: a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm (Piu' o Meno) 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti; b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento; c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici; d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva. 1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe. Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata. 1.3. Colori. Il fondo retroriflettente deve essere: bianco per: a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli; b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; d) le targhe in prova dei motoveicoli; e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; giallo per: g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; i) le targhe in prova delle macchine agricole; l) le targhe in prova delle macchine operatrici; m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati. Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco e giallo sono contenute al punto 4.1. 1.4. Fori e spigoli. Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovra' essere conforme a quella indicata nelle figure allegate. 2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE. 2.1. Supporto metallico. Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719. 2.2. Pellicole retroriflettenti. Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioe' recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondita' di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti e' accertata dal Ministero dei trasporti secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare. 2.3. Coloranti e trasparente protettivo. Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneita' della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. 3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE. 3.1. Targhe. All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilera' che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneita' delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato. 3.2. Riconoscimento della idoneita' delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe. 3.2.1 Definizione del tipo. Ai fini del riconoscimento d'idoneita', il tipo di una pellicola viene definito da: a) denominazione commerciale; b) materiale; c) colore; d) caratteristiche tecniche. 3.2.2 Domanda. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneita', alleghera' all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneita' della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti: a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformita' delle pellicole fornite; b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneita' con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorita' consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneita' non sia il fabbricante della pellicola); c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterra' nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalita' di applicazione nonche' i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.; d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni. 3.2.3. Presentazione dei campioni. Per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonche' gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione. 3.2.4. Procedura amministrativa. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneita', sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, rendera' anonime le campionature approntate in conformita' al punto 3.2.3 e le inoltrera' al Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mettera' i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li rendera' anonimi e li restituira' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di riconoscimento di idoneita'. Tale riconoscimento potra' essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sara' stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanita' per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. 3.3. Validita' del riconoscimento di idoneita'. Il riconoscimento di idoneita', accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validita' ed autorizza il titolare del riconoscimento: a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo; b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile ne' correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III 5. 3.4. Conformita' della produzione. 3.4.1. Facolta' di prelievo. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facolta' piu' ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformita' alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare. 3.4.2. Sanzioni per non conformita' della produzione. Nelle eventualita' che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potra' procedere alla revoca del riconoscimento di idoneita' accordato. In tal caso non potra' piu' essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalita' e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto. 3.5. Conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. 3.5.1. Conferma quinquennale. La validita' del riconoscimento di idoneita' accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtu' del punto 3.2.4, puo' essere confermata di cinque anni in cinque anni. 3.5.2. Domanda. La conferma della validita' e' richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneita' non oltre sei mesi dalla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovra' fare riferimento al riconoscimento di idoneita' precedentemente ottenuto. 3.5.3. Presentazione dei campioni. Per ogni tipo di pellicola per il quale e' richiesta la conferma di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantita' doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione. 3.5.4. Procedura amministrativa. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inoltrera' le campionature al Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesivita', di imbutibilita' e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunichera' l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. Tale conferma consentira' al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3. 