AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice. TITOLO I ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI. Capo I REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE Art. 1. Prodotti soggetti ad accise - Definizioni 1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attivita' economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa; f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato. 3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunita' economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (a), si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie. _______________ (a) Il testo dell'art. 227 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, e' il seguente: "Art. 227. - 1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi. 2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente trattato riguardanti: la libera circolazoine delle merci; l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4; la liberalizzazione dei servizi; le regole di concorrenza; le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226; le istituzioni, sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al piu' tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunita' vigileranno, nel quadro delle pro- cedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni. 3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso. 4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, per le societa' a responsabilita' limitata, per le societa' di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, limitatamente alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove e' situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove e' situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale. 4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea". Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate: - I DD.LL. n. 513/1992, n. 47/1993, n. 131/1993 e n. 213/1993, di contenuto analogo al decreto qui pubblicato, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 151 del 30 giugno 1993 e n. 203 del 30 agosto 1993. - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, e relative note, della tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), allegata al testo delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato, da ultimo, dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243: "Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi 8% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 15% Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione 4% Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis 4% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' montane L. 150.000 Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi L. 150.000 Note: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2. II-bis) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attivita', ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri 21) e 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera b) puo' essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici richiamati nella presente nota, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". II-ter) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa". - Per il numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, si veda la nota (a) all'art. 36 del decreto qui pubblicato. - Si riporta il testo del D.M. 2 agosto 1969, recante: "Caratteristiche delle abitazioni di lusso": "Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto- legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: Art. 1. - Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso". Art. 2. - Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. Art. 3. - Le abitazioni facenti parte di fabbircati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v.p.p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati. Art. 4. - Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. Art. 5. - Le case composte di uno o piu' vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Art. 6. - Le singole unita' immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). Art. 7. - Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. Art. 8. - Le case e le singole unita' immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto. Art. 9. - Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Art. 10. - Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961. Art. 11. - I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonche' i principali dati inerenti al progetto approvato. TABELLA DELLE CARATTERISTICHE Caratteristiche Specificazione delle caratteristiche - - a) Superficie dell'appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine b) Terrazze a livello coperte e Quando la loro superficie utile scoperte e balconi complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unita' immobiliare urbana. c) Ascensori Quando vi sia piu' di un ascen- sore per ogni scala, ogni ascensore in piu' conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraele- vati. d) Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessita' di prevenzione di infortuni od incendi. e) Montacarichi o ascensore di Quando sono a servizio di meno servizio di 4 piani. f) Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. g) Altezza libera netta del Superiore a m 3,30 salvo che piano regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. h) Porte di ingresso agli appar- a) in legno pregiato o massello tamenti da scala interna e lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decora- zioni pregiate sovrapposte od impresse. i) Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. l) Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. m) Pareti Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro super- ficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati. n) Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. o) Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unita' immobiliari. p) Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unita' immobiliari. N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unita' immobiliare (appartamento)".