IL MINISTRO 
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
                           DI CONCERTO CON 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto
1939, n. 184); 
  Vista la legge 7 dicembre  1984,  n.  818  (Gazzetta  Ufficiale  10
dicembre 1984, n. 338); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  1982
(Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98); 
  Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per  l'esecuzione,  il
collaudo e  l'esercizio  degli  impianti  tecnici  degli  edifici  di
interesse artistico e storico destinati a contenere musei,  gallerie,
collezioni e oggetti di interesse  storico  culturale,  necessita  di
aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in  particolare  la
prevenzione e la protezione antincendio; 
  Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n.  51,  convertito  nella
legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 
49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91); 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988); 
  Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche  al  testo
regolarmente  predisposto  dalle  due   amministrazioni   proponenti;
modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo  che  per
gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la  serie
dei motivi appresso esposti: 
    a) per  la  necessita'  che  la  norma  regolarmente  corrisponda
all'attuale situazione di fatto,  nell'art.  1  e'  stato  omesso  il
riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme  specifiche
sono ancora in corso di definizione; 
    b)  il  testo  regolarmente  originario  appare,  negli  articoli
appresso indicati, piu' rispondente agli scopi  ed  alle  situazioni,
cui la norma regolarmente medesima e' volta: 
    1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla  validita'  e  ai  limiti
temporali  dei  provvedimenti   di   deroga   gia'   concessi   prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo  originario
ribadisce chiaramente la  provvisorieta'  delle  deroghe  medesime  e
prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale
rinnovo; 
    2) nell'art. 4 del testo originario il divieto  di  comunicazione
dei locali, in cui si svolgono le attivita' disciplinate dal presente
regolamento, non e' generale, ma riguarda i locali  contigui  ove  si
svolgono attivita' diverse assoggettate alla  normativa  antincendio,
risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessita' di
prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica  e'
opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI"; 
    3) nell'art. 5, quinto comma,  appare  utile  mantenere  l'indice
fisso, riportato nel testo originario, di dieci  chili  di  quantita'
equivalente di legno per metro quadrato, come misura  del  carico  di
incendio da non superare; 
    4) all'art. 10 appare indispensabile,  per  motivi  di  chiarezza
operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al  responsabile  della
sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal
terzo comma dell'articolo  medesimo,  dalla  natura  dei  compiti  di
supervisione e  controllo  del  direttore  del  museo,  indicati  del
secondo comma dell'articolo stesso; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata a norma dell'art.  17,  comma  3,  ultimo  periodo,  della
citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992; 
                           A D O T T A N O 
il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per
gli  edifici  storici  ed  artistici  destinati  a  musei,  gallerie,
                        esposizioni e mostre: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le norme contenute  nel  presente  regolamento  disciplinano  le
misure  tecniche  necessarie  per  il  rilascio  del  certificato  di
prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati,  di
interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie,
collezioni,  oggetti  di   interesse   culturale   o   manifestazioni
culturali, per i quali si applicano le disposizioni  contenute  nella
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'8  agosto  1939,  n.  184)   e,   successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  2. Le norme  contenute  nel  presente  regolamento  sono  volte  ad
assicurare la sicurezza degli edifici e la  buona  conservazione  dei
materiali in essi contenuti.