4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI. 4.1. Colorimetria. I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordi- nate dei vertici. 4.1.1 Determinazioni effettuate con l'illuminante "C" della C.I.E. 4.1.1.1 Colore "bianco". ====================================================================== |Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | +------------------+------------+---------+---------+----------------+ | X | 0,315 | 0,360 | 0,338 | 0,295 | | Y | 0,305 | 0,360 | 0,377 | 0,323 | +------------------+------------+---------+---------+----------------+ con limite minimo di riflettenza del 34%. 4.1.1.2 Colore "giallo". ====================================================================== |Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | +------------------+------------+---------+---------+----------------+ | X | 0,490 | 0,538 | 0,478 | 0,443 | | Y | 0,430 | 0,460 | 0,520 | 0,477 | +------------------+------------+---------+---------+----------------+ con limite minimo di riflettenza del 27%. 4.1.2 Determinazioni effettuate con l'illuminante "A" della C.I.E. 4.1.2.1 Colore "bianco". ===================================================================== |Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | +------------------+------------+---------+---------+---------------+ | X | 0,450 | 0,548 | 0,417 | 0,372 | | Y | 0,513 | 0,404 | 0,359 | 0,405 | +------------------+------------+---------+---------+---------------+ 4.1.2.2 Colore "giallo". ===================================================================== |Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | +------------------+------------+---------+---------+---------------+ | X | 0,585 | 0,610 | 0,520 | 0,505 | | Y | 0,385 | 0,390 | 0,480 | 0,465 | +------------------+------------+---------+---------+---------------+ 4.2. Fotometria. 4.2.1. Prescrizioni. 4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in mcd/lux cm(Elevato al Quadrato) i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensita' luminosa (C.I.L.) delle pellicole retroriflettenti per targhe, illuminate con l'illuminante "A" della C.I.E. "bianco": ===================================================================== Angolo | Angolo di incidenza di divergenza|------------------------------------------------------- +------------+-------------------+-----------------+-----------------+ | | (Piu' o Meno) 5 |(Piu' o Meno) 30 |(Piu' o Meno) 40 | +------------+-------------------+-----------------+-----------------+ | | | | | | 12' | 4,50 | 2,20 | 1,40 | | 20' | 3,50 | 1,70 | 0,70 | | 2 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | +------------+------------------+------------------+-----------------+ "giallo": ===================================================================== Angolo | Angolo di incidenza di divergenza|------------------------------------------------------- +------------+------------------+------------------+-----------------+ | | (Piu' o Meno) 5 |(Piu' o Meno) 30 |(Piu' o Meno) 40 | +------------|------------------|------------------|-----------------+ | | | | | | 12' | 3,70 | 1,80 | 0,80 | | 20' | 2,80 | 1,40 | 0,60 | | 2 | 0,25 | 0,16 | 0,08 | +------------+------------------+------------------+-----------------+ 4.2.1.2. Valori massimi. Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5 deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm(Elevato al Quadrato). 4.2.2. Metodologia di prova. La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 (Piu' o Meno) 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova e' giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati. 4.3. Adesivita'. 4.3.1. Prescrizioni. Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per piu' di: a) 5 cm a temperatura ambiente; b) 8 cm a caldo (70 (Piu' o Meno) 2 C). 4.3.2. Metodologia di prova. 4.3.2.1. A temperatura ambiente. 4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 C (Piu' o Meno) 2 C ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osservera' se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente. 4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C ed al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremita' libere dei provini permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90 con la superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si e' distaccata. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm. 4.3.2.2. A caldo. 4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1. 4.3.2.2.2 Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 C (Piu' o Meno) 2 C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremita' libere dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm. 4.4. Allungabilita'. 4.4.1. Prescrizioni. Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%. 4.4.2. Metodologia di prova. La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20 (Piu' o Meno) 2 C con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocita' di 300 mm/minuto. 4.4.3. Valutazione dei risultati Si definisce come allungamento di un provino il valore: L L -- R U a= ---------------- L U a = allungamento L = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla R rottura del provino L = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino U sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova e' giudicata favorevole se: A) a(max) -- a(min) e' minore o uguale a 0,20; B) la media dei tre valori di a compresi tra a(max) e a(min) e' maggiore o uguale a 0,45. 4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici. 4.5.1. Prescrizioni. Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalita' appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale: a) bolle; b) fessurazioni; c) variazioni di colore apprezzabili; d) scollamenti dal supporto metallico; ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1. 4.5.2. Metodologia di prova. 