Alle  intendenze  di finanza - Loro
                                  sedi
                                  Ai comuni - Loro sedi
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI) - Roma
   Nell'elenco  allegato  alla  presente circolare, predisposto sulla
base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza,  sul
cui  territorio  i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale
sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera  h),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   Se  accanto  all'indicazione  del  comune  non e' riportata alcuna
annotazione, significa che l'esenzione opera  sull'intero  territorio
comunale.
   Se,  invece,  e'  riportata l'annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata con la  sigla  "PD",  significa  che  l'esenzione  opera
limitatamente  ad  una  parte  del territorio comunale; all'uopo, per
l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi  agli
uffici  regionali  competenti  ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio
contributi agricoli unificati).
   Per i comuni compresi nei territori  delle  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  e  della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte
salve eventuali leggi di dette province o regione che  delimitino  le
zone  agricole  in  modo  diverso  da quello risultante dall'allegato
elenco.
ATTENZIONE.
  Si sottolinea che all'elenco non sono  interessati  i  terreni  che
possiedono  le  caratteristiche  di  area fabbricabile, come definita
dalla lettera b) dell'art. 2 del  decreto  legislativo  n.  504/1992,
atteso  che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle
modalita' dell'utilizzo medesimo,  devono  essere  tassati  non  come
terreni  agricoli  bensi' come aree edificabili. L'unica eccezione e'
data, come disposto nel secondo periodo della  predetta  lettera  b),
dai  terreni  di  proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale i quali siano dagli  stessi  proprietari
condotti  e  sui  quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali;  tali  terreni,  non   potendo   essere   considerati   aree
fabbricabili   per   definizione  legislativa,  conservano  comunque,
sussistendo le cennate condizioni, il carattere di  terreno  agricolo
e,  quindi,  per  essi  puo' operare l'esenzione originata dalla loro
ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
   Non  sono,  altresi',  interessati  all'elenco  i terreni, diversi
dalle  aree  fabbricabili,  sui  quali  non  vengano  esercitate   le
attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice
civile)  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  fondo, alla
silvicoltura,  all'allevamento  del   bestiame   ed   alle   connesse
operazioni  di  trasformazione  o  alienazione  dei prodotti agricoli
rientranti nell'esercizio normale  dell'agricoltura:  appartengono  a
questo  primo  gruppo  i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti
terreni  "incolti")  e  quelli,  non  pertinenziali  di   fabbricati,
utilizzati  per  attivita'  diverse  da  quelle agricole (ad esempio:
attivita' industriali, che non di'ano luogo  pero'  ad  utilizzazioni
edificatorie  perche'  in  tal  caso  il  terreno  sul  quale  si sta
realizzando  la  costruzione  sarebbe   comunque   considerato   area
fabbricabile).
   Non  sono,  parimenti,  interessati  all'elenco  i terreni, sempre
diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo   gruppo   i  piccoli  appezzamenti  di  terreno  (cosiddetti
"orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
   I descritti terreni, del primo e secondo  gruppo,  non  avendo  il
carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo
la  definizione  da'tane  dalla  lettera  c)  dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo
di applicazione dell'ICI per  cui  non  si  pone  il  problema  della
esenzione.
                                  *
                                 * *
   La  pubblicazione  della  presente circolare, con elenco allegato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  tiene  luogo  anche  della
distribuzione agli organi in indirizzo.
                                                   Il Ministro: GALLO