TABELLA A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE. Impiego Agevolazione - - 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione 4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa 11% aliquota normale 5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica 10% aliquota normale L'agevolazione e' limitata al solo gasolio e olio combustibile. L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' e quantita' delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. 7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale 10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu- striali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione 30% aliquota normale 11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi esenzione 12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kw 1: - metano e gas di petrolio liquefatti esenzione - gasolio L. 23.800 per 1.000 l - olio combustibile e oli minerali greggi, naturali L. 28.400 per 1.000 kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combu- stibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: - gasolio L. 840 per 1.000 l - olio combustibile L. 1.000 per 1.000 kg - oli minerali greggi, naturali L. 2.500 per 1.000 kg L'agevolazione e' accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone 50% aliquota normale L'agevolazione e' concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto 50% aliquota normale Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entita' per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valuta- zione, con decreto del Ministro delle finanze. 15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare esenzione ________________ (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.