AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992 (successivamente corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993), sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi, salvo quelle riguardanti le rubriche, evidenziate con carattere tondo) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993, recante differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle rela- tive agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada; decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993, recante disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 51 del 3 marzo 1994; decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1993, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizoni tributarie"; legge 4 gennaio 1994, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 1994, recante: "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi". Nello stesso decreto, qui ripubblicato e coordinato, sono state, infine, inserite, direttamente nel testo, talune rettifiche rese necessarie per correggere errori, che non influiscono sul contenuto normativo dell'atto, presenti nel testo a suo tempo pubblicato, secondo la procedura indicata dall'art. 17 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, emanato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Principi generali 1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. 2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.