4.5.2.1. Preparazione dei provini. I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 C (Piu' o Meno) 2 C ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini cosi' ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 C (Piu' o Meno) 2 C. 4.5.2.2. Prove per immersione. Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato: ======================================================================= | Agente chimico | Temperatura | Durata | | | del bagno |della immersione| +----------------------------+-----------------------+----------------+ |Carburante (70% di isottano | 20 (Piu' o Meno) 2 C | 30 min | | e 30% toluene) | | | +----------------------------+-----------------------+----------------+ |Olio lubrificante additivato| 20 (Piu' o meno) 2 C | 2 h | | (SAE 10 W 50) | | | +----------------------------+-----------------------+----------------+ |Soluzione alcalina (carbo- | 20 (Piu' o meno) 2 C | 2 h | | nato sodico al 3% in acqua | | | | distillata) | | | +----------------------------+-----------------------+----------------+ | | | | |Acqua distillata | 20 (Piu' o Meno) 2 C | 24 h | +----------------------------+-----------------------+----------------+ 4.5.2.3. Prove in cella climatica. Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35 (Piu' o Meno) 2 C. La durata della prova e' di 96 ore consecutive. 4.5.3. Esame dei provini. Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione. 4.5.4. Interpretazione dei risultati. Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1. 4.6. Resistenza all'invecchiamento. 4.6.1. Prescrizioni. Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilita' nel tempo e di resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalita' che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale: a) bolle; b) fessurazione; c) variazioni di colore apprezzabili; d) scollamenti dal supporto metallico; ed inoltre il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1. 4.6.2. Metodologia di prova. 4.6.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1. 4.6.2.2. Invecchiamento artificiale. I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo: a) solo azione delle radiazioni 102 min; b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min; c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16 (Piu' o Meno) 5 C; d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63 (Piu' o Meno) 2 C; per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative. 4.6.3. Esame dei provini. Si procede come specificato al punto 4.5.3. 4.6.4. Valutazione dei risultati. Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. 4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature. 4.7.1. Prescrizioni. Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidita' e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili. 4.7.2. Metodologia di prove. 4.7.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1. 4.7.2.2. Condizionamento dei provini. I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20 (Piu' o Meno) 2 C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20 (Piu' o Meno) 2 C. 4.7.2.3. Apparecchiatura di prova. Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche: a) massa 500 g; b) altezza di caduta 25 cm; c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm; d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore. 4.7.2.4 Esecuzione della prova. I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione. 4.7.2.5. Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto. 4.8. Imbutibilita'. 4.8.1. Prescrizioni. Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondita' d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe delle spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra. 4.8.2. Metodologia di prova. 4.8.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini delle dimensioni di 100 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del trasparente protettivo. 4.8.2.2. Apparecchiatura di prova. Per la prova di imbutibilita' si usa: a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III 6; b) una lastra di gomma delle dimensione di 100 x 100 x 15 mm della durezza 80 (Piu' o Meno) 5 shore; c) una pressa da 20.000 daN. 4.8.2.3. Esecuzione della prova. Si dispongono nella pressa: a) punzone; b) provino; c) gomma; e si applica la forza di 20.000 daN. 4.8.2.4 Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili. 4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi. 4.9.1. Prescrizioni. Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata. 4.9.2. Metodologia di prova. 4.9.2.1. Preparazione dei provini. Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1, avendo pero' l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo. 4.9.2.2. Apparecchiatura di prova. Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura e' illustrata nella figura III.8. 4.9.2.3. Esecuzione della prova. Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45 rispetto alla verticale, 2O kg di sabbia normalizzata. 4.9.2.4. Valutazione dei risultati. La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera. 5. PROVE TECNOLOGICHE. Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia. Dovra' essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consistera' nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN" e di 100 con sigla "MI", stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potra' essere riscaldato in linea a una temperatura di 40 - 50 C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocita' del nastro e' di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola. 5.2. Prova di applicazione di inchiostri. Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori. 5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo. La prova sara' effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi): a) appassimento 15 min; b) preessiccazione (80 C) 11 min; c) essiccazione (120 C) 20 min. All'uscita dell'impianto la vernice dovra' apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.